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Abilitazioni brevi presso le SSIS

Il disegno di legge delega sulla scuola prevede all’art.5 la possibilità per gli insegnanti non abilitati in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, dell’ISEF e di Accademia e Conservatori di poter conseguire l’abilitazione all’insegnamento presso le Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario con una abbreviazione del precorso derivante dal riconoscimento di crediti didattici

28/11/2002
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Il disegno di legge delega sulla scuola prevede all’art.5 la possibilità per gli insegnanti non abilitati in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, dell’ISEF e di Accademia e Conservatori di poter conseguire l’abilitazione all’insegnamento presso le Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario con una abbreviazione del precorso derivante dal riconoscimento di crediti didattici.

Su questo punto, e su altri toccati dall’art.5, i sindacati scuola hanno inviato al Ministro Moratti una lettera nella quale si è sottolineato che per gli insegnanti con il titolo di sostegno della scuola primaria non è garantita uniformità di trattamento con quelli della secondaria circa il riconoscimento dei crediti presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, mentre per le SSIS è assicurata la riduzione del 50% il percorso,.

Ora il ministero, senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali, emana un decreto che anticipa il contenuto del disegno di legge delega e introduce con un atto amministrativo per i precari della secondaria una sorta di precorso abilitante riservato.

Il provvedimento metterà in difficoltà le SSIS che dovranno improvvisare un percorso di abilitazione in tempi estremamente compressi e in condizioni in cui non sarà facile garantire requisiti minimi di qualità.

Sicuramente l’iniziativa farà aumentare la conflittualità tra le varie tipologie di precari, visto che, con ogni probabilità, chi riuscirà ad abilitarsi grazie a questo decreto entrerà nelle graduatorie permanenti per il prossimo anno scolastico.

Il Ministro, invece di affrontare le questioni del precariato in modo complessivo, come richiesto dalla lettera unitaria citata, continua sulla strada degli interventi parziali e improvvisati, che dividono i precari e danneggiano la scuola pubblica.

Roma, 28 novembre 2002

Decreto Ministeriale 26 novembre 2002

Prot. N. 12671/MR

Autorizzazione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'iscrizione in soprannumero al 2° anno della SSIS di coloro che sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademie Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, per il conseguimento del diploma di specializzazione abilitante

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 1998 ed in particolare l'art. 4 comma 6;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 - art. 6;

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2002;

VISTO il disegno di legge approvato dal Senato il 13 novembre 2002, ed in particolare l'art.5 comma 3;

VISTA la risoluzione n° 8-00023, approvata dalla VII Commissione della Camera dei Deputati in data 17 luglio 2002;

VALUTATA la necessità di consentire a coloro che, sprovvisti della abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o di Istituto musicale pareggiato di conseguire il diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola stessa, mediante riconoscimento di crediti didattici;

VISTA la nota del Presidente della CODISSIS in data 18.11.2002;

DECRETA:

Art. 1

1. In deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002 di cui alle premesse che ha fissato per ciascuna Scuola di specializzazione il numero dei posti disponibili per l'a.a. 2002/2003, le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche in collaborazione con le Direzioni Scolastiche Regionali, sono autorizzate ad autorizzare ad ammettere in soprannumero al secondo anno di corso, previo riconoscimento di crediti didattici coloro che sprovvisti della abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica Istruzione 24 novembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o di Istituto musicale pareggiato, al fine di consentire loro il conseguimento del diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore abilitante.

2. Le attività didattiche, relative al secondo anno di corso di cui al comma 1, sono prevalentemente volte a completare il curriculum studiorum degli allievi, comprensivo di competenze sociologiche, psicologiche, educative e di esperienze di tirocinio, con contenuti storico-epistemiologici, didattico-disciplinari e attività di laboratorio.

3. Le attività didattiche di cui al comma 2 hanno inizio nel mezzo di gennaio 2003 e si concludono non oltre la data del 25 luglio 2003.

4. Il numero dei posti è determinato da ciascuna Scuola di specializzazione compatibilmente con le strutture a disposizione ed il personale docente disponibile. Nell'accesso hanno priorità i docenti che abbiano almeno 180 giorni di servizio.

Art. 2

1. Per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'organizzazione delle attività didattiche aggiuntive e complementari, correlate al funzionamento dei Corsi di specializzazione di cui all'art. 1, con successivo provvedimento si provvederà ad erogare alle Università, sedi delle scuole di specializzazione, la somma complessiva di € 800.000,00 (ottocentomila) quale cofinanziamento sul fondo integrativo per l'incentivazione dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999 n. 370, per l'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Il Ministro

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