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A Cuneo dirigente scolastico condannato per comportamento antisindacale

Il ricorso al giudice del lavoro è stato promosso dalla FLC CGIL provinciale.

28/06/2019
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A cura della FLC CGIL Cuneo

Il 26 giugno 2019 a scioglimento della riserva assunta in udienza in data 10 giugno 2019, il giudice del lavoro, Dott.ssa Daniela Rispoli, ha dato ragione alla segreteria provinciale della FLC CGIL Cuneo, patrocinata dall’avvocato Barbara Giolitti, che ha citato la dirigenza di un Istituto Comprensivo della provincia per violazione dell’articolo 28 della legge 300/70.

Il giudice ha condannato l’Amministrazione resistente, dichiarandone l’antisindacalità della condotta ed ordinando la cessazione di tale condotta e la rimozione degli effetti pregiudizievoli; alla pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina principale (“homepage”) del sito web della scuola per almeno 30 giorni; alle spese del procedimento, che ha liquidato in euro 1.823.

Fin dal decorso anno scolastico la dirigente scolastica conduceva relazioni sindacali improntate ad omissioni, informative parziali e tardive, sottraendosi al confronto di merito con l’organizzazione sindacale impedendo che venisse verificato dai docenti il contraddittorio in atto con la dirigenza. La dirigente scolastica persisteva in un atteggiamento ostativo mettendo in atto un comportamento delegittimante per la sigla sindacale e per quella maggioranza della RSU che mostrava di non cedere a tale clima di ostracismo. Vedendo vano ogni tentativo di condurre corrette relazioni sindacali la segreteria provinciale della FLC CGIL Cuneo nella persona del segretario generale provinciale Doriano Ficara adiva il giudice del lavoro.

Il giudice ha riconosciuto il comportamento antisindacale del dirigente scolastico.

La FLC CGIL Cuneo, nonostante ostruzionismi e tentativi di delegittimazione, ha continuato a tenere un comportamento coerente con il proprio ruolo a difesa del personale della scuola e per l’affermazione del diritto dei lavoratori ad essere rappresentati nel confronto con la parte datoriale. La speranza è che questa sentenza ponga un freno ad una pratica che va prendendo sempre più piede.

Sono in aumento quei dirigenti scolastici che disattendono gli obblighi sanciti dalle leggi vigenti e dal CCNL, in ordine alla conduzione di corrette relazioni sindacali, non forniscono esauriente e tempestiva informazione sindacale e non procedono a stipulare il contratto integrativo d’Istituto nei tempi e nei modi previsti.

Sempre più diffusa la convinzione che dirigere una scuola equivalga a gestire un’azienda padronale della conduzione della quale non si debba rendere conto a nessuno, ancor meno alle rappresentanze sindacali, la cui presenza è a volte percepita come indebita e fastidiosa ingerenza.

Ciò che conta è che gli Istituti avviino una reale concertazione con le parti sindacali, consentendo loro di interloquire, eventualmente dissentire o formulare proposte alternative, ossia di svolgere quella attività sindacale che la contrattazione collettiva prevede.

L’auspicio già espresso agli organi competenti dall’organizzazione sindacale è che al fine di ridurre le conflittualità ed il ricorso agli organismi giudiziari, la Direzione Scolastica Regionale e l’UST, intervengano con quelle scuole ove non vengono rispettati gli adempimenti dovuti e si mettono in essere comportamenti illegittimi.

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