Confermata la sentenza di primo grado: la docente non idonea all’insegnamento ha diritto alla dispensa
La Corte d’Appello di Trieste con la sentenza depositata il 22 luglio 2015, conferma la sentenza emanata dal Tribunale di Udine il 24 aprile 2014 a seguito di un ricorso patrocinato dalla FLC CGIL Udine.
Anche la Corte d’Appello di Trieste con la Sentenza 159 del 22 luglio 2015 dà ragione alla docente che era stata dichiarata inidonea al servizio ed aveva avanzato richiesta di ottenere la dispensa per motivi di salute. Tale diritto viene confermato! Così come l’inammissibilità dell’obbligo ad essere utilizzata in compiti diversi, il cui rifiuto, da parte della docente aveva attivato il suo licenziamento.
I fatti: la docente era stata dichiarata inabile al servizio ma idonea ad altri compiti e pertanto l’amministrazione intendeva obbligarla a prestare servizio in qualità di non docente. A fronte del rifiuto della docente e alla sua richiesta di essere dispensata dal servizio (ai sensi dell'art. 4.4 del DM 79/2011 che disciplina la ricollocazione del personale dichiarato inidoneo nei ruoli ATA), il dirigente scolastico dell’istituto presso cui la docente era titolare l’ha dichiarata decaduta dall’impiego ritenendo che l’art. 7 comma 2 del DPR 171/2011 (ovvero il regolamento in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici inidonei) avesse cancellato la possibilità della dispensa.
La Corte d’Appello invece ha ritenuto fondate le motivazioni prodotte dal Tribunale di Udine, poiché è lo stesso DPR 171/2011 all’art. 7 comma 9 a prevedere l’applicabilità della disciplina previgente al personale docente della scuola.