Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Costituzione della Repubblica italiana
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
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Con questo articolo viene ribadita l'unità e l'indivisibilità del territorio nazionale, unità conseguita attraverso il processo storico iniziato nell'età risorgimentale. La confermata unità del territorio dello Stato esclude, pertanto, qualsiasi ipotesi di scissione. La Costituzione, contrapponendosi all'ordinamento fascista che aveva attuato uno Stato fortemente accentrato, riconosce e promuove il pluralismo territoriale, attraverso le autonomie locali (v. art. 114 e ss.). Si riconoscono i Comuni e le Province, preesistenti allo Stato repubblicano e si promuovono le Regioni. Questi enti territoriali sono considerati come strutture autonome, fondate su assemblee elette che, all'interno delle leggi della Repubblica, possono esprimere, attraverso il voto degli elettori, orientamenti politici diversi da quelli del governo centrale. Il secondo canale del decentramento è rappresentato dagli uffici decentrati dei Ministeri che, se da una parte stanno a rappresentare gli strumenti del decentramento, dall'altra hanno il compito di rappresentare il potere centrale su tutto il territorio nazionale.
A partire dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997 (cd. Legge Bassanini), fino ad arrivare all'attuazione della riforma costituzionale (L. cost. del 3/2001) , con cui è stata riscritto quasi completamente il titolo V della parte seconda, si è giunti a ridisegnare le funzioni degli enti amministrativi e delle comunità locali. La riforma ha inoltre previsto e istituzionalizzato la Città metropolitana (v. art. 114). La riformulazione dell'art 114 non pone, tuttavia lo Stato e gli enti locali sulla stesso piano; infatti, come viene evidenziato dalla sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 274 del 24 luglio 2003), lo Stato mantiene la sua funzione preminente, sia nel rispetto di questo articolo, sia nel rispetto dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica del nostro ordinamento.
La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come pure le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva, vengono elencate nell'articolo 117 della Costituzione.