8 marzo 2002. Sottoscritto l’accordo definitivo sul personale ATA
Da oggi entra in vigore l’accordo sulla sequenza contrattuale del personale ATA
Finalmente si è conclusa una vicenda complicata che rischiava di condizionare l’avvio del confronto per il prossimo rinnovo contrattuale. L’accordo risente di alcuni problemi, quali i tempi di individuazione degli organici per le nuove qualifiche, che la CGIL scuola aveva già segnalato.
La definitiva sottoscrizione della sequenza assume particolare importanza per il rinnovo contrattuale del settore.
Il confronto con il MIUR per l’individuazione delle risorse necessarie al contratto langue e in particolare sugli ATA trova sostenitori dei contenuti della finanziaria per ridurre e tagliare ulteriormente gli organici. Un fronte che va battuto con la mobilitazione dei prossimi giorni incalzando il MIUR. Tutti le parti dell’accordo ATA dell’8 Marzo devono essere attuate. Nell’incontro del 7 marzo con il MIUR abbiamo insieme agli altri sindacati posto le priorità di gestione immediate che l’amministrazione deve affrontare per avviare correttamente il rinnovo contrattuale.
La questioni riguardano:
-
la collocazione del personale transitato dagli enti locali appartenente ai VI livelli sia nella funzione amministrativa che in quella tecnica;
-
la definizione dei nuovi organici rimasti in sospeso;
-
l’avvio delle procedure concorsuali per l’accesso alle aree superiori;
-
le modalità per accedere all’area C) di tutto il personale;
-
gli istituti della formazione e l’aggiornamento rimasti in sospeso.
Nei prossimi giorni, se gli impegni del MIUR verranno mantenuti, dovrebbe essere insediato un tavolo specifico nel quale aprire un confronto di merito per risolvere questi problemi.
L’accordo sulla sequenza ATA è stato migliorato nel punto che riguarda l’applicazione dell’art. 5. Cioè, la possibilità per i lavoratori di accettare incarichi a tempo determinato nelle qualifiche superiori mantenendo la titolarità del posto senza assegni per tre anni. L’istituto, molto innovativo, ha avuto successo e creato aspettative e richieste di applicazione. All’inizio dell’anno scolastico, nel momento del conferimento degli incarichi annuali a tempo determinato, molte amministrazioni territoriali hanno valutato l’impossibilità di dare corso all’applicazione dell’art. 5 perché l’accordo non era giuridicamente valido in quanto non sottoscritto definitivamente. Nonostante questo impedimento in alcune situazioni l’istituto contrattuale è stato applicato comunque dando seguito a situazioni di grave rischio per il personale coinvolto. La modifica apportata all’art. 5 in sede Aran tende a sanare queste situazioni chiarendo che l’articolo ha validità dall’inizio dell’anno scolastico 2001 - 2002.
Come Cgil abbiamo fatto rilevare all’ARAN che la soluzione adottata, che condividiamo, lascia fuori chi, avendo ricevuto un diniego dall’amministrazione, non ha potuto beneficiare dell’applicazione dell’art. 5. Un rifiuto che, oggi, alla luce della nuova stesura dell’articolo, si trasforma in trattamento disparitario dell’esercizio di un diritto contrattuale.
Pertanto, ogni esclusione ci avrebbe visti fermamente contrari.
L’Agenzia governativa nella persona del presidente ha convenuto con la CGIL e con le altre organizzazioni firmatarie dell’accordo che la soluzione adottata riguarda anche quei casi nei quali gl’interessati pur avendo fatto una esplicita richiesta scritta per l’applicazione dell’art. 5 hanno ricevuto un rifiuto dell’amministrazione.
L’ARAN si è impegnata a intervenire nei confronti del MIUR per garantire queste condizioni.
Roma, 8 marzo 2002