Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

16/05/2008
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Costituzione della Repubblica italiana

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

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Il primo comma di questo articolo applica in àmbito religioso il principio d'eguaglianza sancito dall'art. 3. La Costituzione pone sullo stesso piano tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi. La Repubblica si ispira, dunque, ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti e si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose. Pur in forme diverse dal Concordato che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, vale anche per le altre confessioni religiose il principio pattizio, in forza del quale i rapporti tra Stato e singole confessioni sono regolati mediante accordi tra le parti. A partire dal 1984 lo Stato italiano ha cominciato a dare attuazione a questa norma, stipulando l'intesa con la Tavola Valdese. Successivamente sono state sottoscritte ulteriori intese con altre confessioni religiose.

Questo articolo, col riconoscimento del pluralismo confessionale, segna il definitivo superamento dell’art. 1 dello Statuto albertino, che dichiarava "la religione cattolica, apostolica romana sola religione di Stato". La garanzia di un effettivo pluralismo confessionale è, peraltro, assicurata dal principio di neutralità e laicità dello Stato: lo Stato, cioè, tutela la libertà di religione in quanto non determina situazioni di privilegio né ostacola in alcun modo qualsiasi altro culto diverso da quello cattolico.

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