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INEA: Osservazioni dello SNUR allo statuto ed alla bozza di regolamento

Osservazioni dello SNUR CGIL allo statuto ed alla bozza di regolamento.

21/01/2004
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Al Presidente dell’INEA

Signor Presidente,

facendo seguito alla nostra riunione dello scorso 15 gennaio le rinviamo le osservazioni dello SNUR CGIL allo statuto ed alla bozza di regolamento.

Al testo presentato direttamente nella riunione citata aggiungiamo, raccogliendo la comune volontà, espressa in quella sede, di garantire la partecipazione ai lavori del Consiglio Scientifico dei rappresentanti della comunità scientifica interna, l’integrazione all’articolo 6 della bozza di regolamento trasmessaci di cui al testo allegato.

Le ribadiamo inoltre che, pur consapevoli dei vincoli imposti alla composizione del Consiglio Scientifico dell’Istituto dalla legge di modifica del 454/99, invieremo al Ministro la richiesta di modifica dello statuto per prevedere, attraverso le modalità ed interventi ritenuti praticabili ed opportuni, la presenza, a pieno titolo, nello stesso Consiglio di una rappresentanza elettiva della comunità scientifica dell’Istituto.

La preghiamo cortesemente, infine, di volere far presente ai Consiglieri di Amministrazione questa nostra nota e le osservazioni di cui sopra.

La ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità al confronto.

Distinti saluti

p. la Segreteria Nazionale

Roma, 21 Gennaio 2004

Premessa

Il riordino di tutti gli enti di ricerca in agricoltura vigilati dal MIPAF, iniziato con il DLGV 454/99, si era di fatto concluso nella tarda primavera del 2001. Il cambio di Governo, determinato dagli esiti delle elezioni politiche di quell’anno, ha bloccato - a suo tempo, come noto- gli ultimi provvedimenti dei diversi percorsi già arrivati alla conclusione. Con modifiche discutibili ad alcuni punti del DLGV citato è stato ritardato di circa tre anni l’avvio concreto di un processo di riforma di estrema necessità ed importanza per il sistema agricolo del nostro Paese.

Ora sembra che si stia per raggiungere di nuovo il traguardo. Un traguardo che ci dovrebbe finalmente consentire di riordinare i singoli Enti della ricerca in agricoltura, almeno quelli vigilati dal MIPAF, e metterli a sistema , nel loro interno e tra loro.

Il ruolo dell’INEA, in un contesto di sistema, che auspichiamo si realizzi accelerando fortemente i tempi, diventa ancor più importante per la sua trasversalità. Per questo riteniamo che nello statuto, non ancora definitivamente approvato dai ministeri deputati a verificarne la coerenza con la legislazione specifica e generale di riferimento e con gli obiettivi della legge delega e della riforma, sia necessario introdurre una sola ma ineludibile modifica: portare nel consiglio scientifico la presenza elettiva della comunità scientifica interna.

Un maggior numero di osservazioni e richieste di modifica le presentiamo e le richiediamo al CDA per il regolamento di organizzazione e funzionamento. Una di raccordo tra le modifiche proposte nel regolamento citato e quello amministrativo e finanziario - contabile.

Le nostre osservazioni si muovono lungo una linea che tende a rafforzare e valorizzare ulteriormente l’Istituto in un’ottica di sistema nel rapporto con gli altri enti di ricerca, le istituzioni universitarie, le altre istituzioni con esso interagenti ed a valorizzare la professionalità ed il ruolo della comunità scientifica interna e di quanti operano nei diversi ruoli e profili professionali.

Osservazioni allo statuto dell’INEA

Questo sindacato ritiene poco significativa e penalizzante, per la comunità scientifica interna dell’INEA, la composizione del consiglio scientifico così come definita nella legge di modifica del DLGV 454/99 e riproposta nello statuto.

Chiederà, pertanto, al Ministro vigilante che dovrà approvare lo Statuto, di concerto con il Ministero del Tesoro e della Funzione Pubblica, di richiedere al CDA la modifica dell’ art. 6 dell’atto citato, inserendo al primo comma dello stesso, dopo la parola Bolzano, "nonché da due ricercatori e tecnologi del ruolo organico dell’Istituto eletti con il sistema di voto ponderato tra tutti i dipendenti dell’istituto con modalità e tempi da definire in un apposito disciplinare realizzato in sede di contrattazione sindacale".

Si fa presente che la componente elettiva della comunità scientifica interna è prevista negli statuti degli altri Istituti vigilati dal MIPAF.

Osservazioni alla Bozza di Regolamento

Articolo 2

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

l’organizzazione e il funzionamento dell’INEA si conformano al principio della distinzione tra funzione di indirizzo e controllo che spetta agli Organi di governo e quella di gestione che spetta al Direttore generale e ai Dirigenti nonché alla distinzione tra competenze della dirigenza amministrativa e la ricerca.

Articolo 4

Terzo comma

Dopo la parola "secondo" togliere la frase "gli indirizzi impartiti dal Presidente in coerenza con"

Articolo 6

Aggiungere un quarto punto così formulato: " Alle riunioni del Consiglio scientifico partecipano, senza diritto di voto, tre ricercatori-tecnologi, due dei quali espressi dalle sedi regionali, eletti da tutto il personale dell’ente dell’ Ente, con voto ponderato, secondo modalità definite in un apposito disciplinare.

Articolo 7

Primo comma

Dopo la parola "competenze" togliere la frase successiva.

Si fanno le seguenti osservazioni:

Potrebbe essere lasciato il fine dell’indirizzo. Per quanto riguarda il controllo, tenuto conto dell’autonomia del ricercatore, questo va rivolto non all’attività tecnico-scientifica ma al risultato dell’attività. Sembra, comunque, ridondante la composizione quantitativa di questo ufficio.

Articolo 8

Secondo comma

Dopo la parola " Direttore", aggiungere "con propri atti".

Terzo comma

Alla lettere g) sostituire la parola "elabora" con la parola "emana".

L’elaborazione spetta ai dirigenti.

Alla lettera k) togliere la frase finale "secondo i poteri di volta in volta…………."

La competenza ivi prevista è propria del Dirigente generale senza alcun vincolo sulla base dell’articolo 16 lettera f) del D.Lgs 165/2001.

Alla lettera l) dopo la parola "regolamento" togliere la frase successiva.

Articolo 9

Comma 2

Far seguire il periodo con la seguente frase " adottando gli atti e i provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa".

Articolo 13

Ritenendo che tale articolo voglia disciplinare l’attività di servizio, consulenza e ricerca, affidata all’INEA da terzi, la materia, pur potendo essere enunciata, è oggetto di specifico disciplinare da adottare previa contrattazione integrativa.

Articolo 17

Sostituire l’articolo con il seguente:

A ciascuna sede regionale è preposto un Responsabile scelto tra il personale ricercatore o tecnologo dell’INEA dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale.

Presso le sedi Regionali, di norma e tenuto conto delle dimensioni delle singole sedi, opera un servizio amministrativo al quale è demandata la gestione della sede con i compiti e le autonomie che ad esso sono affidate dall’articolo37 bis.

La sede regionale ai sensi dell’articolo 12 dello statuto svolge:

a) attività di consulenza, assistenza tecnica e informazione in favore delle amministrazioni regionali e locali;

b) l’attuazione, a livello territoriale, dei compiti previsti dal Decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708 sulla RICA;

c) attività di ricerca attraverso l’elaborazione di propri progetti, o la partecipazione a progetti o programmi promossi da altri soggetti.

d) opera come interfaccia con il Consiglio scientifico per l’elaborazione dei programmi di attività dell’INEA;

2) Ai fini del rapporto con le Istituzioni e le realtà socio-economiche territoriali, presso la sede regionale è istituita una funzione di osservatorio ai fini della rilevazione dei bisogni di ricerca e di assistenza, in particolare del trasferimento tecnologico, nell’area geografica di competenza. Tale funzione è affidata ad un ricercatore o tecnologo dell’INEA o ad un professore universitario, dal Direttore della sede regionale.

Articolo 37 bis

Sedi Regionali

Sulla base di specifiche deliberazioni del Consiglio di amministrazione alle sedi regionali sono posti a disposizione i fondi necessari al funzionamento e alla realizzazione delle attività di ricerca ed istituzionali nonché tutti gli altri fondi che possono derivare dalle normative generali esistenti in materia e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che vengono gestiti in autonomia, secondo le prescrizioni fissate da uno specifico disciplinare definito in sede di contrattazione integrativa, in particolare alle sedi regionali sono affidati seguenti compiti:

- gestione economale;

- gestione dei contratti di fornitura;

- gestione dei contratti e convenzioni di ricerca;

- gestione delle attività conto terzi;

- gestione delle relazioni sindacali in sede locale.

In relazione alle predette attività, il responsabile della sede regionale opera in funzione di funzionario delegato.

SNUR CGIL

Roma, 14-01-2004

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