Iscriviti alla FLC CGIL

Home » Notizie dalle Regioni » Lazio » Roma » Importante!! dalla CGIL Scuola di ROMA

Importante!! dalla CGIL Scuola di ROMA

Il Provveditorato agli Studi di Roma ha annullato nei giorni scorsi, le domande di passaggio di ruolo e di cattedra che i docenti avevano prodotto dopo aver conseguito l’abilitazione riservata in base alla O.M. n. 153/99 e alla O.M. 33/2000 e l’abilitazione conseguita per il superamento di un concorso ordinario, a causa della mancata pubblicazione degli elenchi definitivi degli abilitati per le varie classi di concorso.

10/07/2001
Decrease text size Increase  text size

Il Provveditorato agli Studi di Roma ha annullato nei giorni scorsi, le domande di passaggio di ruolo e di cattedra che i docenti avevano prodotto dopo aver conseguito l’abilitazione riservata in base alla O.M. n. 153/99 e alla O.M. 33/2000 e l’abilitazione conseguita per il superamento di un concorso ordinario, a causa della mancata pubblicazione degli elenchi definitivi degli abilitati per le varie classi di concorso.

Ciò sulla base della nota del 12/6/2001 prot. n. 1232 che il M.P.I. ha emanato in risposta al quesito che lo stesso Provveditorato aveva inoltrato; quesito che nel modo in cui è stato esposto ha “pilotato” la risposta del M.P.I.

Poiché non possono ricadere sui docenti i ritardi con cui sono stati organizzati e gestiti i corsi per le sessioni riservate di abilitazione e i concorsi ordinari e poiché non possono essere accettate disparità di trattamento rispetto alle altre provincie che hanno terminato per tempo sia i corsi sia i concorsi ordinari, la CGIL Scuola invita tutti gli interessati ad operare nel modo seguente:

1. A produrre ricorso avverso l’annullamento della domanda di passaggio secondo il fac-simile di cui all’Allegato 1.

2. A impugnare entro 30 giorni dalla pubblicazione dei movimenti relativi ai trasferimenti ed ai passaggi l’eventuale mancato passaggio secondo il fac-simile di cui all’Allegato “;

L’eventuale mancato passaggio di cattedra può anche essere impugnato esperendo il tentativo di conciliazione all’Ufficio Provinciale del Lavoro. Questa procedura può essere avviata contemporaneamente a quella prevista dal punto 2.