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CNR: valorizzazione professionale per T&A, l’odissea per l’applicazione dell’ex art. 54 continua

La FLC CGIL è a disposizione per tutelare e supportare le lavoratrici e i lavoratori che ritenessero opportuno avviare sia la procedura di presentazione dell’istanza di revisione in autotutela sia poi, eventualmente, per avviare la vertenza al Giudice del Lavoro.

26/02/2018
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L’iter per l’applicazione dell’art. 54 del CCNL 98/01 non è ancora concluso, nonostante gli sforzi fatti per terminare la procedura, con la pubblicazione delle graduatorie entro il 31dicembre 2017, ci vorrà ancora del tempo perché le lavoratrici e i lavoratori possano veder riconosciuto il loro diritto alla valorizzazione professionale. Mentre si attende la pubblicazione dei provvedimenti di graduatoria per i passaggi dal VII al VI livello e dal VI al V livello per i collaboratori di amministrazione, sono numerosissime le istanze di revisione dei provvedimenti di graduatoria che sono state presentate al CNR e le segnalazioni che abbiamo ricevuto sugli esiti per le progressioni di livello concluse entro il 31 dicembre, in particolare per la progressione dei CTER dal VI al V livello e dal V al IV livello. La FLC CGIL ha appreso, informalmente, che l’Amministrazione esaminerà le istanze di revisione presentate non appena saranno terminate le procedure concorsuali ancora in corso per i collaboratori d’amministrazione.

Le correzioni tecniche, ovvero gli errori nel calcolo dei punteggi e/o anzianità, saranno effettuate direttamente dall’ufficio, mentre per le richieste di rivalutazione di titoli, che a parere del concorrente, non sono state valutate o non lo sono state in modo adeguato, saranno riconvocate le commissioni.

Per sollecitare l’eventuale riesame da parte dei commissari e concludere rapidamente l’eventuale revisione, sarebbe opportuno presentare le istanze di revisione in autotutela in tempi ragionevolmente brevi. È opportuno evidenziare che i criteri di valutazione sono, per legge, a discrezione della commissione e nulla può l’Ufficio rispetto ad alcune scelte piuttosto discutibili.

Tra queste vi è, per esempio, la riduzione di 4 anni per il conteggio dell’anzianità, effettuata su tutti i concorrenti nella progressione dei CTER dal VI al V livello che, seppure omogeneamente applicata, altera il risultato del calcolo dell’anzianità così come indicato nel bando. Tale scelta, discutibile e arbitraria, non è stata neanche riportata a verbale. Analogamente, non si comprendono i presupposti dell’esclusione di alcune tipologie di incarichi ritenuti non pertinenti per un CTER, quali il Segretario Amministrativo, l’Economo, la partecipazione e/o responsabilità a campagne di misura o altre tipologie. È comunque possibile segnalare se vi sono concorrenti a cui è stato valutato il medesimo titolo non riconosciuto al ricorrente, chiedendo che il criterio sia applicato in maniera omogenea. E’ opportuno dettagliare in maniera chiara e concisa i motivi per cui si ritiene il titolo debba essere valutato.

Considerando l’elevato numero di istanze presentato, si suggerisce anche ai vincitori di controllare la propria scheda di valutazione e, nell’eventualità riscontrassero delle inesattezze, di presentare la richiesta di revisione. L’eventuale rimodulazione della graduatoria potrebbe vederli retrocedere ed esclusi dagli aventi diritto al passaggio.

Resta, in ogni caso possibile, il ricorso al Giudice del Lavoro, sia prima sia dopo la revisione. Si ricorda che, per questa tipologia di concorsi, il termine per avviare la vertenza innanzi al Giudice del Lavoro è fissato a 5 anni. La FLC CGIL, in ogni sede, è a disposizione per tutelare e supportare le lavoratrici e i lavoratori che ritenessero opportuno avviare sia la procedura di presentazione dell’istanza di revisione in autotutela sia poi, eventualmente, per avviare la vertenza al Giudice del Lavoro.

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