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Comportamento antisindacale a Brindisi: confermata la sentenza del Tribunale

La FLC CGIL di Brindisi esprime soddisfazione per questo risultato e continuerà in ogni sede a tutelare i diritti dei lavoratori.

06/05/2019
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Comunicato della FLC CGIL Brindisi

Confermata anche in appello la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi, per comportamento antisindacale ex art.28 Legge 300/70, di un dirigente scolastico di un istituto della provincia di Brindisi, e promossa dalla FLC CGIL di Brindisi.

La sentenza evidenzia che l’art.28 Stat. Lav. non individua in maniera analitica la condotta antisindacale ma fornisce della stessa una nozione teleologica: è considerata antisindacale, infatti, non una determinata condotta in base alle sue modalità esteriori, ma qualsiasi condotta diretta ad un determinato risultato, ovvero ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché il diritto di sciopero.

Nello specifico, la FLC Brindisi denunciava il mancato avvio delle trattative per la contrattazione integrativa di istituto relativa all’a.s. 2016/17 e tanto in violazione
dell’art.6 del CCNL. Il tavolo delle trattative era stato avviato solo in data 13 maggio 2017, ovvero tre giorni dopo la notifica del ricorso ex art.28 S.L. e la convocazione dei sindacati per la sottoscrizione del contratto integrativo era avvenuta solo in data 30 agosto 17, successivamente all’emissione del decreto opposto.

Nella oggettiva violazione dell’iter procedurale, la condotta del dirigente scolastico era “idonea a determinare discredito in ordine all’efficacia dell’azione sindacale davanti ai propri iscritti, con una ricaduta sull’immagine del sindacato stesso”.

La Segreteria esprime soddisfazione per tale sentenza e continuerà in ogni sede a tutelare i diritti dei lavoratori.

Brindisi, 4 maggio 2019