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Illegittima l’esclusione dei sindacati provinciali dalla redazione dell’accordo di scuola
Con la completa contrattualizzazione del rapporto di lavoro, e con l’introduzione della contrattazione integrativa d’istituto, in più occasioni i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi su situazioni che non risultavano componibili in nessun altro modo.
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Continuiamo la pubblicazione delle sentenze più importanti allo scopo di fornire ampia informazione delle posizioni assunte in materia dalla magistratura a tutela dell’operato delle parti contrattuali. Ciò è particolarmente utile per evitare che possa alimentarsi artificiosamente il conflitto su questioni sulle quali è pacifico l’orientamento della magistratura (per altro, nella maggior parte dei casi, consolidato da alcuni decenni di pronunce per tutti i casi riferiti al settore privato).
La sentenza che ora pubblichiamo ribadisce, in materia di informazione, l’obbligo per il Dirigente scolastico di fornire l’informazione preventiva e successiva, come previsto dal contratto, ed il giudizio di comportamento antisindacale per i comportamenti difformi.
Il giudice, inoltre, ha ritenuto illegittima l’esclusione dei sindacati provinciali dalla contrattazione di scuola per le sedute relative alla definizione dell’articolato contrattuale e ha deciso, conseguentemente, la nullità del contratto di scuola stipulato in difformità.
Roma, 1 ottobre 2003