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Adempimenti in materia di obbligo vaccinale. Istruzioni non chiare per le scuole caricate di responsabilità inaccettabili

I controlli di natura sanitaria non possono essere una responsabilità delle scuole.

06/03/2018
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Con una nota congiunta del Ministero della Salute e dell’Istruzione del 27 febbraio 2018 sono arrivate agli Assessorati alla Sanità regionali, ai Direttori Generali degli USR e ai dirigenti delle istituzioni scolastiche indicazioni operative relative agli ulteriori adempimenti in materia di obbligo vaccinale per l’a.s. in corso e per l’a.s. 2018/2019.

Com’è noto, la legge 119/2017 sull’obbligo vaccinale dei minori di anni sedici aveva previsto che per l’a.s. 2018/2019, in fase di prima applicazione, le famiglie avrebbero potuto autocertificare l’avvenuto adempimento o i motivi del suo eventuale differimento, impegnandosi a consegnare alla scuola, entro il 10 marzo 2018, la certificazione comprovante quanto dichiarato. In caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva, i dirigenti scolastici non avrebbero dovuto ammettere alla frequenza i bambini della scuola dell’infanzia, segnalando comunque alle autorità sanitarie i nominativi di tutti gli alunni - anche di scuola primaria e secondaria regolarmente ammessi– che non risultavano in regola con le vaccinazioni.

Il contenuto della nota congiunta

All’approssimarsi della scadenza del 10 marzo, la nota congiunta ricorda ai dirigenti scolastici l’adempimento a loro carico - compreso l’obbligo di sospendere dalla frequenza della scuola dell’infanzia gli inadempienti - e indica una procedura semplificata per le regioni in cui sono state istituite le anagrafi vaccinali: i genitori non sono obbligati a documentare le autocertificazioni prodotte a settembre, le scuole inviano alle Aziende sanitarie (ASL) gli elenchi degli alunni frequentanti che le ASL restituiscono corredati, ove necessario, con indicazioni relative al mancato adempimento vaccinale (non in regola con gli obblighi, non ha presentato formale richiesta di vaccinazione, non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento).

Peccato che nel frattempo nessuno si sia preoccupato di comunicare alle scuole l’elenco delle regioni e delle ASL in cui risultano attivate le anagrafi vaccinali.

Anche nelle regioni dove l’attivazione è avvenuta, non ci risulta che le ASL abbiano inviato gli elenchi entro la data del 2 marzo indicata dalla nota anzi, in alcuni casi, ci risulta che, pur avendo le regioni attivato l’anagrafe, l’onere di comunicare alla ASL i nominativi degli inadempienti sia stato comunque lasciato a carico delle scuole, tra l’altro senza che la ASL abbia comunicato a quale delle modalità operative indicate nell’allegato A della nota congiunta le scuole avrebbero dovuto attenersi per lo scambio dei dati.

Le nostre valutazioni

Ancora una volta le scuole e i dirigenti scolastici sono stati lasciati soli a gestire una materia delicata e complessa i cui adempimenti sono estranei al servizio di istruzione, discriminatori e in contrasto con il principio costituzionale del diritto allo studio.

Ancora una volta le segreterie delle scuole, già fortemente stressate dalla carenza di organici, sono state gravate da adempimenti che le ASL non sono evidentemente in grado di svolgere e che comportano sottrazione di tempo e risorse professionali alle attività ordinarie.

La FLC CGIL, che già precedentemente ha preso posizione sulla materia, impugnando davanti al TAR Lazio la circolare MIUR applicativa del decreto legge 73/2017 (siamo in attesa di conoscere la data dell’udienza), non ha mai contestato l’obbligo vaccinale introdotto dal decreto legge ma ribadisce anche in questa occasione che non possono essere le scuole e i dirigenti scolastici ad effettuare controlli di carattere sanitario e che tali controlli, di natura non scolastica, devono rimanere in ogni caso a carico delle autorità sanitarie del territorio.