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Enti di ricerca, gli interventi del Governo

Dopo l'applicazione della pasticciata norma taglia-enti prevista dalla Legge 133/2008, in arrivo il riordino degli enti vigilati dal Miur ai sensi della Legge 165/2007.

30/11/2009
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Denunciamo da molto tempo l'accanimento del Governo sul pubblico impiego, affetto da pesanti ideologismi e culminato con l'emanazione del D. Lgs. 150/2009. Abbiamo anche denunciato, in non poche occasioni, l'inadeguatezza dei provvedimenti adottati dal Governo sui settori della conoscenza: dai tagli ai licenziamenti nella scuola, dalle restrizioni al reclutamento negli atenei e negli enti di ricerca alla riforma di governance, carriere e reclutamento negli atenei. alla potenziale schizofrenia degli interventi previsti in materia di riordino degli enti di ricerca, …

Vale la pena soffermarsi anche sulle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 28 ottobre in attuazione dell'art. 26 della L. 133/2008, la norma «Taglia enti» (Cfr. allegato), una delle misure più barocche varate dall'attuale esecutivo per conseguire risparmi nella spesa pubblica.

La situazione, per alcuni versi, rasenta il paradosso. Per 84 enti pubblici non economici, compresi alcuni enti di ricerca (Istat, Iss, Ispesl, Isfol, Isae, Insean, Eim), il Governo ha adottato schemi di regolamenti di riordino: essi sono pertanto confermati. Stando alla norma, infatti, dal 1° novembre tutti gli enti non sottoposti a riordino sarebbero soppressi. La norma prevede poi che nei novanta giorni successivi all'approvazione degli schemi dei regolamenti di riordino i ministri vigilanti debbano comunicare ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi perché non sottoposti a riordino. Com'è evidente, più che barocca, la disposizione è oltremodo pasticciata.

E lo stesso Governo deve essersene reso conto, tant'è che prima della seduta del Consiglio dei ministri si vociferava della possibile adozione di un decreto legge contenente una proroga del termine. L'esecutivo ha invece deciso di procedere altrimenti, adottando vari regolamenti di riordino, ma ravvisando allo stesso tempo la necessità di fare chiarezza affidando «ad una apposita circolare che verrà emanata quanto prima, le linee direttrici per una corretta interpretazione» della norma. Nessuno saprebbe individuare con esattezza quanti e quali sono gli enti soppressi dal 1° novembre. Pertanto, per gli enti pubblici non economici non sottoposti a riordino, s'apre una fase d'incertezza destinata verosimilmente a protrarsi fin dopo la fine dell'anno.

I risparmi (che, lo ricordiamo, erano sostanzialmente l'unico obiettivo) ammonterebbero complessivamente a circa 65 milioni di euro, oltre il 90% dei quali derivano in realtà dall'integrazione logistico-funzionale dei principali enti previdenziali. Complessivamente, quindi, l'applicazione della norma contrasta con lo spirito della stessa: più che in misure tendenti ad accorpare enti con finalità analoghe, essa s'è per il momento limitata a riduzioni di posizioni nei consigli d'amministrazione, con un risparmio medio per amministrazione di entità risibile.

Si pensi che per l'Iss, ente con oltre 1800 dipendenti a tempo indeterminato, i risparmi attesi ammontano a 250.000 euro, corrispondenti al costo di 4-5 ricercatori di livello iniziale! Ciò sarebbe da conseguire con il taglio di qualche poltrona nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Scientifico. Inoltre, si dovrebbe «migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi (…) attraverso la riorganizzazione e la fusione di strutture che svolgono compiti similari e la riallocazione di personale da adibire a funzioni prevalenti (?) (…) nonché attraverso la razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo». La natura del provvedimento, di là dagli elementi evidentemente paradossali, si fonda sull'omissione della funzione fondamentale di un ente di ricerca.

Più pesante si presenta l'intervento sull'Isfol, per il quale, è previsto il trasferimento delle funzioni riguardanti le attività di ricerca sociale all'Istituto Affari Sociali, che assumerà la nuova denominazione di «Istituto per le politiche sociali».

Per l'Ispesl, con soluzioni assolutamente improprie per le funzioni di ricerca, oltre alla ridefinizione della composizione degli organi e del numero degli uffici dirigenziali, è previsto che l'Inail emani, nel quadro degli indirizzi forniti dal Ministro del lavoro, specifiche direttive annuali e che partecipi all'approvazione dei piani triennali d'attività. All'Inail è inoltre attribuito il compito di assicurare il coordinamento e l'integrazione dei propri servizi con quelli erogati dall'Ispesl.

Il quadro sugli enti di ricerca, da integrare con i provvedimenti riguardanti altri enti strumentali, alcuni dei quali già adottati o in fase d'adozione ai sensi di disposizioni diverse dalla «Taglia-enti» (Enea, Ispra, …), sarà completato dal decreto legislativo attuativo della delega per il riordino degli enti vigilati dal Miur, la cui adozione è prevista per oggi.

Roma, 30 novembre 2009
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Art. 26. (Taglia-enti) della L. 133/2008 di conversione del D. L. 112/2008

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termini (1). Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (2). Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma (3).

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;

b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;

c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.

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Art. 2, comma 634 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008)

Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi (4):

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi (5);

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento (6).

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

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(1) L'elenco degli enti pubblici non economici confermati ai sensi del primo periodo del comma 1 è contenuto nel D.M. 19 novembre 2008, modificato successivamente alla prima pubblicazione (G. U. n° 17 del 22/1/2009) dall'art. 1, comma 1 del D. M. 13 marzo 2009. Esso include: Accademia della Crusca; Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto; Cassa conguaglio settore elettrico; Comitato olimpico nazionale italiano; Ente teatrale italiano; Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente; Lega italiana per la lotta ai tumori; Unione Nazionale Ufficiali in congedo.

(2) Gli enti pubblici non economici che, avendo il Governo adottato gli schemi dei regolamenti di riordino, risultano confermati ai sensi del secondo periodo del comma 1 sarebbero: Accademia nazionale dei Lincei; Aero club d'Italia; Agenzia italiana del farmaco (Aifa); Agenzia nazionale per i giovani; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; Agenzia nazionale per il turismo; Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; Automobile club d'Italia; Autorità portuali (in numero di 20); Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali; Cassa ufficiali della Guardia di finanza; Casse militari; Club alpino italiano; Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; Consorzi dell'Adda, del Ticino, dell'Oglio; Consorzio parco nazionale dello Stelvio; Croce rossa italiana; Ente italiano montagna; Ente nazionale per l'aviazione civile; Ente parco nazionale del Gran Paradiso; Enti parco (in numero di 21); Fondazione Guglielmo Marconi; Fondazione Il Vittoriale; Fondo di assistenza per i finanzieri; Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato; Fondi di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati, finanzieri della Guardia di Finanza; Fondo di previdenza per il personale dell'ex ministero delle Finanze; integrazione logistico-funzionale di Inps, Inail, Inpdap, Enpals, Ipsema, Enappsmsad e riordino dell'Isfol; Istituto agronomico d'oltremare; Istituto di studi e analisi economica; Istituto nazionale di statistica; Istituto nazionale di beneficienza Vittorio Emanuele III; Istituto nazionale per studi ed esperienza di architettura navale; Istituto opere laiche palatine pugliesi; Istituto postelegrafonici; Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro; Istituto superiore di sanità; Lega navale italiana; Opera nazionale per i figli degli aviatori; Scuola archeologica italiana di Atene; Unione accademica nazionale; Unione italiana tiro a segno; unione nazionale ufficiali di congedo.

(3) Comma così modificato dalla L. 102/2009 di conversione del D. L. 78/2009 (art. 117, comma 1, lett. a) e b)). Per gli enti di ricerca vigilati dal Miur cfr. l'art. 27, commi 2 e 3, L. 69/2009, che hanno modificato i termini della delega prevista dalla L. 165/2007. Per questo, e in generale per tutti i tentativi d' incursione legislativa azzardati nelle varie commissioni parlamentari, cfr. i nostri commenti dello scorso giugno.

(4) Alinea così modificato prima dalla norma «Taglia-enti», poi dall'art. 4 del D. L. 207/2008, come modificato dalla relativa legge di conversione, quindi dall'art. 17, comma 2 del D. L. 78/2009. Cfr. anche l'art. 4, comma 3 del D. L. 97/2008.

(5) Cfr. anche la norma «Taglia-enti».

(6) Lettera aggiunta dall'art. 17, comma 6 del D. L. 78/2009.

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