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Proroga dei contratti a termine con accordo aziendale all'INGV: il commento della FLC al parere del Dipartimento Funzione Pubblica

La norma che consente gli accordi decentrati per la deroga alla durata dei contratti a termine non è interessata dalle modifiche della legge Fornero. Cortine fumogene a parte.

05/10/2012
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La recente riforma del mercato del lavoro – legge 92/2012 - ha introdotto  alcune modifiche al D.lgs 368/01. Segnatamente si prevede  l'introduzione di nuove rilevanti fattispecie proprio in materia di contratti a tempo determinato fondate sulla  nozione di "acausalità".

In sostanza si prevede un "primo rapporto" di lavoro a termine della durata di 12 mesi privo di ragioni oggettive che ne giustifichino l’esistenza. Tale contratto può essere attivato direttamente o nell’ambito di una somministrazione di mano d’opera.

Il primo rapporto a tempo determinato può essere sostituito da un ulteriore contratto definito dall’autonomia collettiva (oltre il requisito delle esigenze tecniche od organizzative di cui al comma 1 D.lgs 368/01)  nell’ambito di un processo organizzativo determinato da alcune ragioni tipizzate: l’avvio di una nuova attività, il lancio di un nuovo prodotto o di un servizio innovativo, l’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, la fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, il rinnovo o la proroga di una commessa esistente.

In sostanza l'articolo 1 comma 1 bis D.lgs 368/01 novellato dalla  c.d  "Riforma Fornero" delega alle organizzazioni collettive, privilegiando il livello interconfederale e di categoria, la facoltà di sottoscrivere accordi per articolare diversamente la prevista nuova figura del contratto a termine acausale e per definire tetti massimi alla sua introduzione   

L'articolo 5 comma 3 D.lgs 368/01 novellato prevede una ulteriore delega alla contrattazione in materia di durata dell'intervallo tra i contratti a termine.

Come è del tutto evidente si rischia di trasformare il contratto a termine sostanzialmente in un contratto di primo impiego alternativo totalmente a quello a tempo indeterminato.

Il parere della funzione pubblica affianca alle due descritte fattispecie, introdotte  dalla "Riforma  Fornero", l'articolo 5 comma 4 bis  del D.lsg 368/2001 che, al contrario, non è interessato ad alcuna modifica da parte della nuova legge. 

Si  richiama, infatti, l'articolo 7 comma 1 della legge 92/2012, in cui si stabilisce che le norme contenute nel testo sono principi di riferimento anche per i dipendenti della pubblica amministrazione e, al successivo comma 8, spiega che le condizioni della loro applicazione circa ambiti e modalità saranno decise nel confronto tra Ministro della funzione pubblica e organizzazioni sindacali.

Impropriamente l’ufficio della funzione pubblica si avventura ad annoverare tra gli ambiti l'intera disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato che, come è evidente agli occhi anche di uno studente al primo anno di giurisprudenza, se così fosse sarebbe sospesa nella sua applicazione  fino all'avvenuta  “armonizzazione” della legge 92/2012 alla pubblica amministrazione con, prevedibili, enormi  conseguenze.

Ovviamente non è così. Per quanto riguarda le materie derivanti dal D.lgs 368/01 queste continueranno a trovare diretta applicazione mentre saranno le "novelle" del citato decreto contenute nella legge 92/2012, come tutto il resto della  normativa, che richiederanno un confronto per potere essere applicate in una opera di  “armonizzazione” tra le diverse discipline anche  al  pubblico impiego. Eventualmente si arriverà anche ad un accordo collettivo nazionale che deleghi o abiliti la contrattazione di secondo livello ad operare nel senso previsto dalla legge nei casi citati dell'articolo articolo 1 comma 1 bis e 5 comma 3  come previsto  anche per i settori privati.

Tutto ciò riguarda però le fattispecie di nuova introduzione e non l'articolo 5 comma 4 bis 368 /01 nell'ipotesi in cui fa riferimento alla contrattazione aziendale per la stipula di contatti collettivi in deroga ai limiti previsti dalla legge (36 mesi) che, lo ripetiamo, non è interessato da alcuna modifica come del resto la dottrina ha già chiarito in tutti i commentari della legge 92 /2012 ( in questo senso: Chiusolo S. Il contratto a termine, in Guida alla riforma Fornero, i Quaderni di wikilabour a cura di Fezzi M. e Scarpelli F., in www.wikilabour.it; Speziale V. in corso di pubblicazione in AA.VV., Rapporto di lavoro e ammortizzatori sociali dopo la legge n. 92/2012, Ediesse, 2012; Voza R. Il contratto a tempo determinato, in Flessibilità e tutele nei contratti e nel mercato del lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, a cura si Chieco P. Bari, Cacucci in corso di pubblicazione).

Detto ciò pare di tutta evidenza il tentativo del dipartimento funzione pubblica di creare una sorta di “cortina fumogena” intorno alla normativa in questione con intenti che possiamo presumere ma evitiamo di commentare.

Un semplice pretesto privo di reale fondamento giuridico. Del resto, lo ribadiamo, le materie demandate alla fonte contrattuale, di cui si deve attendere l'atto di indirizzo del ministro sono, e non potrebbe essere altrimenti, solo quelle modificate dalla legge 92/2012 e non tutto il diritto del lavoro (!) esito a cui si potrebbe arrivare con una lettura meno attenta di questo  "fondamentale" contributo interpretativo degli esperti ministeriali.

Peraltro l’accordo siglato presso INGV è già perfettamente valido dal momento della sigla non prevedendo l’articolo 5 comma 4 bis alcun iter presso i ministeri vigilanti. Siamo comunque grati al dipartimento della funzione pubblica di averci consentito di offrire un utile chiarimento su materie complesse quanto scivolose che richiedono attenta lettura.

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