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Osservazioni su maxi emendamento Legge Finanziaria 2008

15/12/2007
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Stabilizzazione dei precari

Nelle norme relative alle assunzioni e alla stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione vengono introdotte significative modifiche rispetto al testo approvato dal Senato, che non solo non accolgono buona parte degli emendamenti unitari ma in alcuni casi sono gravemente peggiorative.

Nell’articolo 3 comma 72 del nuovo testo è stata introdotta la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei rilevatori ISTAT. Avevamo proposto unitariamente un emendamento che prevedeva oltre alla proroga la conversione in contratti di lavoro subordinato a termine (cui doveva seguire in sede di contrattazione collettiva la definizione dell’inquadramento), in vista dell’apertura di un confronto con la funzione pubblica per arrivare all’internalizzazione della rete di rilevazione e la conseguente assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori. Si conferma invece l’ennesima proroga che conferma la precarietà dei lavoratori e di questo indispensabile servizio.

Nell’articolo 3 comma 78 (prima era articolo 146) si introduce una deroga alla limitazione dell’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione per le sostituzioni delle lavoratrici inmaternità ma limitatamente (e incomprensibilmente)alle autonomie locali.

Nel comma 85 si prevede che sia le assunzioni in deroga che le stabilizzazioni per le quali erano state destinate le risorse già nel 2007 possono essere effettuate fino a maggio 2008. Si evita così il rischio di perdere le risorse del 2007 negli enti (la maggior parte) che ancora non hanno provveduto ad assumere. Incomprensibile che non venga citato il comma 519, ipotizziamo un errore materiale.

Nel comma 93 si conferma la definizione di piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario aggiungendo che sono fatte salve le intese stipulate ai sensi dei commi 558 e 560 della finanziaria 2007 che comunque non riguardano i nostri comparti.

La stessa norma fa riferimento sia al personale con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti del comma 519 della finanziaria 2007 sia ai collaboratori coordinati e continuativi (e quindi in via interpretativa anche agli assegnisti di ricerca) che invece erano esclusi dalla precedete legge finanziaria. Per questi ultimi si prevedeva infatti una riserva del 60% nei concorsi a tempo determinato confermata dalla norma attuale.

Il testo del maxiemendamento contiene però una rilevante e per noi inaccettabile modifica escludendo dalla stabilizzazione dei parasubordinati il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento, di ricerca nell’università e negli enti di ricerca. La dizione personale a contratto è assolutamente vaga e incomprensibile sotto il profilo giuridico. Il senso è però drammaticamente chiaro: sono esclusi dalla stabilizzazione prevista per i parasubordinati della Pubblica Amministrazione oltre ai portaborse (!) i ricercatori delle università e quelli degli enti di ricerca che non hanno un contratto di lavoro subordinato a termine.

L’articolo 3 comma 94 consente di derogare ai limiti previsti dalla nuova definizione dell’articolo 36 del dlgs 165 2001 come modificato nel disegno di legge finanziaria sull’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione per i lavoratori con contratto a termine che sono stati selezionati in base alle procedure concorsuali con riserva del 60%( co.co.co e gli assegnisti di ricerca).

L’articolo 3 comma 96 trasforma lo stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro sul fondo di cui all'articolo 1, comma 417 della finanziaria 2007 (dedicato alla stabilizzazione di tutti i lavoratori precari della pubblica amministrazione a prescindere dalla tipologia) da triennale in permanente.

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A.F.A.M.

Gravemente insufficiente il finanziamento previsto perché totalmente inadeguato alle esigenze delle accademie e dei conservatori di musica sia per quanto riguarda il funzionamento didattico e amministrativo che per gli inderogabili interventi necessari per la messa in sicurezza delle sedi.

Inoltre, non trovando ulteriore specifica assegnazione di risorse finanziarie per l’anno 2008 agli Istituti Musicali Pareggiati e alle Accademie legalmente riconosciute e finanziate dagli Enti Locali non potranno essere erogati contributi vitali per il loro funzionamento.

Tutto ciò è veramente inaccettabile!

La scelta è incomprensibile, non trova giustificazione alcuna se non quella che chi ci governa pensa alle accademie e ai conservatori come a un costo da ridurre e non come invece dovrebbe essere, ovvero: l’Alta Formazione Artistica e Musicale quale settore di grande investimento per la crescita culturale e lo sviluppo del nostro Paese.

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ART. 2 comma 648 o 649 (chiusura di alcuni convitti)

Anche questa, indipendentemente dal fatto che alcune istituzioni possano aver esaurito la loro funzione, è ancora una volta una norma che taglia posti di lavoro e manda in esubero altre unità di personale della scuola.

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Ata ex Enti Locali

Il comma 146 del terzo maxi-emendamento affronta, anche se ancora in modo parziale, la questione dell’inquadramento del personale ATA e ITP transitato dagli enti locali. Avremmo voluto una soluzione definitiva come previsto dall’emendamento del relatore che gli uffici della Camera hanno dichiarato inammissibile .

E’ comunque importante che venga ripristinato il diritto all’inquadramento di questo personale,negato dal precedente Governo con il comma 218della finanziaria 2006, successivamente confermato dalla Corte Costituzionale.

Ora sarà il contratto del secondo biennio economico (2008-2009) ad affrontare la questione: è chiaro che il Governo, nell’atto di indirizzo, dovrà inserire le risorse necessarie considerato che, l’opposizione del Ministero del Tesoro, ha impedito che fossero già previste in finanziaria.

Nelle iniziative che metteremo in campo per ottenere le risorse necessarie per il prossimo rinnovo contrattuale, quelle per questa ferita aperta diventeranno prioritarie.

Se si è arrivati a questa soluzione è stato grazie alla forte mobilitazione unitaria e all’impegno sviluppato nei confronti del Parlamento, rispetto ad una situazione che sembrava ormai chiusa dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

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Reclutamento docenti scuola statale

Nel maxi emendamento, come già definito nella Commissione Bilancio, viene confermato quanto già approvato dal Senato e precisato che i regolamenti per il reclutamento dei docenti andranno adottati congiuntamente con il Ministero dell’Università e riguarderanno anche le procedure di formazione iniziale dei docenti. E’ importante che, ferma restando la quota di posti riservati alle attuali graduatorie ad esaurimento, le procedure del nuovo sistema di reclutamento si basino sui reali fabbisogni del sistema di istruzione.

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Scuola statale

Sulla scuola statale (Art. 2 commi da 418 a 432) si confermano gli interventi già previsti nel testo iniziale del disegno di legge ed in particolare i tagli degli organici e l’intervento, ancora insufficiente, sugli insegnanti di sostegno.

Il contingente di assunzioni del personale ATA resta incrementato di sole 10.000 unità a fronte di oltre 80.000 posti vacanti.

Viene anche riconfermato un intervento sperimentale sul dimensionamento e la distribuzione delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di una razionalizzazione della rete scolastica finalizzata all’innalzamento della qualità ma, prevalentemente, ad un ulteriore intervento di riduzione della spesa.

Ancora una volta si disattendono i contenuti dell’intesa sulla conoscenza intervenendo in maniera indifferenziata e senza alcuna reale programmazione.

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Guida alla lettura dei maxi-emendamenti

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