Articolo 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalle legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Costituzione della Repubblica italiana
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalle legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
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In questo articolo, di stringente attualità, la nostra nazione si impegna a rimanere all'interno della solidarietà internazionale. Tale impegno si realizza attraverso l'emanazione di disposizioni in tutto coincidenti con le norme del diritto internazionale, sia scritte che provenienti dalla consuetudine e riconosciute dalla comunità internazionale. Tali norme vincolano gli Stati, compresi quelli di nuova formazione.
Nel secondo comma viene determinata la condizione giuridica dello straniero che è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Nel nostro paese la condizione giuridica dello straniero residente in Italia è protetta dalla previsione di una riserva rafforzata di legge; il trattamento giuridico a cui viene sottoposto lo straniero non può essere sottoposto all'arbitrio della pubblica amministrazione ma deve essere stabilito dalla legge.
La legge non può, tuttavia, essere meno favorevole di quanto previsto dalle norme di diritto internazionale (leggi sia consuetudinarie che pattizie). Il nostro paese può anche predisporre un trattamento più favorevole nei confronti dello straniero, elevandosi a modello di riferimento per la comunità internazionale.
Nel nostro ordinamento esistono attualmente due categorie di stranieri: i cittadini dell'Unione europea che godono di una tutela e di garanzie simili a quelle del cittadino italiano; i cittadini extracomunitari, non appartenenti all'Unione europea, che possono essere soggetti a restrizioni per quanto riguarda l'ingresso e la permanenza nel nostro paese.
Nel terzo e nel quarto comma, la Repubblica italiana garantisce a tutti i cittadini stranieri, ai quali siano stati negati i diritti e le libertà democratiche nei loro paesi, di poter esercitare tali diritti nel territorio dello stato italiano, grazie al diritto di asilo. Come conseguenza degli eventi storici, politici e sociali che hanno contraddistinto il Novecento - si pensi ai regimi totalitari, alle guerre mondiali, alla decolonizzazione, alle guerre civili e ai movimenti di liberazione - l'Italia, rientrando nell'ambito delle democrazie occidentali, ha ratificato con la legge del 24 luglio 1954 la Convenzione sullo status dei rifugiati, già siglata a Ginevra il 28 luglio 1951 e il Protocollo relativo allo status di rifugiati, siglato a New York il 31 gennaio 1967 e ratificato dall'Italia il 14 febbraio 1970.
Sia la Convenzione che il Protocollo vengono ripresi dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
L'ultimo comma prevede che nel nostro paese non sia ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Lo Stato italiano rifiuta l'estradizione di un cittadino straniero che sia ricercato per reati politici commessi in opposizione a regimi antidemocratici, nei quali vengono attuate politiche persecutorie nei confronti dei diritti umani. Viene escluso dal novero dei reati politici il delitto di genocidio, per il quale è prevista l'estradizione sia per lo straniero che per il cittadino. (v. L. cost. del 21 giugno 1967, n.1 - Estradizione per i delitti di genocidio).