CREA: resoconto incontro amministrazione-sindacati del 7 dicembre
Questi i temi oggetti di incontro: piano fabbisogno del personale; chiusura durante le festività natalizie; regolamento gestione dei progetti da parte dei ricercatori/tecnologi; telelavoro.
Il 7 dicembre 2018, le delegazioni sindacali hanno incontrato l’Amministrazione CREA con riferimento ai temi seguenti:
- Piano fabbisogno del personale (2a fase)
- Chiusura strutture CREA durante le festività natalizie
- Regolamento gestione dei progetti da parte dei ricercatori/tecnologi
- Telelavoro
1. Piano fabbisogno del personale (2a fase)
La discussione sul piano di fabbisogno ha riguardato molte questioni, alcune tra loro collegate.
Avviso stabilizzazione (art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017)
Le assunzioni degli aventi diritto alla stabilizzazione (art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017) con criterio di priorità saranno disposte al termine dell’anno e con decorrenza 1° gennaio 2019.
Al momento, si prevede la stipula dei relativi contratti nelle giornate del 27/28 dicembre 2018. La sede di assegnazione sarà condivisa con il dipendente stabilizzato.
La FLC CGIL ha ribadito la necessaria portabilità delle ferie e dell’orario supplementare. A tale proposito, FLC CGIL ha chiesto che l’Amministrazione assuma l’iniziativa nei confronti dei direttori dei Centri, anche al fine di consolidare la quota di ferie e orario supplementare di cui non è stato possibile usufruire a causa delle esigenze di servizio per fine anno e quindi il monte complessivo necessariamente rinviabile al contratto a tempo indeterminato.
In questo contesto, ha certamente rilevanza la disposizione dell’art. 70 CCNL 2016/2018 che consente la monetizzazione delle «ferie maturate e non godute per esigenze di servizio».
L’Amministrazione procederà a verificare la trasferibilità delle ferie e dell’orario supplementare (derivanti dagli attuali contratti a tempo determinato) nel conto-ore individuale del contratto a tempo indeterminato.
La questione relativa al Fondo per il trattamento accessorio (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017) è rimasta invariata, almeno in questa fase legislativa.
In assenza di una norma specifica, modificativa o interpretativa, della attuale regolazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, si corre effettivamente il rischio di una riduzione della quota di salario per unità di personale.
Nonostante tale circostanza, con equilibrio e responsabilità, si procederà alle assunzioni, innalzando il livello di confronto sul piano legislativo, al fine di promuovere prima possibile la promulgazione di una norma specifica in tale materia.
Bando stabilizzazione (art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017)
In seguito alla riapertura del bando per la stabilizzazione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017 (TAR Lazio, sez. II-ter, 19 ottobre 2018 n. 10153) si stima che la procedura di selezione si possa concludere nel primo trimestre 2019.
Stabilizzazione decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 (convertito dalla legge 125/2013)
L’Amministrazione non ha ancora determinato l’avvio della fase di reclutamento per coloro che possedevano i requisiti di stabilizzazione previsti dal decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 (convertito dalla legge 125/2013) ed in particolare dei c.d. operai agricoli.
La FLC CGIL ritiene inaccettabile la mancanza di tale parte di reclutamento, considerata come doveroso completamento del fabbisogno di personale dell’Ente. Su tale argomento, riteniamo che debba esservi almeno un atto di indirizzo del prossimo Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018.
Graduatorie
Per quanto riguarda il reclutamento, l’Amministrazione intende valorizzare una quota del 50% di assunzione dall’esterno mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti (III livello), secondo una parametrazione tra i diversi Centri e l’Amministrazione nell’assegnazione dei posti stabiliti dal piano del fabbisogno.
Non si procederà allo scorrimento delle graduatorie vigenti per concorsi pubblici nazionali al II livello e al I livello. Su tale decisione, abbiamo espresso la netta contrarietà di FLC CGIL ad una interpretazione restrittiva (o selettiva) della vigenza delle graduatorie di pubblico concorso.
Sviluppo professionale IV-VIII livello
Con riferimento alle progressioni stipendiali e di livello (art. 53 e art. 54 CCNL 21 febbraio 2002) del personale IV-VIII livello, abbiamo acquisito la disponibilità dell’Amministrazione ad un ampliamento dei posti delle attuali graduatorie (2018) utilizzando i fondi previsti entro il 31 dicembre 2018, in modo da garantire una espansione delle posizioni disponibili.
Il Tavolo tecnico “Sviluppo professionale personale livelli IV-VIII” (Decreto DG 14 novembre 2018 n. 1410), riunito nel pomeriggio immediatamente dopo la riunione, ha già formulato una proposta rivolta all’Amministrazione. La proposta sarà portata al prossimo Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018.
Per le prossime procedure, abbiamo segnalato che sarà importante definire linee-guida o un disciplinare interno per l’affidamento degli incarichi ed il conseguimento dei relativi titoli di merito, al fine di stabilire principi omogenei tra i Centri e le Strutture (inclusa l’Amministrazione) in cui è articolato l’Ente.
Sviluppo professionale II-III livello
Per quanto riguarda lo sviluppo professionale dei livelli II-III, previsto nel piano di fabbisogno, nonostante la richiesta congiunta delle OO.SS. di utilizzare anche le graduatorie vigenti, è stata ribadita la decisione di promuovere nuovi concorsi, fondata sulla organizzazione CREA in 12 Centri e sulle diverse esigenze delle aree scientifico-disciplinari.
A tale proposito abbiamo ribadito la necessità di un effettivo coinvolgimento dei Comitati scientifici dei Centri e, in generale, della comunità scientifica interna.
L’Amministrazione ha comunque concordato sulla necessità di bandire procedure selettive (art. 15, comma 5 e comma 6, CCNL 7 aprile 2006) per l’accesso al II e I livello e la valorizzazione delle professionalità interne.
FLC CGIL ha richiamato la necessità di attivare immediatamente anche le procedure stabilite per il triennio 2018/2020 (art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017), ove si prevede la valorizzazione delle professionalità interne mediante procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
La previsione di selezioni interne nel periodo 2018/2020, inoltre, comporterebbe un migliore impiego delle risorse destinate alle assunzioni, anche in relazione alla disciplina sulle mansioni effettivamente svolte o alle quali si intende assegnare il personale (art. 52 d.lgs. 165/2001).
Infine, FLC CGIL ha evidenziato la situazione di consolidata, grave, anomala permanenza diffusa nei livelli III e II dei ricercatori e tecnologi (art. 64 CCNL 21 febbraio 2002).
Analoga attenzione abbiamo richiamato sulla necessità della riduzione del tempo di permanenza nella fascia stipendiale R/T (art. 8 CCNL 7 aprile 2006; art. 16 CCNL 13 maggio 2009).
2. Chiusura strutture CREA durante le festività natalizie
Per quanto riguarda la chiusura delle sedi e strutture dell’Ente, durante le festività natalizie, FLC CGIL ha chiesto l’annullamento degli atti unilaterali assunti in questa materia, specialmente a livello dei Centri.
In generale, è stata concordata con l’Amministrazione la necessità di una programmazione annuale delle eventuali chiusure, da definirsi in condivisione con le OO.SS. nei primi mesi di ciascun anno.
3. Regolamento gestione dei progetti da parte dei ricercatori/tecnologi
La FLC CGIL ha preannunciato all’Amministrazione l’impegno ad una proposta di modifica del Regolamento sulla gestione dei progetti da parte dei ricercatori/tecnologi, mediante apposite integrazioni da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Telelavoro
A conclusione dell’incontro, si è affrontato il tema del Telelavoro (delibera CdA 26 ottobre 2018 n. 77) e delle posizioni disponibili per l’anno 2019, attualmente quantificate in trenta posti (delibera CdA 26 ottobre 2018 n. 78).
Una prima e importante notazione ha riguardato la necessità di considerare, tra i requisiti di valutazione delle domande, le situazioni di disabilità stabilizzata o progressiva (art. 3, comma 1, legge 104/1992), oltre che quelle di disabilità che assume connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).
L’Amministrazione ha, infine, concordato sulla possibilità di un ampliamento delle posizioni disponibili (attualmente trenta), mediante un atto integrativo del consiglio di amministrazione e sempre con decorrenza 1° gennaio 2019, qualora ve ne sia necessità.