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Ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica: un diritto che va garantito

Due note specifiche dell'USR Lombardia ed Emilia Romagna lo ricordano ai Dirigenti scolastici.

01/10/2010
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Le scuole sono tenute per legge a garantire le attività d'insegnamento alternativo all'insegnamento della religione cattolica a tutte le famiglie e agli alunni che lo hanno richiesto. Lo prevedono sia le circolari ministeriali riguardanti l'iscrizione degli alunni per l'anno scolastico 2010-2011, che la circolare n. 59 del 23 luglio 2010 riguardante le disposizioni per l'organico di fatto.

È inaccettabile che, da quanto risulta alla FLC CGIL, molte scuole non abbiano ancora provveduto a farlo.

Al fine di ricordare a tutti i Dirigenti scolastici che si tratta di un obbligo che è in capo alla loro responsabilità garantire e che, a tal fine, non serve né l'autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale né dell'Ufficio Scolastico Provinciale, pubblichiamo due note, rispettivamente dell'USR della Lombardia (leggi la nota) e dell'USR dell'Emilia-Romagna (leggi la nota) che lo ricordano.

Tale attività alternativa va assicurata:

  • utilizzando prioritariamente tutti i docenti in soprannumero o con ore a disposizione presenti nella scuola

  • poi affidandola (sulla base della delibera del collegio docenti) a docenti in servizio nella scuola (sia a tempo indeterminato che determinato) disponibili come ore eccedenti a pagamento oltre l'orario d'obbligo

  • infine, in assenza delle due soluzioni sopra, nominando un supplente con contratto fino al 30 giugno.

Il pagamento sia delle ore eccedenti che del supplente è a carico del MEF, tramite le rispettive DPT.

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