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Anche quest'anno è stato firmato unitariamente l’Accordo Regionale con la FISM del Piemonte

Per la prima volta si interviene anche sul personale educativo/docente delle sezioni primavera.

20/07/2018
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A cura della FLC CGIL Piemonte

L’accordo interessa tutte le scuole dell’infanzia e gli asili nido associati e aderenti alla FISM che sul territorio piemontese sono 439 (dato FISM sugli associati).

Si tratta, anche quest'anno, del rinnovo di un primo Accordo Regionale firmato nel 2004 che, periodicamente viene ripreso e aggiornato alla luce delle nuove normative di legge e dei rinnovi contrattuali.

È un accordo significativo perché interviene su alcuni nodi importanti relativi all’organizzazione del lavoro e la distribuzione dell’attività lavorativa nell’arco dell’anno.

Riguarda tutto il personale docente e non docente della scuola materna impegnato nell’attività cosiddetta estiva che, come si legge nell’accordo, dovrà necessariamente essere programmata entro il mese di aprile di ogni anno.

Con questo rinnovo siamo intervenuti, per la prima volta, anche sul personale educativo/docente delle sezioni primavera.

Con le precisazioni sulla qualifica e il livello: educativo/docente – V/VI livello; sull'orario di lavoro: 35 ore settimanali senza l'obbligo di recuperi nei periodi di sospensione del servizio; sulla retribuzione da erogare anche per i periodi di sospensione del servizio e la corresponsione, anche per questo personale, in aggiunta alla retribuzione del mese di luglio, del Fringe-Benefit di 258 euro.

Sono stati riconfermati i punti riguardanti:

  • la regolamentazione del part-time secondo le disposizioni del Dlgs 81/2015 e dell’art. 25 del nuovo CCNL. Stabilendo la maggiorazione del 15% per il pagamento delle ore supplementari;
  •  la possibilità di convertire l’importo forfetario, parte del salario accessorio relativo all’attività aggiuntiva del mese di luglio, in fringe - benefit del valore massimo di 258,00 euro.

Politicamente si consolida un principio rilevante sul versante delle relazioni sindacali: il valore della contrattazione collettiva riconosciuta anche dalla FISM come indispensabile soprattutto in un momento come questo dove il calo demografico e la crisi economica sono le principali cause delle difficoltà del settore.

________________

VERBALE

In data 8 giugno 2018 in Torino, Via Nizza n. 20, presso la sede della FISM Regione Piemonte, si sono riuniti i Signori:

Claudio Aghemo in rappresentanza della CISL Scuola, Cecchetti Mara in rappresentanza della FLC CGIL;

Giuseppe Cascina, Rosario lorio in rappresentanza della FISM Piemonte e della commissione paritetica Regionale e Laura Musizzano in rappresentanza della FISM Cuneo

si è convenuto

che per le attività aggiuntive Ludico Assistenziale del mese di luglio 2018 si applica quanto disposto nell'accordo regionale del 10 novembre 2004 al punto 3 riformulato come segue:

1. ATTIVITA' LUDICO-ASSISTENZIALE AGGIUNTIVA PRESTATA NEL MESE DI LUGLIO

Gli Enti saranno tenuti, nel prossimo futuro, a comunicare ai dipendenti lo svolgimento dell'attività estiva entro il mese di aprile di ogni anno.

Fermo restando quanto disposto dal CCNL agli articoli 56 e 64, si conviene che nel mese di luglio l'amministrazione della scuola possa richiedere al personale docente di VI livello lo svolgimento d'attività ludico assistenziale a fronte di bambini, per un periodo massimo di 64 ore nell'arco di tre settimane con orario settimanale non superiore alle 32 ore da conteggiare in proporzione al proprio orario per il personale part-time.

  1. AI personale che ha prestato nel corso dell'anno scolastico attività lavorativa di 34 o 35 ore settimanali, saranno corrisposte per le ore non recuperate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, tante quote orarie maggiorate del 25%, più un importo forfettario di € 140,00 lorde ogni 32 ore, riproporzionato per orari inferiori, ovvero, in alternativa, un fringe benefit del valore massimo di 258,00;
  2. Al personale che ha prestato nel corso dell'anno scolastico attività lavorativa per 32 o 33 ore settimanali sarà corrisposto solo un importo forfetario di € 130,00 lorde ogni 32 ore riproporzionato per orari inferiori, ovvero, in alternativa, un fringe benefit del valore massimo di € 126,00;
  3. al personale con orario part-time, le ore supplementari lavorate, nel limite dell'orario normale, come previsto dall'art. 25 del CCNL 2016/2018 dovranno essere retribuite con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria di fatto, o essere recuperate con ore/giorni di ferie aggiuntive o permessi in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 66.
    Lo stesso personale se lavora a luglio contestualmente alle attività con i bambini dovrà percepire un importo forfettario di euro 130,00 lorde rapportato a 32 ore e quindi da riproporzionare al proprio orario ovvero, in alternativa, un fringe benefit del valore massimo di € 126,00;
  4. analogamente anche il personale non docente che lavora a luglio, contestualmente alle attività ludico-assistenziali della scuola, sarà erogata, in aggiunta alla normale retribuzione, l'importo settimanale forfettario di euro 100,00 lorde ogni 37 ore, riproporzionato se l'orario è inferiore alle 37 ore settimanali, ovvero, in alternativa, un fringe benefit del valore massimo di €126,00;
  5. la presente intesa sarà valida sino alla firma di un nuovo accordo.

FLC CGIL  - CISL SCUOLA - SNALS CONFALS - FISM PIEMONTE - FISM CUNEO

NOTE A VERBALE:

1) Precisazioni in merito ai punti b), c) e d) precedenti che si riscrivono per intero:

  1. Al personale che ha prestato nel corso dell'anno scolastico attività lavorativa per 32 o 33 ore settimanali sarà corrisposto solo un importo forfetario di €130,00 lorde ogni 32 ore riproporzionato per orari inferiori, ovvero, in alternativa, un fringe benefit del valore massimo di € 129,00 per ogni settimana;
  2. al personale con orario part-time, le ore supplementari lavorate, nel limite dell'orario normale, come previsto dall'art. 25 del CCNL 2016/2018 dovranno essere retribuite con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria di fatto, o essere recuperate con ore/giorni di ferie aggiuntive o permessi in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 66. Lo stesso personale se lavora a luglio contestualmente alle attività con i bambini dovrà percepire un importo forfettario di euro 130,00 lorde rapportato a 32 ore e quindi da riproporzionare al proprio orario, ovvero, in alternativa un fringe benefit del valore massimo di €129,00 per ogni settimana.
  3. analogamente anche il personale non docente che lavora a luglio, contestualmente alle attività ludico-assistenziali della scuola, sarà erogata, in aggiunta alla normale retribuzione, l'importo settimanale forfettario di euro 100,00 lorde ogni 37 ore, riproporzionato se l'orario è inferiore alle 37 ore settimanali. In alternativa, per un massimo di due settimane tra quelle lavorate nel mese, potranno essere retribuite con il fringe benefit di € 129,00 per settimana; le rimanenti settimane saranno retribuite con l'importo forfettario di €100,00.

2) Personale sezione primavera:

il personale educativo/docente delle sezioni primavera, comunque inquadrato, a 35 ore settimanali, non è tenuto al recupero delle ore non prestate a causa di interruzione e/o sospensione del servizio mantenendo il diritto alla retribuzione (art 56 punto b);

nello specifico: se il personale educativo/docente delle sezioni primavera non lavora a luglio, mantiene il diritto alla retribuzione; se lavora a luglio avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione a 1 finge benefit del valore massimo di € 258,00.

Torino, 16/07/2018

FLC CGIL
CISL SCUOLA
FISM PIEMONTE

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