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Università di Padova: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

Regolamento per l'attribuzione di incentivi a docenti e ricertcatori e per il finanziamento di progetti di miglioramento dlla didattica

12/02/2001
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Università di Padova: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCENTIVI A DOCENTI E RICERCATORI E PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione di compensi destinati ad incentivare l'impegno didattico di professori e ricercatori per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra docenti e studenti nelle varie strutture didattiche, all'orientamento ed al tutorato.

2. In relazione a quanto previsto dall'art.4, comma 2, (b),1 della legge 19 Ottobre 1999. n.370 e sui fondi di ateneo di cui all'art.24 del Decreto legislativo 3 Febbraio 1993, n.29, eventualmente integrati con ulteriori fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico provvede ogni anno ad assegnare alle singole Facoltà contributi finalizzati ad incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori.
I criteri di ripartizione saranno stabiliti dal Senato Accademico e terranno in debita considerazione il numero di corsi attivati in ciascuna Facoltà, gli squilibri esistenti nei singoli corsi nel rapporto tra docenti e studenti, le modalità dell'erogazione del servizio didattico (con riferimento specificamente alla didattica in laboratorio per piccoli gruppi), nonchè l'opportunità in termini di miglioramento delle carriere degli studenti nei diversi corsi di studio.
I fondi assegnati alle Facoltà e non utilizzati per qualsiasi motivo potranno essere utilizzati per il finanziamento di progetti di miglioramento qualitativo di cui al comma 2 (b),2 o, se del caso, costituire economia di bilancio.

3. Gli adeguamenti quantitativi alla offerta formativa presuppongono un impegno aggiuntivo che renda più efficace anche in termini qualitativi l'espletamento della ordinaria attività didattica così come prevista dalla normativa attualmente in vigore; tale impegno si concretizzerà nel prestare, in un arco di tempo non inferiore a 10 mesi ed in ogni tipologia di corso universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, almeno 120 ore annuali di attività didattica vera e propria (lezioni, esercitazioni, seminari), nonchè specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento così come stabiliti dagli organi competenti (Consiglio di Facoltà e/o Consiglio del corso di studio). Le attività e gli impegni di cui sopra sono contenuti in proposte elaborate da singoli o da gruppi di professori che abbiano optato per il tempo pieno e, nel caso di personale medico docente o ricercatore, per l'attività intramuraria, e che non svolgano attività didattica comunque retribuita presso altre Università o istituzioni pubbliche o private.
Il Senato Accademico darà annualmente con propria deliberazione indirizzi di Ateneo che consentano di individuare obiettivi e risultati per i progetti di attività didattica aggiuntiva.
I Consigli delle Facoltà stabiliscono logiche progettuali e criteri di priorità per le attività didattiche aggiuntive dei docenti e le modalità con le quali esse devono essere impostate in relazione alle esigenze della didattica di ciascuna struttura.

4. I progetti devono essere presentati al Preside della Facoltà cui afferisce il corso interessato agli interventi previsti dal comma 2,(b),1 entro il termine da questi stabilito. Il progetto deve contenere tutte le indicazioni necessarie alla individuazione degli obiettivi didattici che lo stesso intende perseguire, con particolare riferimento al carattere integrativo, propedeutico e/o di recupero rispetto all'ordinaria attività didattica e alla loro finalizzazione ad un funzionale rapporto tra docenti e studenti.
I progetti finalizzati al miglioramento quantitativo e qualitativo della offerta formativa potranno, tra l'altro, prevedere:

organizzazione di attività di tutorato, individuali e mirate, tendenti al recupero degli studenti che abbiano difficoltà oggettiva nel seguire i corsi di lezioni e nella preparazione degli esami;

corsi intensivi di sostegno e/o recupero finalizzati a garantire un'offerta didattica aggiuntiva;

affiancamento della didattica con seminari o gruppi di studio per analizzare e approfondire quelle parti del corso che presentino particolari difficoltà;

accertamenti "in itinere" del grado di preparazione raggiunto;

corsi di orientamento per studenti dei primi anni di corso volti ad una ottimale scelta dei piani di studio e ad una razionale programmazione della attività di apprendimento;

acquisizione di abilità informatiche, multimediali e linguistiche;

utilizzazione di tecniche e di modalità di coinvolgimento attivo e interattivo degli studenti;

organizzazione di stages ed attività di addestramento professionale, con l'intervento di esperti provenienti dalle professioni ed operanti nelle imprese;

nuovi criteri e tecniche per la valutazione degli studenti anche ai fini dell'esame conclusivo;

attività che favoriscano l'acquisizione di un approfondito metodo di lavoro finalizzato alla elaborazione e redazione delle tesi di laurea;

utilizzazione di forme di insegnamento a distanza.

5. La selezione dei progetti da finanziare è proposta al Consiglio di Facoltà da una Commissione nominata dallo stesso Consiglio, in cui è prevista una adeguata rappresentanza degli studenti facenti parte dello stesso Consiglio.
Nel caso di coinvolgimento di più professori e ricercatori deve essere indicato un responsabile del progetto e le specifiche attività richieste a ciascuno, ognuna delle quali dovrà rispondere a requisiti di impegno aggiuntivo sopra descritti.

6. L'erogazione dei compensi è autorizzata dal Consiglio di Facoltà previo parere favorevole della stessa Commissione, sulla base di una relazione sull'attività prestata e sui risultati conseguiti da parte di singoli e di gruppi di docenti a cui detti compensi incentivanti siano stati assegnati. Sarà condizione necessaria per l'attribuzione delle incentivazioni la valutazione positiva dell'attività e dell'impegno didattico del docente all'interno dei programmi di valutazione della didattica dell'Ateneo. Le decisioni del Consiglio di Facoltà, contenenti gli elenchi degli aventi diritto alle incentivazioni con la indicazione dei relativi importi sono comunicate all'amministrazione centrale che provvederà alla liquidazione dei compensi e alla pubblicizzazione degli stessi. La somma è erogata ai singoli partecipanti al progetto mediante assegno aggiuntivo.
Sarà cura di ciascun Preside di Facoltà far pervenire annualmente al Nucleo di Valutazione una dettagliata relazione in merito ai progetti finanziati nella propria Facoltà.

7. In relazione a quanto previsto dal comma 2,(b),2 dello stesso Art.4 della citata legge i progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione in termini di metodologia didattica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero, verranno presentati al Rettore e sottoposti per l'approvazione al Senato Accademico su proposta di una apposita Commissione di Ateneo composta da 7 membri del Senato Accademico (di cui 3 rappresentanti degli studenti), che opererà una valutazione comparativa dei progetti, stabilendo una graduatoria di quelli ritenuti ammissibili. La verifica delle attività e del raggiungimento degli obiettivi previsti da parte di ciascun progetto è affidata alla medesima Commissione.

8. I progetti di cui all'articolo 7, finalizzati all'innovazione metodologica delle attività didattiche previste dalla legge in oggetto, predisposti e realizzati da gruppi di docenti, dovranno specificare gli scopi e le finalità del progetto, le attività e gli obiettivi previsti, l'articolazione temporale di svolgimento del progetto, la definizione degli stadi di avanzamento parziali e complessivi. Ciascun progetto prevederà un coordinatore del gruppo di docenti proponenti, che sarà titolare dei fondi eventualmente assegnati, e a cui si farà riferimento per gli adempimenti inerenti alla rendicontazione delle attività svolte e dei fondi stessi. Particolare valore positivo sarà attribuito a progetti a valenza interdisciplinare ed interfacoltà, nonchè a quelli per i quali sia prevista la collaborazione, nell'ambito della stessa tematica di attività, con gruppi di progetto di altre sedi universitarie.
Sarà compito del Nucleo di Valutazione predisporre annualmente una specifica relazione sui risultati di ciascuno di tali progetti.

9. Per l'Anno Accademico 1999-2000, il termine di presentazione delle domande è fissato al 15 Febbraio 2000.