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Personale ATA: la FLC CGIL Belluno vince un ricorso per il pagamento dell’indennità di funzioni superiori

MIUR e MEF condannati a restituire le somme illegittimamente sottratte all'assistente amministrativo che ha ricoperto il ruolo di DSGA.

27/03/2014
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Il Tribunale del Lavoro di Belluno ha condannato il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia a risarcire un’assistente amministrativa a cui non era stata riconosciuta l’indennità di funzione superiore per aver ricoperto il ruolo di Direttrice dei servizi generali amministrativi (DSGA). Scarica il testo della sentenza.

La vicenda è iniziata nel 2011 quando l’assistente amministrativa di un Istituto comprensivo della provincia è stata incaricata di ricoprire il ruolo di DSGA nella sua scuola. La normativa vigente prevede per il lavoratore chiamato a svolgere tale compito un compenso aggiuntivo complessivo pari a circa 5.500 euro lordi annui.

Nel febbraio 2013 però, a distanza di circa un anno dalla conclusione dell’incarico svolto, il MEF, in palese violazione delle norme contrattuali e applicando in maniera retroattiva la legge di stabilità 2013 (una norma peraltro discutibile sotto il profilo costituzionale), chiedeva alla lavoratrice la restituzione integrale del compenso aggiuntivo percepito.

In particolare il MEF procedeva alla rideterminazione dell’indennità di funzione superiore: non più calcolata, come prevede il contratto, sulla base della differenza tra lo stipendio iniziale del DSGA (più alto) e quello iniziale dell’Assistente amministrativo, ma calcolata in base alla differenza fra lo stipendio iniziale del DSGA e quello effettivamente percepito dall’assistente amministrativo incaricato della sostituzione, comprensivo degli incrementi dovuti all’anzianità di servizio.

Si veniva così a determinare una situazione paradossale. Nel caso in cui infatti a ricoprire il ruolo di DSGA fosse stato chiamato un assistente amministrativo a fine carriera, lo stesso – in cambio dello svolgimento di un compito più complesso e di maggiore responsabilità – non si sarebbe visto riconoscere alcun compenso o addirittura una riduzione stipendiale.

Nel caso specifico all’assistente amministrativa il MIUR voleva riconoscere un’indennità di 2 euro e 91 cent. al mese, pari a circa 35 euro lordi all’anno, invece dei circa 5.500 lordi previsti in precedenza.

 Il Tribunale del Lavoro di Belluno, nella vertenza promossa dalla FLC CGIL, ha riconosciuto invece la palese illogicità del comportamento del MIUR e del MEF, e ha condannato l’amministrazione a restituire alla lavoratrice le somme illegittimamente sottratte; ha inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento degli interessi legali e delle spese processuali.

La FLC CGIL dei Belluno esprime piena soddisfazione per un risultato che ripristina il diritto, che riafferma la piena validità dei contratti e che sancisce che un lavoratore non può essere privato a posteriori del compenso percepito per un’attività regolarmente svolta.

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