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ISS: l’amministrazione disconosce il CCNL “Istruzione e Ricerca”

FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola Rua diffidano l’Istituto Superiore di Sanità dal convocare sindacati non firmatari del CCNL.

10/06/2018
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Nei giorni scorsi l’Istituto Superiore di Sanità ha convocato i sindacati per il 14 giugno per una informativa sul piano del fabbisogno del personale. Peccato che si tratti di una convocazione illegittima, che non rispetta quanto previsto dal CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018.

La titolarità delle relazioni sindacali, infatti, è in capo alle organizzazioni firmatarie del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, cioè FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua e Gilda Unams.

L’Istituto Superiore di Sanità ha dunque commesso un grossolano errore convocando anche l’associazione sindacale Usb - Pubblico Impiego che non è firmataria del citato CCNL.

Per questa ragione le confederazioni di categoria hanno ritenuto di rispondere unitariamente a quella convocazione diffidando l’ente dal proseguire nell’errore.
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FLC CGIL - CISL FSUR Settore Ricerca - Fed. UIL Scuola RUA

Roma, 8 giugno 2018

Al Presidente Dell’Istituto Superiore di Sanità
Al Direttore Generale Dell’Istituto Superiore di Sanità

Oggetto: diffida ad adempiere

Con la presente le scriventi Organizzazioni Sindacali intendono contestare la convocazione sindacale inviata dal Direttore Generale di Codesto Ente per adempiere all’informativa sul piano di fabbisogno del personale, nella parte in cui, tra i soggetti sindacali convocati, risulta anche l’associazione sindacale USB – Pubblico Impiego.

In particolare merita evidenziare che l’art. 68 del CCNL Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018 rubricato “livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali”, prevede espressamente al comma 3 che: “ Nelle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, la contrattazione integrativa per gli Enti di Ricerca si svolge presso un unico livello e sede, tra la delegazione datoriale costituita dall’amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU”, riferendosi a tutti i livelli e le materie attinenti alle relazioni sindacali.

Orbene, merita opportuno rilevare che l’O.S. USB – PI non risulta firmataria del presente CCNL richiamato e, in quanto tale, non può essere convocata.

Tra le altre, lo stesso art. 40, co. 3 bis del D.Lgs n. 165 del 2001 evidenzia chiaramente che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”.

Ne consegue che i sindacati rappresentativi, in base a quanto previsto dal Testo Unico del Pubblico Impiego nonché dalla normativa contrattuale attualmente vigente, hanno diritto di essere convocati dall’ARAN ai fini della sottoscrizione o meno del CCNL di Comparto.

In sede decentrata, diversamente, trova applicazione quanto stabilito dall’art. 42 co. 3 secondo cui: “in ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell’art. 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni [...]. In base al comma 4: “Con appositi accorti o contratti collettivi nazionali, tra l’ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 43, sono definite la composizione dell’organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell’art. 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purchè siano costituite in associazioni con un proprio statuto e purchè abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l’elezione ed il funzionamento dell’organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori”.

Peraltro occorre osservare che il sistema rappresentativo in vigore garantisce comunque un diritto di partecipazione anche alle organizzazioni non firmatarie, laddove sono presenti le Rsu (come già sopra indicato). Infatti, nelle sedi per dir così intermedie è irragionevole ritenere che si tratti in realtà, per le materie trattate, di un mero prolungamento integrativo dei contenuti definiti in senso generale nel CCNL, e che dunque sia ragionevole che siano i soggetti già firmatari ad essere al tavolo. In caso contrario si riaprirebbe, di fatto, la trattativa già definita in sede Aran.

Quindi, le organizzazioni sindacali che non sottoscrivono il CCNL, pur non potendo essere convocati in sede di contrattazione integrativa nazionale, potranno partecipare alle elezioni per la nomina delle rappresentanze sindacali unitarie (cosiddette RSU).

Alla luce di quanto sopra, si invita e diffida Codesto Ente ad applicare le norme sopra richiamate convocando soltanto le OO.SS. firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca. Diversamente, si provvederà ad assumere tutte le iniziative opportune per la tutela dei diritti sindacali.

Francesco Sinopoli, FLC CGIL
Giuseppe De Biase, CISL FSUR Settore Ricerca
Sonia Ostrica, Fed. UIL SCUOLA RUA

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