Articolo 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Costituzione della Repubblica italiana
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
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La norma si ricollega all’articolo 2 in cui si sono garantiti i diritti inviolabili della persona e all’articolo 3 che sancisce il principio di uguaglianza; essa risponde al compito di tutelare le basi democratiche dell’ordinamento repubblicano, impedendo che si possano un giorno ripetere le politiche razziali e antidemocratiche del regime fascista, che determinarono la privazione della cittadinanza agli appartenenti alla comunità ebraica (che si videro privati dei diritti di cittadinanza a causa delle leggi razziali, sancite con il decreto legge del 17 novembre del 1938) e ai fuoriusciti che svolgevano attività antifascista.
Il regime fascista impose inoltre l’italianizzazione dei cognomi di quei cittadini appartenenti a minoranze linguistiche.
Nel nostro ordinamento repubblicano deve essere tutelata la personalità giuridica del cittadino nella sua integrità e
nessuno può essere privato della capacità giuridica, ossia dell’idoneità a essere soggetti di diritti e di obblighi, della
cittadinanza, come appartenenza alla comunità statale, con i diritti e i doveri che ne conseguono, del
nome, senza il quale nessuno potrebbe essere individuato come cittadino. Per paradosso, un neonato a cui fosse negato il nome, sarebbe escluso da qualunque rapporto civile.
Con il trattato di Maastricht del 1992 e con il trattato di Amsterdam del 1997 è stato affermato il diritto di cittadinanza europea, considerato come complementare a quello di cittadinanza nazionale.