Elezioni RSU 2018: assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti
Le procedure di calcolo. Un foglio elettronico per agevolare i conteggi.
Dopo il voto del 17, 18 e 19 aprile 2018, la Commissione elettorale, il 20 aprile, acquisiti i verbali di tutti i seggi, provvede:
- a verificare la validità delle elezioni;
- a determinare il risultato complessivo delle votazioni in presenza di più seggi;
- a stabilire il quorum necessario alla assegnazione dei seggi;
- ad assegnare i seggi alle liste;
- a individuare gli eletti nelle varie liste sulla base delle preferenze espresse.
Per agevolare i calcoli abbiamo messo a disposizione un foglio elettronico utilizzabile per le tutte le sedi e che gestisce anche le situazioni di parità di voti. Scarica il foglio di calcolo.
Modalità di assegnazione dei seggi
La ripartizione dei seggi per l’elezione delle RSU avviene con il criterio proporzionale (Regolamento articolo 17 comma 1).
I seggi vengono attribuiti alle liste e non ai singoli candidati per cui nella prima fase si considerano esclusivamente i voti riportati da ciascuna lista.
Il quorum per l’attribuzione dei seggi è calcolato dividendo il numero dei votanti (voti validi alle liste, schede bianche e schede nulle) per il numero dei componenti la RSU da eleggere (3 per amministrazioni fino a 200 aventi diritto al voto, 6 oltre 200, ecc).
I seggi sono attribuiti:
- in prima battuta per il raggiungimento del quorum o di suoi multipli;
- in seconda battuta, nel caso residuino posti da assegnare, in base ai migliori resti di ciascuna lista.
Esempio 1
In una amministrazione con 120 aventi diritto al voto la RSU sarà di 3 componenti. Poniamo che i votanti siano 90 (i voti validi 81, le schede nulle 6, le bianche 3) il quorum per l’attribuzione dei seggi si calcola dividendo il numero dei votanti (90) per il numero dei seggi (3), il quorum è quindi 30. L’assegnazione dei seggi avverrà in questo modo:
Lista | Voti validi | Seggi con quorum |
Resti | Seggi con resti | Totale seggi |
A | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 |
B | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 |
C | 15 | 0 | 15 | 1 | 1 |
D | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
E | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Totale | 81 | 1 | - | 2 | 3 |
Esempio 2
In una amministrazione con 160 aventi diritto al voto la RSU sarà di 3 componenti. Poniamo che i votanti siano 140 (i voti validi 125, le schede nulle 10, le bianche 5) il quorum per l’attribuzione dei seggi si calcola dividendo il numero dei votanti (140) per il numero dei seggi (3), il quorum è quindi 46,666 (la norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il valore del quorum va utilizzato con i suoi decimali). L’assegnazione dei seggi avverrà in questo modo:
Lista | Voti validi | Seggi con quorum | Resti | Seggi con resti | Totale seggi |
A | 24 | 0 | 24 | 1 | 1 |
B | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
C | 94 | 2 | 0,668 | 0 | 2 |
D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 125 | 2 | - | 1 | 3 |
Esempio 3
In una amministrazione con 217 aventi diritto al voto la RSU sarà di 6 componenti. Poniamo che i votanti siano 196 (i voti validi 173, le schede nulle 12, le bianche 11) il quorum per l’attribuzione dei seggi si calcola dividendo il numero dei votanti (196) per il numero dei seggi (6), il quorum è quindi 32,666 (la norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il valore del quorum va utilizzato con i suoi decimali). L’assegnazione dei seggi avverrà in questo modo:
Lista | Voti validi | Seggi con quorum | Resti | Seggi con resti | Totale seggi |
A | 66 | 2 | 0,668 | 0 | 2 |
B | 69 | 2 | 3,668 | 0 | 2 |
C | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 |
D | 9 | 0 | 9 | ? | ? |
E | 9 | 0 | 9 | ? | ? |
Totale | 173 | 4 |
4 seggi sono stati assegnati per raggiungimento del quorum (in particolare doppio quorum alla lista A e doppio quorum alla lista B).
5° e 6° seggio dovranno essere attribuiti alle liste con maggiori resti. Pertanto il 5° seggio è attribuito alla lista C che ha resto pari a 20. Il 6° seggio è in ballottaggio tra la lista D e la lista E che hanno entrambe lo stesso resto (9).
La Circolare ARAN n. 1 del 26 gennaio 2018 al paragrafo 13 Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi specifica che: “In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.”. Bisogna quindi andare a verificare la somma delle preferenze riportate dai candidati di ciascuna lista. In particolare nella lista D hanno riportato 2 preferenze il candidato Tizio e 5 preferenze il candidato Caio. Nella lista E l’unico candidato Sempronio ha riportato 8 preferenze. Quindi il seggio è attribuito alla lista E che ha totalizzato 8 preferenze contro le 7 preferenze della lista D.
Nella remota ipotesi che oltre alla parità dei resti si riscontri anche la parità della somma delle preferenze la nota ARAN precisa: “Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l’età coincida perfettamente, secondo l’ordine dei candidati all’interno della lista”.
Modalità di individuazione degli eletti
Dopo aver attribuito i seggi alle varie liste la Commissione elettorale procederà alla individuazione degli eletti. Per ogni lista sono dichiarati eletti un numero di candidati pari ai seggi attribuiti e che sono individuati in base al maggior numero di voti di preferenza. A parità di voti di preferenza viene individuato il candidato che precede nell’ordine interno della lista.
Nel caso in cui non sia possibile l’assegnazione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
Composizione della RSU e validità delle elezioni
La RSU eletta deve essere costituita da almeno 3 componenti (Accordo Quadro del 7/8/98 articolo 4 comma 1 lettere a b c). Nel caso in cui per assenza di candidati i componenti risultino 1 o 2 si procede alla ripetizione dell’intera procedura elettorale (Circolare ARAN n. 1 del 26 gennaio 2018 paragrafo 13).
La stessa nota precisa che: “non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti”.
I tempi per la ripetizione della procedura elettorale sono indicati nell’Accordo di interpretazione autentica dell’Articolo 1 comma 3 del Regolamento sottoscritto il 13 febbraio 2001 e sono fissati “in 50 giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure elettorali entro 5 giorni da quest’ultima”.
La proclamazione degli eletti
La Commissione pubblica i risultati e l’attribuzione dei seggi il 20 aprile 2018. Da questo momento e per i successivi 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati è possibile presentare ricorsi. La commissione li esamina entro 48 ore e ha tempo per la pubblicazione definitiva dei risultati fino al 27 aprile 2018. Per saperne di più.