La FLC CGIL diffida l'INDIRE per una corretta interpretazione del lavoro fuori sede di ricercatori e tecnologi
L'art. 58 del CCNL non è cambiato e non può essere interpretato unilateralmente per limitare l'autonomia di ricerca.
Il 29 febbraio 2024 il personale di INDIRE ha ricevuto una comunicazione dalla Segreteria del Direttore, recante in allegato un modulo per l’autocertificazione del lavoro fuori sede dei ricercatori e tecnologi (art. 58 del CCNL della Ricerca).
Il modulo era stato inviato per mail alcuni giorni prima anche alle organizzazioni sindacali e la FLC CGIL aveva chiaramente ravvisato la necessità che fosse ritirato perché travisante i principi di autonomia della ricerca stabiliti dal contratto.
Il modulo, infatti, richiede una serie di informazioni che andrebbero a intervenire sulla possibilità di determinare in autonomia, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente, il lavoro di ricerca: oltre all’orario svolto, per i giorni di lavoro fuori sede si va a esigere la definizione del luogo di attività all’interno di un ristretto novero di opzioni, condizionate all’esistenza di una collaborazione attiva o di prossima attivazione con l’ente. Come se non bastasse, si richiede l’indicazione di nome e cognome di un contatto/referente per l’attività svolta. Il modulo, inoltre, andrebbe conferito al responsabile della struttura di ricerca di afferenza, oltre che all’Ufficio del personale, entro e non oltre i cinque giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento, pena sanzionatoria l’assenza ingiustificata dal servizio.
Già in prima battuta abbiamo riscontrato che questa impostazione non ha alcuna possibilità di essere desunta dall’articolo 58 del CCNL 2002 per quanto concerne l’orario di lavoro, che qui riportiamo:
2. I ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlando in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente.
3. Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.
Inoltre, occorre tener conto del riferimento specifico, recepito dallo stesso disciplinare di INDIRE, in merito alle sanzioni disciplinari (art. 24, comma 6, CCNL 2019-21):
6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.
Data la perdurante indisponibilità di INDIRE al confronto con i sindacati in modalità più consone e più rispettose della consultazione per mail senza alcun riscontro, la FLC CGIL si è adoperata, d’accordo con il personale, a produrre una diffida che è stata inviata a INDIRE il 13 marzo 2024, firmata dalla Segretaria Generale Gianna Fracassi.
Facendo riferimento alla consuetudine già in essere di comunicare l’attività fuori sede all’ufficio personale in ottemperanza al comma 3 dell’art.58, fornendo quindi l’orario dell’attività svolta fuori sede, la diffida evidenzia come risulti “del tutto ingiustificata la richiesta di inserire una sede di lavoro, che sia ricompresa tra quelle predeterminate all’interno delle parentesi, nonché l’ulteriore inserimento del referente con cui o presso cui il lavoro è stato svolto, in quanto estranee ed eccessive rispetto al dettato contrattuale di cui all’art. 58 CCNL 2002 ed alla sua ratio nonché in contrasto con le norme che tutelano la privacy”.
Altrettanto nettamente, la diffida affronta la minaccia di inferire “l’assenza ingiustificata” ai ricercatori e ai tecnologi che non dovessero corrispondere il modulo trasmesso.
“Del pari, è assolutamente abnorme la previsione di un termine perentorio entro cui trasmettere l’autocertificazione all’Ufficio Gestione Risorse Umane, prevedendo altrimenti, l’illecito disciplinare dell’assenza ingiustificata.
A tal riguardo si rappresenta che le condotte contrarie ai doveri di servizio sono specificamente elencate nella contrattazione collettiva nazionale ed, ove applicabile, dal decreto legislativo del 30 marzo del 2001, n. 165, c.d. Testo Unico sul Pubblico Impiego, nelle quali non si rinviene il predetto illecito. Lo stesso a dirsi per le sanzioni disciplinari, le quali, nei CCNL, sono tassativamente ricondotte a ciascun illecito. Né, peraltro, è consentito al datore di lavoro derogare in peius alle previsioni normative e contrattuali.
Sicché, in virtù del principio di portata generale di predeterminazione ex lege dell’illecito e delle sanzioni, l’introduzione di una condotta di rilevanza disciplinare e della conseguente sanzione ad opera del datore di lavoro è da ritenersi contra legem.”.
Non si trascura di rilevare come sia “ingiustificata la previsione di invio del modulo stesso al Referente di Struttura, in quanto essendo esso stesso un ricercatore o tecnologo non potrebbe sostituirsi al datore di lavoro né tantomeno la suddetta responsabilità è prevista dal regolamento di organizzazione”.
Considerato che INDIRE ha fatto riferimento a indicazioni dell’ARAN nella mail di trasmissione del modulo diretta al personale, abbiamo ritenuto doveroso chiarire che “la legittimità del provvedimento non possa fondarsi neanche sul mero parere, peraltro non vincolante, emesso dall’ARAN in data 2/05/2017. Tale parere, oltre a promanare da soggetto esso stesso parte dell’Amministrazione Pubblica, rende un’interpretazione eccessivamente estensiva della lettera normativa, la quale, come poc’anzi dedotto, si limita a riconoscere l’autonomia professionale di ricercatori e tecnologi sì da garantire lo svolgimento flessibile dell’attività scientifica e tecnologica a loro affidata”.
Un’impostazione sì restrittiva dell’art. 58 non può interpretare i principi della Carta Europea dei Ricercatori. La Carta, infatti, richiama “l’impegno degli Stati Membri a compiere i passi necessari per assicurare che i datori di lavoro o i finanziatori dei ricercatori sviluppino e mantengano un ambiente di ricerca e una cultura di lavoro favorevoli, in cui gli individui e le équipe di ricerca siano considerati, incoraggiati e sostenuti, e beneficino del sostegno materiale e immateriale necessario per conseguire i loro obiettivi e svolgere i loro compiti, accordando particolare priorità all’organizzazione delle condizioni di lavoro e di formazione” al fine di garantire che “le condizioni di lavoro dei ricercatori, ivi compresi i ricercatori disabili, prevedano la flessibilità ritenuta necessaria per l’adeguato svolgimento delle attività di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale vigente e ai contratti collettivi nazionali o settoriali”.
Il riferimento al CCNL non è mai pleonastico, in tutta evidenza. È prioritario richiamare l’amministrazione a una considerazione diversa del Contratto: esso è risultato di una trattativa con le organizzazioni sindacali e la trattativa è a fondamento di una dialettica orientata alla realizzazione di una sintesi di cui benefici il lavoro nel settore della Ricerca, senza porre in contrapposizione il raggiungimento degli obiettivi e il benessere di chi dedica tempo, formazione, professionalità a perseguirli.
La dialettica con i sindacati non dovrebbe intimorire al punto da evitare gli incontri di trattativa; la disabitudine a questa interlocuzione produce l’idea distorta di porsi al riparo da qualsiasi presunta eccepibilità facendo riferimento a pareri unilaterali che, già in quanto tali, sono meno efficaci nella costruzione di un contesto professionale coerente nei principi, competente nelle pratiche, produttivo rispetto ai traguardi istituzionali della Ricerca. Se non si tiene in considerazione il valore storico e concreto della relazione sindacale nell’ottica di una buona amministrazione, il Contratto è lì a sancire che la vita professionale di ciascuno e ciascuna non può essere in balia degli umori, delle fragilità, delle parzialità di chi ha il compito e la responsabilità della gestione di un’organizzazione.
La nostra diffida è un passo nella direzione di un recupero del valore del CCNL come risorsa per la Ricerca, un accordo a cui bisognerebbe accostarsi con cura, nella consapevolezza di poterne capire il senso, di poterne immaginare lo sviluppo futuro, a partire dalle ragioni e dai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici che scelgono di dedicare la loro vita professionale a un settore fondamentale per lo sviluppo, dentro un comparto fondamentale per il progresso del Paese.
Per quanto esposto nella diffida, riteniamo che il modello di autocertificazione del lavoro svolto fuori sede adottato da INDIRE sia contrario alle norme di legge e della contrattazione collettiva e conseguentemente illegittimo.
Pertanto, la FLC CGIL chiede con urgenza la predisposizione di “un nuovo modello di autocertificazione confacente a garantire la piena autonomia professionale ed organizzativa del personale di ruolo in qualità di ricercatore e tecnologo, che si limiti a contenere la mera indicazione dei giorni e degli intervalli temporali della prestazione dell’attività lavorativa prestata fuori sede”, così come è stato operato d’accordo con la stessa Amministrazione negli ultimi dieci anni in cui l’art. 58 del CCNL non ha subito alcuna modifica.