Pensionamento Docenti educatori ed ATA: emanata la Direttiva ministeriale
Definite le procedure da seguire per il mantenimento in servizio e il collocamento a riposo "forzato".
Con notevole ritardo, rispetto alla scadenza delle domande per il collocamento a riposo dei del personale Docente e ATA, il Ministero ha emanato, la Nota Prot. 1821 dell’11 febbraio 2009, con la quale comunica di aver inviato alla Corte dei Conti, per la registrazione, la Direttiva N. 13 sull’applicazione dei commi 7 ed 11 dell’articolo 72 della Legge 133/2008.
con la Direttiva si forniscono gli indirizzi generali da seguire per il mantenimento in servizio dopo il compimento del 65° anno di età e per il collocamento a riposo forzato del personale che abbia raggiunto i 40 anni di contribuzione.
Mantenimento in servizio
Il mantenimento in servizio oltre i 65 anni di età sarà consentito solo al personale, che abbia presentato la domanda entro i termini e che non abbia ancora raggiunto il minimo (20 anni) o il massimo (40 anni) della contribuzione ai fini pensionistici.
In sostanza il mantenimento in servizio non sarà consentito al solo personale che abbia sia 65 anni di età che almeno 40 anni di contribuzione.
Collocamento a riposo "forzato"
Il collocamento a riposo "forzato" del personale che abbia raggiunto i 40 di contribuzione sarà disposto solo nei confronti di coloro che si trovino in classi di concorso/tipo di posto/profilo che la Direzione Regionale abbia dichiarati in esubero a livello provinciale.
Il termine di preavviso di 6 mesi al fine del collocamento a riposo dal prossimo 1 settembre scade il 28 febbraio 2009: eventuali comunicazioni successive avranno effetto dal 1 settembre 2010. Il Ministero ha precisato, per le vie brevi e su nostra sollecitazione, che il requisito contributivo deve essere già acquisito a sistema con atto definitivo e che quindi non è sufficiente aver presentato le eventuali domande di computo/riscatto/totalizzazione/ricongiunzione, ma le stesse devono aver completato il proprio iter.
Roma, 12 febbraio 2009