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ENSE, i sindacati intervengono per chiedere il rispetto dell'accordo del 19 maggio 2008

Lettera dei sindacati all'ARAN e all'Ente.

01/08/2008
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In maniera unilaterale, l'ENSE ha disatteso l'accordo sottoscritto con CGIL, CISL e UIL il 19 maggio 2008, relativo all'applicazione dell'art. 15 c. 8 del CCNL 7/4/2006 e dell'art. 8 II biennio dello stesso CCNL, cioè l'accordo relativo allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi dell'ex-art. 64 e l'anticipazione di fascia stipendiale per il personale dei primi tre livelli.

Nel primo caso l'Ente, ai fini dello scorrimento delle graduatorie, sulla base di un parere unilateralmente richiesto all'ARAN, consentirebbe tale facoltà solo al determinarsi della vacanza di organico sul II livello del profilo di ricercatore, ignorando che, come recita l'art. 15, il CCNL ha innovato la materia nel ritenere il profilo di ricercatore un unico profilo articolato su tre livelli e che quindi la vacanza di organico va considerata sull'insieme del profilo. Per questo FLC CGIL, FIR CISL e UIL PA-UR AFAM hanno chiesto un chiarimento all'ARAN e hanno chiesto all'Ense di sospendere lo scorrimento della graduatoria in attesa degli ulteriori chiarimenti che verranno dall'Agenzia.

La seconda questione è relativa all'applicazione che l'ENSE dà dell'accordo, sull'anticipazione della fascia stipendiale, con la determinazione 103 del 18/7/2008, dalla quale si evince il mancato rispetto dell'accordo. Infatti, la determinazione limita l'applicazione solo al III livello del profilo e non rinvia alla contrattazione integrativa la destinazione delle eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'art. 8. Su questo aspetto le Organizzazioni sindacali, con lettera formale hanno chiesto di sospendere la determinazione 103 del 18 luglio 2008 e di ripristinare quanto stabilito nell'accordo del 19 maggio 2008, invitando l'ENSE a non proseguire oltre in un atteggiamento che appare chiaramente antisindacale.

Roma 1 agosto 2008
_________________

Dott. Pasquale Palmiero
Direttore del servizio contrattazione 2
ARAN

E p.c. Dott. Giuseppe Merisio
Direttore Generale

Oggetto: nota prot. 0006812/08 del 11/07/2008

Con la nota in oggetto, in risposta ad uno specifico quesito posto dall'ENSE, ente del comparto ricerca, l'ARAN ha affermato che l'inquadramento del personale a seguito dell'utilizzo delle graduatorie di cui all'art. 64 del CCNL 21/02/2002 " può decorrere solo alla data di effettiva vacanza del posto".

Quanto affermato sembra contrastare con il contenuto dell'art. 15del CCNL 07/04/2006 che prevede "…un unico organico, articolato su tre livelli, denominati….." sia per il profilo dei ricercatori che per quello dei tecnologi.

Le scriventi OO.SS. chiedono pertanto all'ARAN di voler meglio chiarire il contenuto della nota in oggetto, dandone comunicazione all'Ente che ci legge per conoscenza, onde evitare un possibile errore di interpretazione da parte dell'ENSE che rischia di diventare un pericoloso precedente per tutto il comparto.

Certi della Sua attenzione inviamo distinti saluti.

FLC CGIL
FIR CISL
UIL PA-UR AFAM

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Roma, 30 luglio 2008
Prot. n. 347/2008

Al Prof. Astolfo Zoina
Commissario Straordinario dell'ENSE

Oggetto: determinazione n. 103 del 18/7/2008 dell'ENSE e applicazione art. 8 CCNL 2002-2005 II biennio economico

In relazione all'oggetto, le scriventi OO.SS. rappresentano come la procedura adottata dall'ENSE, attraverso la determinazione 103 del 18/7/2008, appare inaccettabile nel metodo oltre che nel merito.

Infatti è impropria una determinazione che prende le mosse da due intese sopraggiunte in maniera separata dall'ENSE con CGIL CISL e UIL in data 19 maggio u.s. e con l'ANPRI in data 11 giugno, che riguardano la stessa applicazione dell'art. 8 del II biennio economico del CCNL 2002-2005, ma sono differenti nel contenuto: mentre l'intesa con le scriventi OO.SS. non prevedeva preclusioni per la partecipazione alla procedura fra il personale appartenente ai livelli I-III, l'altra consente la partecipazione solo al personale del III livello; la destinazione di eventuali economie dell'applicazione dell'anticipazione di fascia stipendiale al primo e al secondo in graduatoria, sarebbero state oggetto di contrattazione integrativa secondo la prima intesa, mentre sono destinate ad altro istituto contrattuale dalla seconda.

Alla luce di quanto detto, non si capisce a che titolo la determinazione n. 103 del 18/7/2008 dell'ENSE precluda la partecipazione alla selezione al personale del I e del II livello e nulla dice sulla destinazione delle eventuali economie derivanti dall'anticipazione di fascia stipendiale del primo e del secondo lavoratore collocato in graduatoria.

Si ricorda che le applicazioni di istituti contrattuali, non possono derogare da quanto stabilito dal CCNL, né da quanto definito nella contrattazione integrativa di Ente. Per questo appare irragionevole e incomprensibile la scelta unilaterale effettuata dall'ENSE di derogare da quanto stabilito nell'accordo siglato con CGIL CISL e UIL, oltre che dal CCNL, precludendo così ad una parte di personale destinatario del contratto la partecipazione ad un'applicazione contrattuale. Né appare ragionevole sostenere che tale decisione possa essere stata assunta sulla base di quanto raggiunto successivamente, in maniera separata, in altro tavolo contrattuale, perché sarebbe contrario alle regole di corrette relazioni sindacali.

Giova ricordare che per la rappresentatività sindacale, al fine della validazione degli accordi, le delegazioni di parte pubblica sono tenute al raggiungimento del maggior consenso possibile fra le OO.SS.. La misura di tale consenso in questo caso, risiede nel tavolo di trattativa con le confederazioni CGIL CISL e UIL e ciò è vero sia se il computo è fatto a livello di Comparto, che a livello di Ente. Per queste ragioni il comportamento dell'ENSE non trova alcuna giustificazione.

Stante quanto sopra affermato, le scriventi OO.SS. diffidano l'amministrazione in indirizzo dal procedere nella strada intrapresa, chiedono la sospensione della determinazione 103 del 18/7/2008 e l'applicazione di quanto stabilito dall'accordo raggiunto in data 19 maggio. Si preannuncia che ove l'ENSE dovesse mantenere un atteggiamento negativo nei confronti della presente richiesta, CGIL CISL e UIL procederanno nei confronti dello stesso ENSE per condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 300/70.

In attesa di un sollecito riscontro.

FLC CGIL
FIR CISL
UIL PA-UR AFAM

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