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Stabilizzazione lavoratori precari della Ricerca: aggiornamento

Approvati dal Consiglio dei Ministri di oggi i decreti di ripartizione delle risorse per la stabilizzazione dei primi lavoratori precari degli enti pubblici di ricerca in possesso dei requisiti previsti dalla legge finanziaria 2007.

16/11/2007
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Vista l'importanza e le attese, aggiorniamo la notizia e ulteriori aggiornamenti seguiranno, sulla base delle analisi delle situazioni dei diversi enti.

Come preannunciato nei giorni scorsi, il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato due decreti:

  • il DPR che ripartisce le risorse dei commi 513 e 519 destinate alle stabilizzazioni e alle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, tra cui alcuni enti pubblici di ricerca.

Da una prima lettura del decreto che ripartisce le risorse del comma 520, emerge che gli Enti di ricerca sono autorizzati ad effettuare stabilizzazioni ed assunzioni di vincitori di concorso per un contingente complessivo di personale pari a 801 unità di personale pari ad una spesa di 2.499.963 euro per l’anno 2007 e di 29.999.562 euro a decorrere dall’anno 2008.

Le assunzioni di personale, sulla base dei profili indicati dalla tabella, possono essere effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2007.

Si prevede che gli enti non possano rimodulare i profili da assumere, salvo specifica autorizzazione. Ciò vuol dire che ad esempio se è stata autorizzata l’assunzione di 10 tecnologi, essa può essere modificata in 6 ricercatori e 6 cter, nei limiti delle risorse assegnate, solo previa autorizzazione della Funzione pubblica e del Tesoro. Singolare la puntualizzazione che è ammessa una sola rimodulazione. Occorre quindi aprire un confronto ente per ente per le eventuali rimodulazioni, tenendo conto sia dell'autonomia degli enti sia delle priorità sulle stabilizzazioni che devono essere confrontate con le Organizzazioni sindacali.

Per quanto attiene alla ripartizione delle risorse, come noto, avevamo chiesto che fossero seguiti criteri di equità e trasparenza, in modo da garantire in egual misura i diritti di tutte le lavoratrici e lavoratori precari, a partire da quelli occupati presso enti di ricerca di piccole dimensioni.

Rileviamo positivamente, da una prima analisi di quelle tabelle che, pur in presenza di risorse scarse, è stato inserito un criterio di garanzia per gli enti di piccole dimensioni, mentre non riusciamo proprio a capire sulla base di quali criteri di equità rispetto agli stabilizzandi sia stata compiuta la distribuzione tra gli enti maggiori. L'unico criterio che ci sembrava dovesse essere assunto era quello di dare uguali opportunità ai precari.

Roma, 16 novembre 2007