CRA tabelle di equiparazione: il 1° settembre 2008 la firma dei contratti individuali
Il comitato di ente ritiene opportuni alcuni chiarimenti e conferma il pieno sostegno per le iniziative in sede giudiziale volte a tutelare gli interessi economici e professionali delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
COMUNICATO
Nei prossimi giorni, con decorrenza 1° settembre 2008, è prevista, sulla base delle tabelle di equiparazione dell’accordo siglato il 4 ottobre 2007 tra l’amministrazione e le rappresentanze sindacali di CISL UIL e ANPRI, la firma dei Contratti Individuali relativi al personale di cui ai commi 5 e 6 dell‘articolo 9 del 454/99.
Come è noto al FLC non ha sottoscritto quell’accordo per diverse ragioni.
Ragioni, ampiamente motivate nelle note a verbale e più volte illustrate nel corso di pubbliche assemblee, fondamentalmente legate all’elevato livello di incertezza che quell’accordo determina su molti aspetti: decorrenze, natura giuridica della trasformazione del rapporto di lavoro, modalità di inquadramento e aspetti previdenziali.
Tutte questioni che, in sede giudiziale, la FLC intende sostenere a tutela degli interessi professionali ed economici delle lavoratrici e dei lavoratori. Tuttavia è ora necessario che questo passaggio sia affrontato nella massima chiarezza e trasparenza, circostanze queste che come spesso accade nel CRA sono un lusso visto che tra “ voci di corridoio”, indiscrezioni e quant’altro spesso c’è chi tenta di alimentare un clima di ansia e preoccupazione ingiustificata.
A questo proposito con la presente nota si ritiene doveroso fare il punto su alcune domande poste da più parti.
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Non firmare il contratto rappresenta un’esplicita rinuncia dello stesso e quindi l’automatica interruzione del rapporto di lavoro.
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La firma dello stesso, a norma di legge, non esclude la possibilità di ricorso avverso ai contenuti del contratto nei termini e nelle modalità previste.
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Eventuali formulazioni del contratto a carattere “vessatorio” paventate da più parti, che prospettino la possibilità di improprie rinunzie e/o transazioni, sono, ai sensi dell’articolo 2113 del Codice Civile del tutto prive di fondamento.
Pertanto, come proposto dalla UIL, la sottoscrizione del contratto “ con contestuale lettera di riserva da inoltrare per conoscenza alla stessa UIL” appare del tutto inutile, se non come sondaggio del malcontento provocato dalla stessa UIL, che oggi propone al personale di a ccettare con riserva ciò che ieri ha proposto e firmato con enfasi e senza dubbi!
La realtà è ben diversa!
L’accordo che oggi l’amministrazione applica è stato sottoscritto da una parte significativa delle rappresentanze sindacali del CRA e l’unica via attraverso la quale le lavoratrici ed i lavoratori possono recuperare i danni determinati da questi provvedimenti è quella giudiziale nelle sedi e nelle forme opportune.
Tutto il resto appare solo una strategia per alimentare confusione e nascondere le proprie responsabilità nell’ambito di un trattativa gestita con superficialità senza l’approfondimento necessario e l’adeguata conoscenza delle problematiche.
p.la FLC Cgil
Responsabile Comitato di Ente CRA
Massimo Morassut