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Retribuzione professionale docenti (RPD) e “carta del docente”: accolti due ricorsi della FLC CGIL Ancona

Il Tribunale di Ancona con diverse sentenze condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti nonché al riconoscimento della “carta elettronica” per quattro docenti precari.

27/06/2023
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A cura della FLC CGIL Ancona

La FLC CGIL Ancona esprime grande soddisfazione per la decisione assunta nel mese di giugno 2023 dal Tribunale di Ancona che ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Francesco Americo riguardante un docente che si era vista ingiustamente non riconoscere la voce retributiva “Retribuzione Professionale Docenti”.

Il lavoratore pur avendo prestato attività di docente con contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi, non ha ricevuto alcuna somma a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, al contrario dei colleghi docenti assunti a tempo indeterminato e/o determinato avente scadenza 30 giugno o 31 agosto.

Pertanto si è vista costretta a presentare un ricorso dinanzi al Giudice del lavoro per ottenere l’accertamento del diritto al riconoscimento del compenso a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per il periodo in cui ha prestato attività di supplenza.

Il giudice del lavoro ha accertato l’illegittimità della condotta dell’amministrazione e sulla base delle prove fornite dal difensore ha ritenuto verosimile che il lavoratore sia stato escluso ingiustificatamente dai destinatari del compenso.

Per tali ragioni il Tribunale di Ancona ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il compenso a titolo di Retribuzione Professionale per il periodo in cui ha prestato attività con contratto a tempo determinato per supplenze brevi, condannando l’amministrazione al pagamento della somma a titolo di Retribuzione Professionale Docenti nonché alla rifusione delle spese di lite.

Il Tribunale ha motivato tale decisione sul presupposto che l’obiettivo della retribuzione professionale è quello di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico e, dunque, con riferimento ad obiettivi comuni a tutti i docenti e non solo a quelli con contratto a tempo indeterminato e/o determinato fino al termine dell’attività scolastica.

Il medesimo Tribunale ha accolto anche il ricorso di diversi docenti precari se si erano visti negare la carta docenti e condannato il Ministero all’accredito del bonus “carta elettronica”.

Il Giudice del lavoro ha richiamato i principi espressi dalla Corte di Giustizia sancendo e ribadendo quindi che l’indennità della “Carta Docente” di cui all’artt. 1, co. 121, L. 107/2015, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti ed è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per gli insegnanti a tempo determinato i quali svolgono le stesse funzioni e mansioni dei colleghi a tempo indeterminato ed ai quali vanno pertanto riconosciuti gli importi dovuti in riferimento alle annualità di precariato svolto.

Ricordiamo che la carta elettronica del docente consiste in un bonus del valore di euro 500,00 utilizzabile per la formazione del docente e che il ricorso è proposto gratuitamente per gli iscritti.