ISPESL. Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e i nuovi compiti assegnati all'Ente
Il giudizio della FLC Cgil. Esprimiamo un giudizio complessivamente positivo sulle competenze attribuite all'ISPESL.
In merito allo schema di decreto attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, licenziato in data 6 marzo dal Consiglio dei Ministri, la FLC CGIL esprime un giudizio complessivamente positivo sulle competenze attribuite all’ISPESL.
Così come richiesto unitariamente da CGIL CISL e UIL, viene infatti riconfermato il primato dell’ISPESL nella ricerca nel settore della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro e sono state salvaguardate le vigenti funzioni istituzionali dell’ISPESL (art. 9, comma 5).
Diverse sono le novità che riguardano le competenze dell’ISPESL e che prefigurano un significativo impatto sull’organizzazione del lavoro.
La principale è rappresentata dallo svolgimento dell’attività di vigilanza sulle strutture del Servizio Sanitario Nazionale congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 9, comma 6, lett. i).
Una parziale novità è invece costituita dalla possibilità di intervento dell’ISPESL nei luoghi di lavoro, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei controlli che richiedono un’elevata competenza scientifica. A tal fine l’ISPESL potrà condurre accertamenti e indagini nei luoghi di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 9, comma 6, lett. b).
Altra novità è lo svolgimento di istruttorie tecniche ai fini della validazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di “buone prassi” finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro (art. 9, comma 6, lett. o).
In ultimo è da segnalare la partecipazione dell’ISPESL al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) che prevede che ogni informazione disponibile in materia di salute e sicurezza sul lavoro confluisca in unico e condiviso sistema informativo (art. 8, comma 2)
La FLC CGIL esprime infine dubbi sulla concreta possibilità che ISPESL, INAIL e IPSEMA possano svolgere in forma coordinata le attività individuate dal comma 3 dell’art. 9 del Titolo I del Testo Unico. Non sembra infatti essere stato individuato alcun adeguato strumento a supporto del richiesto e necessario coordinamento.
In materia di formazione, la FLC CGIL ritiene positivo il riconoscimento dell’ISPESL come organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale di alta formazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro e ritiene inoltre necessario affidare all’ISPESL anche compiti di elaborazione e promozione dei requisiti di qualità dei percorsi formativi.
La FLC CGIL ritiene che la ridefinizione delle competenze attribuite all’ISPESL richieda, senza meno, un grande investimento di risorse e una organizzazione del lavoro dedicata, ma anche e soprattutto un necessario rinnovamento nella conduzione dell’ISPESL. Infatti, come ben testimoniato nell’ambito della Conferenza di Produzione ISPESL, questa O.S. esprime un giudizio profondamente critico sulla gestione dell’Ente e ritiene che solo un Istituto rinnovato sarà in grado di fornire l’atteso contributo concreto al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In conclusione, la FLC CGIL valuta complessivamente positive le competenze attribuite all’ISPESL dallo schema di Testo Unico e considera la sua approvazione un atto positivo e doveroso nei confronti di tutti i lavoratori e del Paese intero.
Roma, 26 marzo 2008