Caro INDIRE, ecco la notizia: i requisiti per le stabilizzazioni comma 1 e comma 2 si possono maturare fino al 31 dicembre 2026!
FLC CGIL richiede tavolo urgente per le stabilizzazioni e le proroghe del personale precario di INDIRE
La situazione del precariato in INDIRE per noi è chiara.
Riportiamo di seguito la norma che secondo FLC-CGIL è il riferimento per le stabilizzazioni negli enti di ricerca, al di là di qualsiasi interpretazione.
ll comma 2-bis dell’art. 20 del Decreto Legislativo n.75 del 25/05/2017 (Legge Madia) è stato introdotto dall’articolo 5 comma 7 del Decreto Legge n.198 del 29 dicembre 2022 (poi convertito in legge il 24 Febbraio 2023, art. 6 comma 8-quater) e pertanto l’art. 20 riporta nell’insieme:
“Art. 20
Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni
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Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
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Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
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bis. Anche per le finalita' connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026”.
Se l’amministrazione di INDIRE prende a riferimento quanto introdotto PRIMA di questo intervento normativo sulla Madia, per escludere la possibilità di deroga in proroga dei termini previsti (nel decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, i commi 4-ter e 4-quinquies dell’art. 12, che agiscono cristallizzando, al 2017 per il comma 1 e al 2021 per il comma 2, i termini entro cui maturare il requisito di stabilizzazione) di fatto va contro l’attuabilità stessa del principio contenuto nel 2-bis, successivo.
È chiara, infatti, nel 2-bis la volontà di estendere i termini e includere nelle procedure di stabilizzazione il personale che, oltre ad aver dimostrato di essere funzionale e necessario per gli enti (come pare chiaro essere da sempre in INDIRE), con il proprio lavoro assicura al Paese il raggiungimento degli obiettivi posti dall’Europa nella delicata fase post-pandemica. Per dirla ancora più chiaramente: ignorando il 2-bis si annullerebbe il valore del precariato sfruttato dagli enti pubblici di ricerca a partire dal 1 Gennaio 2022 fino al 31 Dicembre 2026. E in base a cosa? In base a una norma precedente, che dovrebbe prevalere su qualsiasi intervento normativo nel futuro???
Noi crediamo che si debba andare in direzione contraria:
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aggiornare la ricognizione per includere almeno chi matura i requisiti previsti dalla norma entro il 31 dicembre 2023,
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esplicitare i criteri di attribuzione alle differenti figure professionali per i casi che presentino negli anni la successione di impiego su più profili,
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applicare innanzitutto il comma 1, e poi il comma 2, per tutte e tutti gli aventi diritto.
Non è solo un problema giuridico, questa interpretazione è soprattutto figlia di una prospettiva sul mondo del lavoro: i lavoratori e le lavoratrici per i/le quali la Legge Madia ha previsto il “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” non possono essere vittime di giochi di parole, ambiguità politiche e assurdità normative. Prestano servizio in INDIRE da anni e da anni se ne certifica il raggiungimento dei risultati previsti, anche nelle fasi più complesse del recente passato. INDIRE non ha mancato di stabilizzare personale da quando è un ente di Ricerca, perché attraverso il precariato riesce a svolgere funzioni evidentemente superiori a quanto consente il finanziamento ordinario. Questo, di fatto, è un problema cronico ed è un problema cronico di cui patisce è chi a fine contratto non sa che fine farà il suo lavoro, da quale norma o cavillo o affidamento dipenderà il suo reddito per l’anno successivo.
Certamente INDIRE si è impegnato sempre a non mandare via nessuno: ma forse è un modo distorto di leggere la storia recente dell’ente. INDIRE si impegna da anni a portare risultati che chiedono inevitabilmente il sacrificio di lavoratori e lavoratrici ineccepibili dal punto di vista della professionalità e della disponibilità nell’assolvere ai loro compiti, nonostante il protrarsi della loro condizione contrattuale a tempo determinato o persino di collaborazione a progetto. Alcuni di loro, non a caso, sono strutturalmente inquadrati nelle funzioni ordinarie dell’ente, contribuendo con la loro esperienza al funzionamento dell’istituto.
La storia di INDIRE è la storia di ERASMUS, la storia del PON, la storia della Ricerca e di tanti altri progetti; è la storia dei tecnici e degli amministrativi che collezionano sequenze di rinnovi spesso a partire da un frustrante sottoinquadramento: tanti sono i laureati, tanti sono persino i lavoratori e le lavoratrici con dottorato, tanti sono i diplomati ormai esperti che hanno dovuto fare e fanno ancora anticamera prima del dovuto riconoscimento contrattuale che per noi, per FLC CGIL, oggi è possibile per la norma, necessario per i principi, urgente per il rispetto che chiediamo sia rivolto verso chi lavora e contribuisce alla crescita dell’Istituto.
Le stabilizzazioni non sono mai generosi atti di benevolenza, sono il rimedio posto a una programmazione di sistema che non sa progettare e insiste nel limitare gli investimenti nella ricerca. Il precariato non è la soluzione per impegnarsi a raggiungere obiettivi altrimenti impossibili soddisfacendo il committente di turno; il precariato è lo sfruttamento di lavoratori e lavoratrici che sono indiscutibilmente necessari per raggiungere obiettivi imprescindibili. La Ricerca sta facendo la sua parte, i precari stanno facendo la loro parte, il sindacato FLC-CGIL fa la sua parte chiedendo che non ci si impantani nell’assurdo, ma si scelga la razionalità di un’applicazione logica, logicamente indiscutibile della norma.
Basta con i viaggi nel tempo per cui l’anzianità si contrae procedendo verso il futuro. Per quanto la si voglia interpretare, la realtà è questa: il tempo scorre in avanti e di quel tempo siamo tutti responsabili. Anche l’amministrazione di INDIRE. Per questo FLC CGIL ha chiesto urgentemente all’amministrazione di INDIRE la convocazione di un tavolo di confronto sindacale sul tema di questa comunicazione.