INRIM: lo strano caso dell’Ente Pubblico di Ricerca in cui le applicazioni contrattuali hanno bisogno di FAQ, di documenti di identità e altre facezie
I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, come recita l’art. 58 del CCNL: ma non all’INRIM!
A valle di uno sciopero che ha avuto un’adesione del 70% dei dipendenti, per bocca del Presidente, la dirigenza dell’INRiM si era impegnata a rimuovere le motivazioni che avevano portato a quella massiccia adesione allo sciopero.
Le suddette motivazioni erano state molteplici. Tra queste ricordiamo la mancata applicazione di norme contrattuali come l’art. 58 del CCNL 1998-2001 sull’orario di lavoro dei livelli I-III, la mancata applicazione o conclusione di accordi di contrattazione integrativa, la mancata valorizzazione del personale e, soprattutto, l’assenza di corrette relazioni sindacali, con la conseguente scarsa attenzione da parte del vertice dell’INRiM verso le esigenze del personale.
Purtroppo ad oggi, nonostante le dichiarazioni di buona volontà avute nel corso delle numerose riunioni, non abbiamo registrato quel cambiamento necessario nelle relazioni con le OO.SS., con la RSU e con il personale. Ed il perdurare del vecchio clima si è manifestato nel modo con il quale l’ente ha accolto le richieste di valorizzazione del personale Tecnico e Amministrativo.
Infatti, nonostante le possibilità economiche avrebbero potuto permetterlo, la dirigenza dell’INRiM ha ostinatamente deciso che il bando ex-art. 54 per le progressioni di livello del personale Tecnico e Amministrativo dovesse accogliere un numero di personale inferiore alla platea di chi, in oltre un decennio di lavoro (risale a più di un decennio l’ultimo bando di art. 54), ha maturato i requisiti per un passaggio di livello; si badi bene sempre attraverso una procedura comunque selettiva. Insomma, si è in tutti i modi voluto evitare una migliore applicazione dell’art. 54, diversamente da quanto accaduto in altri EPR, in aperta opposizione con le richieste di RSU e Organizzazioni Sindacali, argomentando strumentalmente di presunti percorsi meritocratici ineludibili e/o lavorando di fantasia sull’interpretazione di norme fatte per altre realtà del pubblico impiego.
A questo si deve aggiungere che si è deciso di non avvalersi delle possibilità offerte dal decreto Madia (art. 22 DLGS 75 /2018) per superare forme di sotto-inquadramento, attraverso l’indizione di concorsi riservati al personale in servizio dei livelli VI-VIII. Un altro modo per non andare incontro alle richieste del personale dell’INRiM.
Per il personale dei livelli I-III, dopo la mancata applicazione per anni dell’art. 58 del CCNL 1998-2001, dove è prevista l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, e a seguito di una apertura del Presidente sul tema che aveva riconosciuto la legittimità delle richieste sindacali sul punto, il Direttore Generale, nell’emanare (finalmente) la delibera applicativa sul lavoro “fuori sede”, ha pensato bene di proporre originali e irricevibili condizionalità ai ricercatori e tecnologi che avessero voluto utilizzare l’ autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, in modo da continuare a renderlo un istituto impraticabile. Pretendendo che il ricercatore o tecnologo allegasse alla domanda apposita “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” con tanto di documento d’identità in corso di validità allegato. Una modalità che non ci risulta sia stata mai chiesta da nessun’altro Ente di Ricerca ai propri Ricercatori e Tecnologi, aspetto che certamente il Direttore Generale conosce, vista la sua posizione all’interno del CODIGER.
Siamo arrivati all’applicazione del CCNL del Settore Ricerca attraverso dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà! La prossima mossa potrebbe essere un vero e proprio atto notorio con tanto di timbri e firme di un notaio!
Infine denunciamo l’ultima situazione, alquanto originale, che riguarda la pubblicazione di ben 65 FAQ, corrispondenti a 10 pagine redatte per “interpretare” autenticamente il bando ex art. 15 del CCNL 07-04-2006 per le progressioni di livello del personale dei livelli I-III. Poiché il bando in questione è composto da altrettante pagine, sempre in numero di 10, ci convince che è vera la tesi della FLC CGIL secondo la quale il bando è stato scritto male, o in maniera talmente criptica che per poter inoltrare la domanda di partecipazione c’è bisogno di “interpretazioni. Interpretazioni che suscitano peraltro altre perplessità!
Ricordiamo inoltre che il bando è stato pubblicato senza sottoporre a trattativa la consistenza delle risorse economiche messe a disposizione per il numero di posti banditi, come previsto dal CCNL (comma 7 art. 15, CCNL 07-04-2006).
Ci domandiamo se alla luce di tutto ciò, non ci sia da fare qualche ulteriore approfondimento da parte del Consiglio d’Amministrazione e del Presidente, Prof. Wiersma, in merito al ”rinnovo” dell’incarico di Direttore Generale previsto nell’Ordine del Giorno della prossima riunione del CdA del 23 dicembre.