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Università di Milano: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

Il presente Regolamento disciplina la corresponsione di compensi destinati ad incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa

20/02/2001
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Università di Milano: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

Articolo 1 ‚ Finalità;

1. Il presente Regolamento disciplina la corresponsione di compensi destinati ad incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento a attività che valgano a migliorare il rapporto tra studenti e docenti, ovvero rivolte all'orientamento, al tutorato, agli studenti non frequentanti, all'insegnamento a distanza, agli studenti disabili. Salvo altre disposizioni, le Facoltà potranno avvalersi delle norme di cui al presente Regolamento anche ai fini di una più agevole applicazione delle nuove normative in materia di ordinamenti didattici.

2. Il presente Regolamento è deliberato dal Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 - Ambiti e criteri di applicazione

1. Il Senato Accademico provvede annualmente alla ripartizione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 4, secondo comma della legge 19 ottobre 1999 n. 370 e dalle disposizioni del presente Regolamento. Detti contributi sono ricavati dai fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, eventualmente integrati con risorse tratte dal bilancio universitario, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Senato Accademico può destinare i contributi di cui sopra:

a) alla realizzazione di specifici progetti di ateneo che richiedano interventi di professori e ricercatori ai sensi del presente Regolamento, definiti anche con riferimento alle attività proprie dei Centri di servizio d'ateneo preposti all'orientamento e alla didattica multimediale e a distanza;

b) alle Facoltà.

3. Ciascun progetto d'ateneo deve prevedere un coordinatore responsabile della programmazione e della organizzazione delle attività, titolare dei fondi assegnati, al quale si farà riferimento anche per gli adempimenti inerenti alla relativa rendicontazione. Le Facoltà effettuano la ripartizione dei fondi di loro pertinenza nel rispetto dei criteri generali di seguito enunciati e tenendo conto di eventuali direttive specifiche del Senato Accademico.

4. Le Facoltà, anche sulla base delle proposte avanzate dai Consigli dei singoli corsi di studio, riservano una quota del fondo ottenuto a interventi di adeguamento sia qualitativo sia quantitativo della rispettiva offerta formativa che potranno riguardare ogni tipologia di corso universitario e attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, con riguardo prioritario a iniziative che assicurino migliori condizioni di apprendimento in relazione al numero dei corsi attivati, agiscano sugli squilibri esistenti nei singoli corsi nel rapporto tra docenti e studenti, attivino più adeguate forme di orientamento e di tutorato, incidano positivamente sulle carriere scolastiche, riducendo abbandoni e ritardi. I professori e i ricercatori che assumono le attività di cui sopra in forma aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla ordinaria attività didattica, così come prevista dalla normativa attualmente in vigore, ivi compresi gli insegnamenti eventualmente assunti per supplenza o per affidamento retribuiti, potranno usufruire di compensi specifici, definiti ai sensi del presente Regolamento, purché gli ulteriori compiti loro assegnati portino il loro impegno per didattica frontale (lezioni, esercitazioni, seminari) ad almeno 120 ore, incrementabili per ulteriori e specifici impegni orari da dedicare all'orientamento, all'assistenza e al tutorato, alla programmazione e all'organizzazione didattica, all'accertamento dell'apprendimento, così da determinare un impegno continuativo in un arco di tempo non inferiore a 10 mesi.

5. Le Facoltà riservano un'altra quota del fondo ottenuto a progetti di miglioramento qualitativo della didattica anche proposti direttamente da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero. Ciascun progetto deve specificare le finalità e le modalità di esecuzione, comprese le previsioni di spesa, e individuare un coordinatore, titolare dei fondi eventualmente assegnati, al quale si farà riferimento per gli adempimenti inerenti alla rendicontazione delle attività svolte e dei fondi stessi.

6. Le incentivazioni, graduate in rapporto con l'entità dell'impegno svolto, sono riservate ai professori e ricercatori che abbiano optato o optino per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria, e che non svolgano attività didattica comunque retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche e private. I professori e i ricercatori interessati alle incentivazioni sono tenuti a certificare le attività svolte su un apposito registro, aggiuntivo a quello che i docenti sono tenuti a compilare ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento didattico d'ateneo, disponibile a richiesta del coordinatore del progetto o del Preside di Facoltà e da consegnare comunque, debitamente compilato, al coordinatore stesso o al Preside entro 30 giorni dal termine delle attività integrative ovvero dell'anno accademico al quale queste si riferiscono.

7. I Consigli di Facoltà deliberano sui progetti di loro pertinenza entro la scadenza stabilita dal Senato Accademico. Qualora le attività previste comportino l'assegnazione di insegnamenti aggiuntivi, nel quadro della programmazione didattica dei vari corsi di studio, le relative attribuzioni sono attuate seguendo le modalità in vigore, facendo riferimento per le relative retribuzioni alla quota di cui al punto 4, primo comma. La selezione dei progetti di cui al punto 5, compresi quelli eventualmente avanzati direttamente da gruppi di docenti, è proposta al Consiglio di Facoltà dalla Commissione per la didattica della medesima Facoltà o dalle Commissioni per la didattica dei singoli Corsi di Laurea (ove costituite), ovvero da una apposita Commissione designata dallo stesso Consiglio, in cui sia prevista una adeguata rappresentanza degli studenti che ne fanno parte. I fondi destinati dalle Facoltà alle finalità di cui al punto 5 non utilizzati per qualsiasi motivo potranno essere utilizzati nell'ambito degli obiettivi di cui al punto 4, primo comma, o, se del caso, costituire economia di bilancio.

8. L'erogazione dei fondi a favore dei professori e dei ricercatori che abbiano operato per le attività di cui al presente Regolamento è subordinata alla valutazione positiva delle relative attività nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica adottati dall'Università a livello di ateneo e delle singole Facoltà. L'erogazione è specificamente autorizzata:

a) dal Senato accademico, nel caso di progetti d'ateneo, previa valutazione positiva della relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentata dal coordinatore del progetto;

b) dal Consiglio di Facoltà interessato, previo accertamento da parte del Preside del loro regolare svolgimento, ove le attività svolte siano quelle previste al punto 4; previa una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti predisposta dal coordinatore e valutata positivamente dalla Commissione di cui al punto 7, terzo comma, nel caso di progetti avanzati, ai sensi del punto 5.

L'Università e, per quanto le riguarda, le singole Facoltà sono comunque tenute alla pubblicità delle disposizioni e delle priorità adottate per l'erogazione dei compensi nonché degli elenchi dei percettori.

Articolo 3 - Norme transitorie e finali

1. La misura dei compensi da destinare ai professori e ai ricercatori impegnati nelle attività di cui al presente Regolamento è determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

2. Per l'anno accademico 1999-2000 il termine per la predisposizione dei progetti e per la loro valutazione sarà fissato in relazione all'accertamento da parte del Consiglio di amministrazione dei fondi da destinare alle attività di cui al presente Regolamento.