Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

16/05/2008
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Costituzione della Repubblica italiana

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

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Lo Statuto albertino definiva la religione cattolica come "la sola religione di Stato". Gli artt. 7 e 8 della Costituzione repubblicana vedono il superamento del concetto stesso di "religione di Stato" e disciplinano i rapporti tra Stato e confessioni religiose sulla base di due principi: il principio della distinzione degli ordini e il principio di bilateralità. Alla Chiesa cattolica vengono comunque riconosciute indipendenza e sovranità.

Il fenomeno religioso viene considerato sostanzialmente estraneo all'ordinamento dello Stato. Il principio di bilateralità riconosce comunque alle istituzioni religiose la possibilità di negoziare accordi con lo Stato, secondo il modello delle relazioni internazionali, nelle materie di loro competenza. Con l'art. 7 la Costituzione recepisce i Patti Lateranensi, cioè gli accordi sottoscritti l'11 febbraio 1929 da Mussolini (per l'Italia) e dal Cardinale Gasparri (per la Santa Sede). Il 18 febbraio 1984 è stato sottoscritto tra il Governo italiano e la Santa Sede un nuovo accordo, contenente "modifiche consensuali del Concordato lateranense": si tratta di un documento che, ispirato ai principi di eguaglianza e neutralità espressi dalla Costituzione repubblicana e, al tempo stesso, più consono ai valori espressi dal Concilio Vaticano II, ha introdotto rilevanti novità nei rapporti tra Stato e Chiesa, riaffermando il principio di laicità dello Stato.

Si è così concretizzato quel principio pattizio, esplicitato nell'ultima parte di questo art. 7, in base al quale lo Stato italiano si impegna a stabilire di comune accordo con la Chiesa ogni modifica dei Patti Lateranensi. È da osservare che se tale accordo non viene raggiunto, diventa necessaria una Legge costituzionale che, tramite abrogazione di questo articolo, consenta la revisione unilaterale dei Patti.

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