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CCNL Aninsei 2002-2005. Proroga dell’efficacia dei contratti individuali di collaborazione coordinata e continuativa

Allegato n. 8 BIS al CCNL ANINSEI 2002/2005

24/03/2004
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Come è noto nel ccnl 2002-2005 - firmato dalle organizzazioni sindacali della scuola di CGIL-CISL-UIL e SNALS con l’Aninsei, l’associazione padronale delle scuole laiche più rappresentativa e socio aggregato di Confindustria – all’allegato n. 8, che è parte integrante del contratto, sono stati regolamentati “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di docenza nelle istituzioni scolastiche paritarie”.
La legge di parità (L. 62/2000), infatti, prevede al comma 5 dell’art. 1 che le istituzioni scolastiche paritarie “ in misura non superiore ad un quarto ( 25% ) delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti”. Ciò in deroga a quanto previsto alla lettera h) del comma 4 dell’art. 1 della medesima legge che prescrive l’applicazione dei CCNL di settore al personale docente, direttivo e ata in forza nelle scuole paritarie.
L’entrata in vigore del D.Lgs 276/03, attuativo della legge 30/03, e l’emanazione della specifica circolare dell’ 8 gennaio 2001 n. 1 del Ministero del Lavoro, obbligano, ai sensi del comma 1 del citato D.Lgs 276/2003, a ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ex art. 409, n. 3, c.p.c., al lavoro a progetto ossia “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”.
Sono escluse dall’obbligo della trasformazione le collaborazioni riguardanti le professioni regolate da albi e ordini, gli amministratori di condomini, di società e di associazioni sportive dilettantistiche, le collaborazioni di lavoratori che percepiscono la pensione di vecchiaia e le prestazioni occasionali, oltre agli agenti ed ai rappresentanti di commercio ai quali continuano ad applicarsi le relative discipline speciali.
Mentre, ai sensi per gli effetti del comma 1 dell’art. 86 del D.Lgs 276, le prestazioni coordinate e continuative in essere prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo sono prorogate di un anno ovvero fino al 24 ottobre 2004. Termini di efficacia diversi, anche superiori ad un anno, “ potranno essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.”
Alla luce di quanto appena esposto le organizzazioni sindacali della scuola e dei lavoratori atipici di CGIL-CISL-UIL-SNALS e l’Aninsei hanno concordato di armonizzare l’allegato 8 del CCNL alla nuova disciplina:

Stabilendo la prorogabilità dell’efficacia dei contratti individuali a prestazione coordinata e continuativa in essere e stipulati ai sensi del citato allegato 8 fino alla scadenza naturale del CCNL 2002-2005;

individuando le modalità di verifica del periodo di transizione;

definendo un modello di accordo di proroga da sottoscrivere a livello aziendale.

In allegato l’intero accordo.

Roma, 24 marzo 2004