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Vertenza nazionale per la ricostruzione della carriera dei lavoratori precari nella ricerca

Il contratto collettivo riconosce il periodo prestato a tempo determinato per le progressioni economiche degli articoli 53 e 54. Per i ricercatori avanti con le cause di lavoro. Dopo la firma del nuovo contratto collettivo continua la vertenza della FLC.

15/03/2009
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La FLC ha lanciato da tempo negli enti di ricerca e in tutti i comparti della conoscenza una vertenza nazionale per chiedere il riconoscimento delle anzianità di servizio dei lavoratori con contratto a termine partendo da una importante sentenza della corte di giustizia europea. Abbiamo predisposto sia per il personale tecnico e amministrativo che per i ricercatori e tecnologi apposite istanze per avviare una causa presso il giudice del lavoro unico competente a pronunciarsi su questa materia.

Contestualmente nella lunga trattativa che ha portato al nuovo CCNL degli Enti Pubblici di Ricerca abbiamo cercato di ottenere una norma finalizzata a consentire la ricostruzione delle carriere nel senso rivendicato dalla vertenza nazionale, utile in particolare anche per i ricercatori e tecnologi (assunti per concorso o attraverso la stabilizzazione) all'acquisizione di una diversa fascia stipendiale diversa da quella iniziale. A causa di una chiusura pregiudiziale dell'ARAN e da un'assurda interpretazione della funzione pubblica, motivata da esigenze di bilancio e dalla contrarietà a consentire ricostruzioni di carriere, ma priva di fondamento giuridico, si è riusciti ad ottenere una norma che permette di riconoscere l'anzianità di servizio a tempo determinato solo per il raggiungimento dei requisiti utili alle progressioni di carriera. Questo avrà per i tecnici e amministrativi effetti immediati nelle progressioni di livello ed economiche di cui agli artt. 54 e 53, mentre per i ricercatori e tecnologi, non esistendo una norma contrattuale che vincola le progressioni di carriera all'anzianità di servizio nel profilo/livello, si rimanda alle procedure specifiche degli Enti che, ove considerassero l'anzianità utile per tali progressioni, si dovrà considerare anche quella di servizio a tempo determinato.

Quindi siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento del diritto per il personale tecnico e amministrativo di partecipare con tutta l'anzianità maturata a tempo determinato alle progressioni di carriera. E' un risultato positivo perché permette di sancire (se il contratto sarà confermato a valle dell'iter procedurale di certificazione da parte degli organi vigilanti) contrattualmente un diritto storico senza dover ricorrere allo strumento della vertenza legale per questo personale.

Mentre per i ricercatori e tecnologi si afferma un principio analogo per i casi in cui l'anzianità di servizio fosse considerata utile dalle procedure attuate dagli enti per l'applicazione dell'art. 15, ma tale anzianità non sarà utile per l'acquisizione di una diversa fascia stipendiale. Per questi lavoratori la vertenza legale deve quindi andare avanti.

Per coloro che non hanno ancora fatto il tentativo di conciliazione è indispensabile presentarlo (al fine di avviare la causa presso il giudice del lavoro) quanto prima rivolgendosi alle RSU della FLC oppure alle sedi provinciali della categoria.

Infine, in relazione a comunicati diffusi negli ultimi tempi circa una sentenza del TAR del Lazio che riconoscerebbe il diritto alla ricostruzione di carriera sulla base dell'anzianità di servizio a tempo determinato, utile anche ai fini dell'acquisizione delle fasce stipendiali, si precisa che tale sentenza nulla aggiunge al quadro delle cose già note a questa organizzazione sindacale. Infatti tale sentenza non si pronuncia sul merito del ricorso ma afferma che su tale argomento il giudice competente non è quello amministrativo del TAR, bensì il giudice del lavoro, rimandando in tale sede la trattazione di merito sui ricorsi.

Questo conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, la bontà della nostra azione di predisporre da subito le istanze di conciliazione utili alla vertenza nazionale per il riconoscimento dell'anzianità nei confronti del giudice ordinario del lavoro.

Roma, 13 marzo 2009