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Diffusa la circolare interpretativa delle norme sul precariato della legge 125: ora nessun alibi per le proroghe

Si conferma la nostra prima interpretazione. Le deroghe sono possibili sia “ex lege” sulla base delle nuove previsioni che attraverso gli accordi decentrati.

05/12/2013
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La circolare del dipartimento della Funzione Pubblica interpretativa dell'articolo 4 Legge 125/2013 dedicato alla nuova disciplina dell'articolo 35 D.Lgs 165/2001 conferma la nostra lettura circa le proroghe dei contratti a tempo determinato che riproponiamo aggiornata ai contenuti della circolare.

Scheda di approfondimento e allegati.

Evidentemente hanno avuto un peso le mobilitazioni degli ultimi mesi oltre alla effettiva necessità delle amministrazioni di prorogare i contratti. La legge infatti consente ben due modalità per prorogare i contratti: proroga ex art. 4 legge 125/2013 e proroga ex art. 5 comma 4 bis D.Lgs. 368/2001 recuperando integralmente l'impostazione del dipartimento contenuta nel primo parere circa la norma risalente al 2009.

Le amministrazioni possono prorogare – fino alla fine del 2016 – i contratti del personale in servizio a tempo determinato in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure selettive riservate, qualora l’amministrazione volesse avvalersi di tale strumento, nelle more del completamento di tali procedure, come stabilito dal comma 9 dell’art. 4 del D.L. 101/2013. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

In sostanza il legislatore consapevole delle difficoltà finanziarie posticipa la scadenza dei contratti, o meglio offre la possibilità di posticipare la scadenza del termine, ad una data rispetto alla quale ipotizza un recupero della facoltà assunzionale piena da parte delle amministrazioni.

Tale opportunità non sostituisce né riassorbe la facoltà di proroga ex art. 5 comma 4 bis D.lgs. 368/2001 che si poggia su presupposti diversi e risponde alla finalità di utilizzare professionalità necessarie alla pubblica amministrazione in presenza di requisiti oggettivi riconosciuti dalle parti come, ad esempio, l'impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per medesime qualifiche oppure la disponibilità di risorse su progetti di ricerca. La circolare evidenzia che un presupposto importante è certamente la possibilità di bandire concorsi come del resto già indicato fin dal 2009. Ma si tratta di uno dei possibili presupposti, non l'unico.

Entrambe queste facoltà sono consentite per prorogare contratti a termine attivati per esigenze inizialmente temporanee che negli anni sono diventate stabili a cui l’amministrazione non ha potuto far fronte con posizioni a tempo indeterminato stanti i limiti posti al reclutamento.

In attesa di una puntuale analisi anche sugli altri aspetti della circolare relativi a scorrimenti di graduatorie e modalità di effettuazione dei concorsi riservati intanto proponiamo in allegato la nostra ricostruzione normativa sulle proroghe aggiornata al decreto e alla circolare.

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