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CREA: la circolare Madia 1/2018 con le stabilizzazioni trasforma il Fondo accessorio in "Fondo Disincentivante"

L’interpretazione “sopravvenuta” della Funzione pubblica in materia di stabilizzazioni rischia di provocare un risultato grottesco per il trattamento economico del personale stabilizzato.

08/02/2018
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Con la circolare 1 del 9 gennaio 2018, la Funzione Pubblica corregge e integra in parte la precedente circolare 3 del 23 novembre 2017 in materia di stabilizzazioni in base alle norme successivamente introdotte dalla legge di Bilancio per il 2018.

Tra i chiarimenti e le integrazioni introdotte, valutabili positivamente per il processo di stabilizzazione nel CREA, osserviamo:

  • gli assegni di ricerca in base al comma 669 della legge di bilancio n. 205/2017 rientrano a pieno titolo tra le tipologie di lavoro flessibile per i requisiti di cui al comma 2;
  • la possibilità di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione;
  • lo spostamento temporale al 1° gennaio 2019 del divieto di sottoscrizione degli incarichi di collaborazione di cui al punto 4 della circolare n. 3 del 2017;
  • è superato il limite massimo del 50 per cento delle facoltà ordinarie di assunzione.

Un bilancio parzialmente positivo, perché la Circolare 1/2018 ribalta un’espressa valutazione della precedente circolare 3/2017 e boccia la possibilità di aumentare i fondi accessori in misura proporzionale ai nuovi ingressi con la stabilizzazione.

Più precisamente, la circolare stabilisce: «Con riferimento al trattamento economico accessorio le indicazioni contenute nella circolare si intendono modificate nel senso che il trattamento economico accessorio graverà esclusivamente sul fondo calcolato ai sensi della normativa vigente e nel limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017».

In sostanza, questo significa che l’attuale consistenza complessiva dei Fondi accessori rimane invariata pur in presenza di un incremento della platea dei destinatari a seguito delle operazioni di stabilizzazione, con una corrispondente riduzione del trattamento economico individuale.

Un’indicazione, certamente di fonte MEF, che obbedisce ad una lettura cavillosa, quanto miope delle norme, e che di fatto ribalta non solo la Circolare 3/2017, ma una consolidata modalità di ricostruzione dei fondi che ormai da anni accompagna i processi di accorpamento e stabilizzazione negli EPR, di cui il CREA è esempio paradigmatico.

I paradossi sono diversi, vediamone alcuni:

  • il personale destinatario della stabilizzazione, come primo effetto tangibile della immissione in ruolo, subirebbe una riduzione del trattamento economico complessivo rispetto a quanto attualmente percepito con contratto flessibile;
  • il trattamento accessorio, con questa modalità, è di fatto cancellato dalla assegnazione delle risorse finanziarie per la stabilizzazione, scaricandone l’onere esclusivamente sul personale;
  • maggiori sono i numeri delle stabilizzazioni, come nel caso del CREA, e proporzionalmente maggiore potrebbe essere la riduzione individuale del trattamento accessorio;
  • la previsione della circolare 1/2018 è illogica rispetto agli obiettivi stessi dell’articolo 20 del d.lgs. 75/17 (di superamento del precariato e alla valorizzazione dell'esperienza professionale) poiché non può certo introdurre, seppur indirettamente, una surrettizia riduzione del trattamento economico del personale di ruolo o immesso in ruolo tramite la stabilizzazione.

Insomma, un potenziale macigno lungo il percorso di stabilizzazione che colpisce sia il personale di ruolo che i precari, per il cui superamento la FLC CGIL ha assunto l’iniziativa ed espresso, attraverso il suo segretario generale Francesco Sinopoli, dubbi e preoccupazioni anche in vista della firma del contratto.

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