Nonno, cos'è il sindacato? Il nuovo libro di Edizioni Conoscenza

Home » Università » AFAM: chiarimenti sul trattenimento in servizio

AFAM: chiarimenti sul trattenimento in servizio

L'AFAM si uniforma alle direttive del MIUR n. 13 del 2 febbraio 2009 e n. 94 del 4 dicembre 2009

23/02/2010
Decrease text size Increase  text size

Con la nota n. 997/MGM del 19 febbraio 2010 (il cui testo è disponibile di seguito), il MIUR - AFAM ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni quesiti prodotti dalle istituzioni per quanto riguarda le cessazione e il trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (Nota n. 209 del 15 gennaio 2010).

La Direzione generale precisa che coloro che compiranno 65 anni di età entro il 31 ottobre 2010 ed avranno un'anzianità contributiva di 40 anni non potranno fruire dell'opportunità di rimanere in servizio oltre tale data.

Il Ministero informa che tale chiarimento trova conforto anche nel Regolamento a firma del Ministro Gelmini emanato per il personale della scuola e dunque trattasi di uniformità di interpretazione e applicazione della legge.

Roma, 23 febbraio 2010

____________________

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
Ufficio III – Statuti e personale docente e non docente

Protocollo: n. 997/MGM

Ai Direttori, ai Presidenti e ai Direttori amministrativi
delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica,
delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica,
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
LORO SEDI
e p. c.
Alle Organizzazioni Sindacali:
Flc Cgil
Cisl Università
Confsal Snals
Uil Urafam
Unione Artisti Unams
LORO SEDI

OGGETTO: Cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (nota prot. n. 209 del 15 gennaio 2010) – chiarimenti.

Si informano le SS.LL. che alcune istituzioni hanno chiesto chiarimenti in merito al trattenimento in servizio, al compimento del 65° anno di età, del personale dipendente che abbia già maturato una anzianità contributiva di anni 40.
La questione richiede di essere trattata nel contesto della normativa generale sulle cessazioni dal servizio, tenendo conto, in particolare, delle recenti modifiche intervenute nella materia, intese a consentire alle pubbliche amministrazioni, nell'esercizio del potere datoriale, sia di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro di coloro che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva, sia di valutare l'opportunità di accogliere o meno le istanze di trattenimento in servizio, superando l'automatismo nella concessione previsto dalla precedente normativa.
In tal senso è l'orientamento del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il settore scolastico, che, con le direttive n. 13 del 2 febbraio 2009 e n. 94 del 4 dicembre 2009, ha consentito di trattenere in servizio esclusivamente coloro che non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni.
Ciò premesso, questa Direzione Generale ritiene di non potersi discostare da tale consolidato indirizzo; pertanto, le istanze di trattenimento in servizio di coloro che alla data del 1° novembre 2010 avranno raggiunto la massima anzianità contributiva di 40 anni non potranno essere accolte.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Bruno Civello

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

SFOGLIALO IN ANTEPRIMA!