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Adempimenti relativi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro nelle istituzioni scolastiche

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale impartisce le disposizioni relative alle modifiche apportate con la legge 176/2007. La nuova norma che estende a 10 giorni l’obbligo di comunicazione si applica sia ai settori pubblici che privati della scuola.

04/12/2007
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Come si ricorderà la legge 296/2006, ossia la legge finanziaria 2007, ai commi 1180 - 1185 detta le nuove norme relative agli adempimenti da parte dei datori di lavoro pubblici e privati relativi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

In particolare il comma 1180, nell’introdurre modifiche all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, stabilisce che “ In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione”.

Ebbene, tale norma è stata nuovamente modificata, dopo le numerose sollecitazioni della FLC Cgil, per effetto di un ulteriore intervento legislativo almeno per quanto riguardo l’instaurazione dei rapporti di lavoro nelle istituzioni scolastiche. Al comma 4 dell’art. 2 della Legge 25 ottobre 2007, n. 176 viene prevista in materia di comunicazione una deroga per le istituzioni scolastiche prevedendo che queste debbano provvedere agli adempimenti di legge entro 10 giorni dall’evento e non il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti. Inoltre, la medesima legge cancella tutte le multe comminate ai Dirigenti scolastici che non avevano effettuato le comunicazioni nei tempi previsti dalla finanziaria 2007.

Il legislatore, in considerazione della specificità della scuola, ha voluto così derogare al principio generale sopra ricordato.

Sulla base di quanto appena esposto la Direzione Generale del Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha diramato il 27 novembre scorso una direttiva, prot. 13/11/0027825, con la quale ribadisce, in relazione a quanto previsto al comma 4 dell’art. 2 della legge 176/2007, gli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro nel settore scolastico individuando a) i soggetti obbligati, b) l’oggetto e tipologia della comunicazione, c) gli standard tecnici e modalità di trasmissione.

a) I soggetti obbligati. Nella citata direttiva viene precisato che il termine stabilito dalla citata legge 176/2007 di invio delle comunicazioni agli enti preposti riguarda tutte le istituzioni scolastiche. Ha inoltre precisato che con tale termini ci si riferisce a tutti gli “istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie” cosi come definiti dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprendendo pertanto anche quelli privati, seppur paritari. Su questo particolare punto della direttiva dobbiamo purtroppo rilevare due incongruenze. La prima è data dalla inclusione nel testo della circolare delle istituzioni universitarie non contemplate dal comma 4 dell’art. 2 della legge 176/2007. La seconda invece riguarda il richiamo all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che si riferisce esclusivamente agli istituti scolastici statali e alle scuole gestite dagli enti locali. E’ noto, infatti, che quel decreto riguarda solo la pubblica Amministrazione. Aver ricompreso anche gli istituti privati, seppur paritari potrebbe essere letto che sono incluse in detta tipologia anche le scuole non statali private e paritarie gestite da enti e soggetti privati? Su tale punto è opportuno un chiarimento più specifico.
b) In merito all’oggetto e alla tipologia della comunicazione viene precisato che l’obbligo di comunicazione riguarda l’instaurazione, la variazione e la trasformazione dei rapporti di lavoro.
c) Si ricorda infine che gli standard tecnici e le modalità di trasmissione sono quelli previsti dalla disciplina generale.

Roma, 4 dicembre 2007