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Supplenze ATA. L’USR Emilia Romagna: non pregiudicare la funzionalità degli uffici e l’efficienza dei servizi

L’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna scrive ai Dirigenti Scolastici e richiama la loro attenzione al bilanciamento di due interessi essenziali in gioco: la riduzione della spesa pubblica con altre situazioni soggettive costituzionalmente garantite.

05/04/2016
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L’Ufficio Scolastico dell’Emilia Romagna con la nota 4050 del 5 aprile 2016, indirizzata ai Dirigenti scolastici delle scuole e, per conoscenza, agli Ambiti territoriali, in merito alle problematiche sulle sostituzioni del personale ATA assente, di fatto raccomanda alla Dirigenza scolastica di valutare attentamente la possibilità di chiamare i supplenti, quando le assenze dei titolari possano giungere a pregiudicare la funzionalità degli uffici e l’efficienza dei servizi..

Secondo l’USR molte segnalazioni hanno confermato la gravità delle ricadute negative sulla qualità dell’azione amministrativa e sull’organizzazione della didattica, causate dall’applicazione della norma che cala rigidamente sulle realtà scolastiche.

In modo particolare la nota evidenzia le gravi difficoltà per le assenze lunghe, soprattutto per gli Assistenti Amministrativi, che pregiudicano le funzionalità degli uffici venendo meno il fondamentale supporto amministrativo e contabile, e per gli Assistenti Tecnici che spesso determinano delle ripercussioni con riguardo alla sicurezza dei laboratori o comportano la sospensione dell’attività didattico-laboratoriale.

L’USR, nel sottolineare che né lo stesso USR né gli Ambiti Territoriali possono concedere nulla osta in materia in quanto non di competenza di quegli uffici, tuttavia richiama la necessità da parte dei Dirigenti scolastici di ponderare il bilanciamento di due interessi essenziali: da una parte il conseguimento del contenimento della spesa pubblica e dall’altro il non impedimento al perseguimento di principi costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio e la continuità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

A supporto di tali principi l’USR cita numerose sentenze, tra le quali quella della Corte Costituzionale sul principio del buon andamento dell’Amministrazione; della Cassazione penale e del Codice penale sull’interruzione di servizio pubblico e sul suo regolare svolgimento; della Corte dei conti sul contemperamento degli interessi.

Tra gli altri l’USR menziona i casi in cui, a causa della tipologia di assenza, non vi sarebbe comunque aggravio di spesa come nel venir meno del personale in organico per decesso o licenziamento, aspettativa non retribuita, etc…

La nota dell’USR dell’Emilia Romagna (ma non è il solo a essere intervenuto sul problema) rompe, dunque, positivamente gli indugi sulla questione della norma introdotta dalla legge di stabilità 2015, che ha causato enormi difficoltà alla gestione quotidiana delle scuole, ne impedisce il reale funzionamento e l’attuazione del piano dell’offerta formativa, e interferisce con i diritti contrattuali del personale ATA. 

La FLC CGIL, che sta sostenendo da tempo queste argomentazioni (ha chiesto anche l’abrogazione della misura), ha sollecitato fin dall’inizio il Ministero a emanare una nota di chiarimento sul conferimento delle supplenze in caso di sopraggiunta “vacanza di posto” (la stessa relazione tecnica di accompagnamento alla legge fa riferimento solo alla “copertura di assenze”). Lo stesso dicasi per le assenze lunghe, poiché si tratta di tutte fattispecie che non possono essere assimilate alle supplenze brevi.

Ma il Ministero latita, sperando che con la politica dello struzzo le cose poi vadano a posto da sé. La nota del Direttore dell’Emilia Romagna dimostra esattamente il contrario e il MIUR dovrebbe fare una sola cosa, se tiene effettivamente alla funzionalità della scuola pubblica: porre definitivamente rimedio a questa nefasta e pessima misura, come la FLC ha chiesto fin dalla sua emanazione.

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