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CNR: Decreto Madia, poche luci e molte ombre

La FLC CGIL sarà impegnata a mettere in campo tutte le iniziative atte a superare le criticità dei Decreti e, se necessario, a rispondere con una forte e incisiva mobilitazione.

08/03/2017
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Il 23 febbraio 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare i Decreti legislativi attuativi dell’art. 17 della L. 124/15 (c.d. Legge Madia). Lo schema di Decreto recante modifiche ed integrazioni al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. 165/01 e al decreto Brunetta (D.Lgs. 150/09).

Ad una prima lettura, la ricaduta di tali decreti sul CNR presenta aspetti più negativi che positivi.

Precariato

Andando nel dettaglio, sebbene tra le finalità di maggior interesse del Testo Unico vi è la volontà di una drastica riduzione del precariato nella P.A. nel triennio 2018-2020, le norme del Decreto trovano scarsa applicabilità nel CNR.

Unica nota positiva è il riconoscimento degli Assegni di Ricerca come attività lavorativa. In particolare all’Art. 20 comma 1 dello Schema di Decreto si prevede:

Le Amministrazioni al fine di superare il precariato possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il Piano triennale dei Fabbisogni e con la relativa copertura finanziaria, chi, alla data di entrata in vigore del Decreto possegga tutti i seguenti requisiti:

a) sia in servizio con contratti a tempo determinato;

b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali;

c) abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Pertanto oltre a non essere un obbligo per l’Amministrazione ma solo una possibilità, gli effetti positivi volti a stabilizzare i precari potrebbero essere insufficienti poiché tali assunzioni devono esser fatte nei limiti finanziari disponibili. Al momento le spese per il personale del CNR ammontano all’84% del FOE. Considerando il bilancio totale dell’Ente, ovvero sommando al FOE la media degli ultimi 3 anni dei fondi esterni, si riduce fortemente l’incidenza di tale quota, ma la disponibilità reale resta poca cosa dato che molti fondi esterni sono vincolati all’attività di ricerca. Unica nota positiva è che non è esplicitamente detto con quale forma contrattuale si raggiungono i 3 anni di servizio e ciò apre la possibilità anche a chi ha maturato l’anzianità di precariato mediante Assegno di Ricerca.

Nel comma 2 si prevede che l’Amministrazione, sempre nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni con la relativa copertura finanziaria, possa bandire, garantendo un adeguato accesso dall’esterno, procedure concorsuali con una riserva del 50% dei posti. Per chi non è in servizio con un contratto TD alla data di entrata in vigore del decreto, ma con altra forma di lavoro flessibile e ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Alle criticità evidenziate con l’applicazione dell’art. 20 comma 1 e comma 2 si aggiunge anche la limitazione dell’utilizzo di graduatorie di idoneità. Il dettato dell’art 6 c. 1a che modifica l’art.35 del D.Lgs 165/01, prevede che le Amministrazioni possano utilizzare le graduatorie limitando i numero di eventuali idonei al 20% dei posti banditi. Se una tale disposizione venisse applicata, per esempio, agli ultimi concorsi per primo Ricercatore e per Dirigente di Ricerca significherebbe che verrebbe meno la possibilità di estendere il passaggio di livello, qualora i vincitori fossero tutti interni.

Salario Accessorio

Inoltre, molte delle modifiche e integrazioni introdotte nello schema di Decreto recante modificazioni sia al Testo Unico sia nel D.Lgs 150/09 ignorano, l’Intesa del 30 Novembre 2016 sottoscritta da Governo e organizzazioni sindacali che sembrava segnasse un cambio di passo significativo, mentre si continuano ad indicare materie per le quali la legge prevale sulla contrattazione.

In particolare, si interviene sul salario accessorio che, oltre a non poter essere incrementato rispetto a quello del 2016, dovrà essere erogato, in modo prevalente, sulla base della valutazione della performance collettiva e individuale: ciò di fatto rimetterebbe in discussione anche la quota di trattamento accessorio fisso e ricorrente.

Si prevede, inoltre, che le progressioni economiche siano attribuite con meccanismi selettivi ed a una quota limitata di dipendenti.

È da tenere presente che la definizione dei criteri per la valutazione della performance, così come quelli del codice disciplinare, sono sottratti di fatto al confronto sindacale restando quindi nella totale discrezionalità dell’Amministrazione.

E, seppure registriamo parzialmente il superamento della Brunetta, in particolare il superamento delle fasce 25%, 50%, 25%, restano tutte le criticità della L.150/09, compresa la licenziabilità senza preavviso nel caso di reiterata valutazione negativa nel triennio.

L’iter per la definitiva approvazione si svolgerà nei prossimi 90 giorni. In questa fase potranno e dovranno essere apportate modifiche ed emendamenti allo schema di Decreto.

La FLC CGIL sarà impegnata a mettere in campo tutte le iniziative atte a superare le criticità dei Decreti e invita le lavoratrici e i lavoratori a sostenere queste azioni e, se necessario, a rispondere con una forte e incisiva mobilitazione per sensibilizzare il Governo affinché torni ad investire in Conoscenza. La Ricerca Pubblica va rilanciata, agli EPR vanno assegnate risorse finanziarie straordinarie per la stabilizzazione dei precari affinché l’Italia torni ad essere in linea con i Paesi Europei.

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