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ISPESL. Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e i nuovi compiti assegnati all'Ente

Il giudizio della FLC Cgil. Esprimiamo un giudizio complessivamente positivo sulle competenze attribuite all'ISPESL.

26/03/2008
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In merito allo schema di decreto attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, licenziato in data 6 marzo dal Consiglio dei Ministri, la FLC CGIL esprime un giudizio complessivamente positivo sulle competenze attribuite all’ISPESL.

Così come richiesto unitariamente da CGIL CISL e UIL, viene infatti riconfermato il primato dell’ISPESL nella ricerca nel settore della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro e sono state salvaguardate le vigenti funzioni istituzionali dell’ISPESL (art. 9, comma 5).

Diverse sono le novità che riguardano le competenze dell’ISPESL e che prefigurano un significativo impatto sull’organizzazione del lavoro.

La principale è rappresentata dallo svolgimento dell’attività di vigilanza sulle strutture del Servizio Sanitario Nazionale congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 9, comma 6, lett. i).

Una parziale novità è invece costituita dalla possibilità di intervento dell’ISPESL nei luoghi di lavoro, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei controlli che richiedono un’elevata competenza scientifica. A tal fine l’ISPESL potrà condurre accertamenti e indagini nei luoghi di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 9, comma 6, lett. b).

Altra novità è lo svolgimento di istruttorie tecniche ai fini della validazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di “buone prassi” finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro (art. 9, comma 6, lett. o).

In ultimo è da segnalare la partecipazione dell’ISPESL al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) che prevede che ogni informazione disponibile in materia di salute e sicurezza sul lavoro confluisca in unico e condiviso sistema informativo (art. 8, comma 2)

La FLC CGIL esprime infine dubbi sulla concreta possibilità che ISPESL, INAIL e IPSEMA possano svolgere in forma coordinata le attività individuate dal comma 3 dell’art. 9 del Titolo I del Testo Unico. Non sembra infatti essere stato individuato alcun adeguato strumento a supporto del richiesto e necessario coordinamento.

In materia di formazione, la FLC CGIL ritiene positivo il riconoscimento dell’ISPESL come organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale di alta formazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro e ritiene inoltre necessario affidare all’ISPESL anche compiti di elaborazione e promozione dei requisiti di qualità dei percorsi formativi.

La FLC CGIL ritiene che la ridefinizione delle competenze attribuite all’ISPESL richieda, senza meno, un grande investimento di risorse e una organizzazione del lavoro dedicata, ma anche e soprattutto un necessario rinnovamento nella conduzione dell’ISPESL. Infatti, come ben testimoniato nell’ambito della Conferenza di Produzione ISPESL, questa O.S. esprime un giudizio profondamente critico sulla gestione dell’Ente e ritiene che solo un Istituto rinnovato sarà in grado di fornire l’atteso contributo concreto al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In conclusione, la FLC CGIL valuta complessivamente positive le competenze attribuite all’ISPESL dallo schema di Testo Unico e considera la sua approvazione un atto positivo e doveroso nei confronti di tutti i lavoratori e del Paese intero.

Roma, 26 marzo 2008

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