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CREA: la FLC scrive all’Amministrazione perché siano sospesi i criteri della “rotazione” per quanto riguarda lo smart-working e della “prevalenza” del servizio in presenza nella Sede di assegnazione

13/01/2022
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L’emergenza pandemica COVID19 e la sua recrudescenza in atto richiedono un doveroso approfondimento di valutazione dei maggiori rischi collegati alla prestazione di lavoro eseguita nelle Sedi di assegnazione, alla necessità di raggiungere le Strutture di servizio, alla potenziale diffusività del contagio nell’ambiente domestico e familiare da parte dei dipendenti (per effetto del maggiore contatto con la collettività esterna) sia durante il tragitto verso il luogo di lavoro sia per la pluralità di dipendenti riuniti contestualmente nei medesimi locali.

I due criteri della “rotazione” e della “prevalenza” nel servizio in presenza nelle Sedi di assegnazione amplificano il rischio, costringendo gruppi o cluster composti in modo quotidianamente diversificato a riunirsi negli ambienti di lavoro.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 chiarisce che le “Misure generali di tutela” in materia di salute e sicurezza dei lavoratori comprendono la «eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico» nonché «la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio» (art. 15 comma 1, lettere c-g).

L’art. 2087 del Codice civile prevede un obbligo generale di «adottare […] le misure […] necessarie a tutelare l’integrità fisica […] dei prestatori di lavoro».

La base normativa per i principi della “rotazione” nello smart-working e della “prevalenza” della prestazione in presenza nelle Sedi di assegnazione (cosiddetti decreti “Brunetta”) è costituita da fonti di natura regolamentare o secondaria (DPCM 23 settembre 2021; DM 8 ottobre 2021; DPCM 12 ottobre 2021) e dalla circolare 5 gennaio 2022 (che non costituisce fonte giuridica, ma parere amministrativo non vincolante). Tali atti non possono in alcun modo modificare o porsi in opposizione con le fonti legislative o fonti normative primarie (leggi, decreti-legge e decreti legislativi), in particolare quando si tratta di tutela di diritti di rilevanza costituzionale come la salute.

Pertanto, FLC CGIL CREA ha invitato l’Amministrazione a sospendere cautelativamente i principi della “rotazione” nello smart-working e della “prevalenza” del servizio nella Sede di assegnazione per la durata della emergenza pandemica.

Tale decisione si pone come misura di prevenzione e tutela della salute dei dipendenti e non come misura organizzativa.

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Roma, 13 gennaio 2022

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
Direzione generale
Ufficio Gestione del personale (USC3)
Ufficio Patrimonio e valorizzazione immobiliare (USC4)
p.c.    Direttori dei Centri di ricerca
p.c.    Dirigenti Amministrazione centrale

Oggetto: Disciplina smart-working (COVID19)

Piano organizzativo per il lavoro agile (POLA)

La gestione del lavoro agile è demandata a ciascun dirigente degli Uffici dell’Amministrazione centrale e a ciascun direttore dei Centri, su delega del Direttore Generale, nel rispetto dei contratti integrativi sottoscritti e vigenti. Ciò in considerazione del fatto che ogni struttura del CREA ha proprie specificità e che si vuole mantenere nella regolazione del lavoro agile un buon livello di flessibilità che consenta di adattare le esigenze del lavoratore a quelle dell’organizzazione (POLA, pag. 9).

L’emergenza pandemica COVID19 e la sua recrudescenza in atto richiedono un doveroso approfondimento di valutazione dei maggiori rischi collegati alla prestazione di lavoro eseguita nelle Sedi di assegnazione, alla necessità di raggiungere le Strutture di servizio, alla potenziale diffusività del contagio nell’ambiente domestico e familiare da parte dei dipendenti (per effetto del maggiore contatto con la collettività esterna) sia durante il tragitto verso il luogo di lavoro sia per la pluralità di dipendenti riuniti contestualmente nei medesimi locali.

I due criteri della “rotazione” e della “prevalenza” nel servizio in presenza nelle Sedi di assegnazione amplificano il rischio, costringendo gruppi o cluster composti in modo quotidianamente diversificato a riunirsi negli ambienti di lavoro.

Legge 22 maggio 2017 n. 81, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”

La legge 22 maggio 2017 n. 81 definisce «[…] il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato […]» (art. 18). In sintesi, la legge non pone alcun rapporto di priorità o prevalenza tra le modalità (in smart-working o in Sede) di esecuzione della prestazione lavorativa.

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 settembre 2021

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 settembre 2021 specifica che, nelle pubbliche amministrazioni e a decorrere dal 15 ottobre 2021, «la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa […] è quella svolta in presenza.» (art. 1, comma 1).

Il DPCM non dispone alcun rapporto di “prevalenza” tra la prestazione lavorativa nella Sede di assegnazione e il lavoro-agile o smart-working. Nel sistema giuridico, la “ordinarietà”, il bene o servizio “ordinario”, equivale a ciò che è individuato o eseguito senza necessità di specificazione, non il tipo predominante in quantità.

Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021

Il decreto 8 ottobre 2021 del Ministro della Pubblica Amministrazione, nel disporre il rientro nelle Sedi di assegnazione, rimette ai «[…] dirigenti di livello non generale responsabili di un ufficio o servizio comunque denominato […]» l’attuazione delle misure in materia di smart-working (art. 1, comma 4).

Il decreto richiede l’individuazione del mobility-manager (art. 2), che dovrebbe elaborare il Piano degli spostamenti Casa-Lavoro (PSCL). La figura del mobility-manager è prescritta anche dalle “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale” (pag. 13), approvate con DPCM 12 ottobre 2021.

Decreto DG CREA prot. 19 ottobre 2021 n. 96425

Il decreto DG CREA 19 ottobre 2021 n. 96425 affida ai Responsabili delle unità organizzative (Dirigenti/Direttori dei Centri di ricerca) la facoltà di organizzare le modalità di lavoro del personale loro assegnato, in funzione delle necessità della struttura e tenendo conto delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale.

In particolare, il decreto dispone che i «Direttori dei Centri di ricerca ed i Dirigenti dell’Amministrazione centrale dell’Ente sono delegati alla sottoscrizione degli accordi individuali sul lavoro agile, concernenti il personale dell’Ente assegnato alla propria unità organizzativa, con conseguente esercizio del relativo potere direttivo e di controllo previsto dalla legge.»

La delega di firma riguarda la sottoscrizione dell’accordo per lo smart-working e conferma il potere direttivo e di controllo dirigenziale sulla prestazione lavorativa, sia essa eseguita in Sede che in lavoro-agile. Si tratta di una delega conferita dal datore di lavoro per la sottoscrizione di un atto che integra temporaneamente (a termine o sino a recesso) la modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, consentendo che la prestazione sia effettuata in lavoro-agile ovvero in luogo diverso dalla Sede di assegnazione.

In questo senso, è una delega “di firma” del tutto differente dalla delega di funzioni prevista in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori (art. 16, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81). La delega delle funzioni in materia di sicurezza e salute presuppone condizioni espressamente determinate, tra le quali (comma 1, lettere c, d, e): che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

In ogni caso, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Nota DG CREA prot. 19 ottobre 2021 n. 96868

La nota DG CREA prot. 19 ottobre 2021 n. 96868 (“Disposizioni per il rientro in presenza”) specifica che «[…] ove ricorrano esigenze di carattere sanitario che non consentano, anche per ragioni di spazio, di assicurare la prevalente presenza in servizio del personale, i Direttori/Dirigenti potranno prevedere un maggior ricorso al lavoro agile.» (Disposizioni per il CREA, punto 7).

Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 6, DM 8 ottobre 2021)

Le Linee-Guida (da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021) sono applicabili nella fase che precede la regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) relativi al triennio 2019-2021, che disciplineranno il lavoro-agile per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale. Le linee-guida non rappresentano un precetto regolatorio, ma una direttiva orientativa.

Circolare 5 gennaio 2022 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

La circolare 5 gennaio 2022 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di lavoro agile si prospetta come un documento per «[…] sensibilizzare le amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privati ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che le relative discipline di settore già consentono e che sinteticamente si riportano di seguito.» (Premesse, pag. 1).

Pertanto, per espressa ammissione dei due Dicasteri, la circolare non ha alcun effetto modificativo né innovativo rispetto alla preesistente regolamentazione dello smart-working COVID19, a parte l’introduzione del criterio della «intelligenza» quale “pilastro” su cui «ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi resi all’utenza» (pag. 1).

Il documento interviene in forma interpretativa sui due principi della “rotazione” per quanto riguarda lo smart-working e della “prevalenza” del servizio in presenza nella Sede di assegnazione.

La circolare chiarisce espressamente la possibilità di «[…] programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.» (pag. 2).

In altri termini, la circolare richiama una ipotesi applicativa già prevista da fonti precedenti, incluse le norme dei contratti collettivi nazionali in materia di flessibilità dell’orario di lavoro.

Nella disamina ministeriale manca tuttavia un doveroso riferimento alle responsabilità del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Infatti, la circolare e i decreti a cui essa fa riferimento regolano lo smart-working quale modalità organizzativa della prestazione lavorativa, mentre la pandemia ne impone l’adozione quale misura di salute pubblica.

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 chiarisce che le “Misure generali di tutela” in materia di salute e sicurezza dei lavoratori comprendono la «eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico» nonché «la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio» (art. 15 comma 1, lettere c-g).

L’art. 2087 del Codice civile prevede un obbligo generale di «adottare […] le misure […] necessarie a tutelare l’integrità fisica […] dei prestatori di lavoro».

Sorveglianza COVID19 e Green-Pass

La disciplina in materia di emergenza pandemica COVID19 rende cogente e indisponibile la sorveglianza continua sull’ingresso dei dipendenti e di terzi nel luogo di lavoro.

Tra gli altri adempimenti, si rammenta l’obbligo di misurazione della temperatura individuale e la verifica del Green-Pass, da parte di uno specifico incaricato, come prescritto dalle “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale”, approvate con DPCM 12 ottobre 2021.

Conclusioni

La base normativa per i principi della “rotazione” nello smart-working e della “prevalenza” della prestazione in presenza nelle Sedi di assegnazione è costituita da fonti di natura regolamentare o secondaria (DPCM 23 settembre 2021; DM 8 ottobre 2021; DPCM 12 ottobre 2021) e dalla circolare 5 gennaio 2022 (che non costituisce fonte giuridica, ma parere orientativo non vincolante). Tali atti non possono in alcun modo modificare o porsi in opposizione con le fonti legislative o fonti normative primarie (leggi, decreti-legge e decreti legislativi), in particolare quando si tratta di tutela di diritti di rilevanza costituzionale come la salute.

Pertanto, si invita l’Amministrazione a sospendere cautelativamente i principi della “rotazione” e della “prevalenza” del servizio nella Sede di assegnazione per la durata della emergenza pandemica, con riferimento allo smart-working dei dipendenti.

Tale decisione si pone come misura di prevenzione e tutela della salute dei dipendenti e non come misura organizzativa.

FLC CGIL CREA

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