Articolo 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altre restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

02/07/2008
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Costituzione della Repubblica italiana

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altre restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

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Questo articolo apre la parte della Costituzione dedicata ai diritti e doveri dei cittadini. Il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona si colloca qui nella tradizione di documenti fondamentali della moderna cultura giuridica, quali il Bill of Rights del 1689 e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.

Circa l' inviolabilità della libertà personale, va rilevato che essa non viene enunciata in modo generico,ma viene garantita da tre specifici presìdi giuridici: la riserva di legge, in forza della quale unicamente il potere legislativo può stabilire casi e modalità con cui è possibile limitare la libertà personale del cittadino; la riserva di giurisdizione, in base alla quale solo il giudice è legittimato ad emettere o convalidare provvedimenti limitativi della libertà; la motivazione dei provvedimenti, per la quale l'ordinanza del giudice deve indicare in modo esauriente i motivi che l'hanno portato a privare l'individuo della libertà personale.

Va osservato come questa norma presupponga e renda indispensabile, a garanzia del cittadino, l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria dagli altri poteri dello Stato e, in particolare, da quello esecutivo (Governo), che dispone, viceversa, dell'autorità di Pubblica Sicurezza. Inoltre, affidando alla tutela dell'imparzialità della legge le restrizioni della libertà personale, la Costituzione intende impedire che si verifichino casi di persecuzione nei confronti di un cittadino. Le leggi sull'argomento sono state, negli anni, di tenore diverso, anche in rapporto a vere e propri emergenze determinate dalla necessità di combattere la mafia o il terrorismo.

Il terzo comma proibisce esplicitamente la tortura, in qualunque forma.

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