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Comunicazione supplenze ai centri per l’impiego: il Ministero del Lavoro chiarisce che sono annullate tutte le sanzioni riferibili all’anno passato

Con Nota del 17 gennaio il Ministero del Lavoro fa ulteriore chiarezza sull’annullamento delle sanzioni riferite all’anno scolastico passato.

07/02/2008
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Con Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione generale per l’attività ispettiva – Divisione I, inviata il 17 gennaio 2008 alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, si chiarisce quanto da noi sostenuto circa le multe irrogate per tardiva comunicazione delle supplenze conferite nell’anno scolastico passato. E cioè che la legge 176/2007 di conversione del D.L. 147/2007 ha sanato tutte le infrazioni commesse prima del 7 settembre (varo del decreto legge) e non solo quelle già sanzionate. Contrariamente a quanto pensano e fanno alcune Direzioni del lavoro che, accertando dopo il 7 settembre 2007 le infrazioni riferite alle supplenze conferite nell’anno scolastico passato, rendono la legge retroattiva in quanto sanzionano le comunicazioni pervenute – allora - oltre i dieci giorni.

Ora la Nota, pur non ritenendo infondata la tesi che la Legge 176/2007 potrebbe riguardare solo i casi di sanzioni già irrogate, così recita: "Tuttavia, a fronte di una interpretazione meramente letterale della disposizione, appare probabilmente più aderente alla reale intenzione del legislatore e anche maggiormente in linea con la finalità della norma, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della stessa……ritenere non solo annullate le sanzioni già irrogate, ma non più sanzionabili anche quelle ipotesi non ancora accertate ma comunque legate a condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore del D.L 147/2007….”

Inoltre, la stessa Nota dispone che le multe già pagate siano rimborsate secondo le modalità già indicate dalla Direzione del Ministero del lavoro con nota prot. 2127 dell’11 agosto 2005.

Roma, 7 febbraio 2008