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Torino e Pesaro: due sentenze, in Cassazione e Appello, affermano il diritto al reinserimento in GAE ai depennati per mancato aggiornamento

Con due recenti sentenze, emesse a seguito di ricorsi promossi dalla FLC CGIL di Torino e dalla FLC CGIL di Pesaro, è stato nuovamente affermato il diritto all'inclusione in GAE per coloro che vi erano già inclusi ma avevano omesso di aggiornare la propria posizione in graduatoria.

16/03/2017
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Con due recenti sentenze, l'una della Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 5285 del 2017 e l'altra della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro n. 5285 del 2017, emesse a seguito di ricorsi promossi rispettivamente dalla FLC CGIL di Torino e dalla FLC CGIL di Pesaro, è stato nuovamente affermato il diritto all'inclusione in GAE per coloro che vi erano già inclusi ma avevano omesso, per ragioni varie, di aggiornare la propria posizione in graduatoria.

La questione è già stata oggetto dell'esame della giustizia amministrativa fin dall'adozione dei primi Decreti Ministeriali che avevano limitato, illegittimamente, l'inclusione in GAE solo a coloro che avevano presentato la domanda di aggiornamento. 
I giudici amministrativi, già con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3658 del 14 luglio 2014, avevano dichiarato l'illegittimità di quei Decreti Ministeriali ostativi al reinserimento del personale docente in GAE, ancorché non in presenza di un atto formale di aggiornamento, sostenendo che non si trattasse di nuovi inserimenti di personale, bensì di docenti che già erano inclusi in GAE. 

Adesso anche la Cassazione che si è trovata a doversi pronunciare su questioni analoghe ha accolto i medesimi principi, affermati in modo pacifico dalla giurisprudenza amministrativa e citandoli ha sancito, nella sentenza che si allega, che nessun fondamento positivo alla cancellazione dalla graduatoria può rinvenirsi nel comma 605 dell'art. 1 della L. 296/2006 dal momento che detta normativa ha disposto, come noto, la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti in graduatorie ad esaurimento anche per coloro che come nel caso all'esame della Cassazione erano già inclusi in GAE ma, in attesa del riconoscimento di un titolo e quindi con riserva, non avevano presentato il previsto aggiornamento.