Applicazione sentenza Consiglio di Stato
Il MIUR ha emesso il provvedimento che, prendendo finalmente atto della sentenza del Consiglio di Stato che giudica illegittimo il cumulo dei servizi prestati contemporaneamente alla frequenza dei corsi SSIS con i 30 punti del bonus, detta disposizioni per l’applicazione della sentenza stessa.
Il MIUR ha emesso il provvedimento che, prendendo finalmente atto della sentenza del Consiglio di Stato che giudica illegittimo il cumulo dei servizi prestati contemporaneamente alla frequenza dei corsi SSIS con i 30 punti del bonus, detta disposizioni per l’applicazione della sentenza stessa.
I CSA sono invitati a rettificare le posizioni e i punteggi in graduatoria permanente e nelle graduatorie d’istituto dei docenti interessati.
I docenti specializzati SSIS che, in virtù della nuova posizione, perdono il diritto al posto che stanno occupando, verranno comunque riconfermati sullo stesso posto per continuità, ma il contratto dovrà concludersi al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Al docente che avrebbe avuto diritto al posto illegittimamente occupato, viene riconosciuta la validità giuridica corrispondente al periodo a cui avrebbe avuto diritto, ma la decorrenza economica dal momento della pubblicazione della graduatoria rettificata, se non già in servizio per altre ragioni, il contratto poi avrà effetti economici dalla presa di servizio e durerà fino alla scadenza cui avrebbe avuto diritto se tutto fosse stato regolare (non si capisce la differenza fra decorrenza economica e validità economica del contratto!).
Sarà inoltre utilizzato in supplenze oppure in altra attività didattica in una o più scuola fra quelle scelte dal docente.
Riteniamo giuridicamente illegittima sia la eventuale modifica unilaterale della scadenza del contratto al docente specializzato SSIS, sia la validità economica soltanto a partire dalla presa di servizio e non da quando avrebbe avuto diritto, per il docente che subentra utilizzato.
Attiveremo il nostro ufficio legale per far valere i diritti dei docenti coinvolti.
Roma, 6 febbraio 2003
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione Uff VI
Prot. n. 241
Roma, 4 febbraio 2003
Oggetto: Esecuzione sentenza n. 7460/2002 - Conferma in sede di appello al Consiglio di Stato della sentenza T.A.R. Lazio n. 7121/2002 che annulla C.M. n. 69/02.
Dall'esito della rilevazione, di cui alla nota n. 57 del 10 gennaio 2003, attivata con lo specifico scopo di poter disporre di dati ed elementi utili all'esecuzione della sentenza di cui all'oggetto, emerge che in alcune (peraltro limitate) realtà provinciali l'applicazione integrale del dispositivo comporterebbe, a seguito del rifacimento delle graduatorie da rettificare, la revoca di alcuni contratti a tempo determinato stipulati con docenti specializzati nelle S.S.I.S. e la stipula di altri contratti con docenti aventi titolo inseriti nelle stesse graduatorie.
Premesso che, allo stato, risulta prevalente l'interesse pubblico alla continuità didattica e quindi al mantenimento in servizio del personale sui posti attualmente occupati rispetto all'interesse a subentrare su tali posti dei docenti destinatari della sentenza favorevole, non vi è dubbio che l'esecuzione della sentenza medesima, pur nel rispetto della suddetta priorità, deve comunque soddisfare i diritti di questa seconda categoria di docenti.
Ciò premesso e nell'ottica sopra accennata, le SS.LL. vorranno innanzitutto impartire, ai fini dell'esecuzione, tempestive disposizioni per l'adeguamento dei punteggi e delle posizioni in graduatoria permanente e, conseguentemente, d'istituto, spettanti a tutti gli interessati; ciò attraverso l'ulteriore riduzione (se non già effettuata) dei punteggi attribuiti agli specializzati S.S.I.S. con riferimento alle graduatorie nelle quali usufruiscono del "bonus" di 30 punti per il servizio eventualmente prestato nei due anni scolastici corrispondenti all'intera durata convenzionale del corso biennale di specializzazione.
Il rifacimento delle graduatorie potrà comportare una sostanziale conferma del diritto di alcuni docenti specializzati S.S.I.S. a mantenere la supplenza, sia pure usufruendo di un minore punteggio rispetto a quello riportato nelle graduatorie precedenti.
In tale circostanza, oltre alla puntuale rettifica della o delle graduatorie, nessun altro provvedimento dovrà essere adottato.
Nel caso in cui, invece, la variazione del punteggio (nella o nelle graduatorie permanenti) fosse tale da comportare la perdita della supplenza e l'attribuzione della stessa ad altro aspirante, le SS.LL., per le motivazioni di interesse pubblico già richiamate, confermeranno il docente già in servizio sullo stesso posto, limitando, tuttavia, la durata del contratto sino al termine delle attività didattiche. Quanto al docente avente titolo all'assunzione in base alla graduatoria rettificata, nei riguardi del medesimo andrà riconosciuta la decorrenza giuridica della nomina con riferimento alla tipologia e durata della supplenza che l'interessato avrebbe avuto diritto a conseguire a suo tempo per scorrimento delle graduatorie permanenti ovvero, nel caso di esaurimento di queste ultime, per scorrimento delle graduatorie d'istituto ai sensi dell'art.1, comma 3 del Regolamento per le supplenze. Tale riconoscimento comporterà, per l'anno successivo, l'attribuzione del punteggio per il servizio d'insegnamento nella o nelle graduatorie permanenti e, ovviamente, la non valutazione di altro servizio eventualmente prestato.
Per quanto riguarda poi il riconoscimento del diritto alla retribuzione, qualora il docente non sia già occupato ad altro titolo (situazione peraltro non frequente a quanto risulta dai dati in possesso) dovrà essergli garantita a decorrere dalla data di pubblicazione della o delle graduatorie rettificate in base ai titoli posseduti e con priorità assoluta rispetto ad eventuali altri aspiranti, la stipula del contratto; contratto avrà effetti economici dalla data di effettiva presa di servizio e termine alla data di conclusione della supplenza che sarebbe a suo tempo spettata (annuale o fino al termine delle attività didattiche), con assegnazione di un numero di ore corrispondenti a quelle da attribuire in base alla graduatoria riformulata. L'utilizzazione dovrà avvenire in via prioritaria per la copertura dei posti disponibili per il conferimento di supplenze brevi e, solo qualora ciò non si renda possibile, in altra proficua attività didattica all'interno delle istituzioni scolastiche.
A tal fine, ciascun docente sarà assegnato ad una o più scuole da individuare preferibilmente tra quelle prescelte dal docente stesso per l'assegnazione delle supplenze brevi.
Per le supplenze da conferire sulla base delle graduatorie d'istituto, ferma restando la validità dei contratti già stipulati (che perciò non andranno risolti), le ulteriori nomine sulle disponibilità sopravvenute alla pubblicazione delle graduatorie rettificate saranno disposte secondo l'ordine derivante dalle intervenute variazioni dei punteggi e dalle nuove posizioni.
Le SS.LL. vorranno disporre per la tempestiva esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato nei termini indicati, avendo cura di comunicare a questo Ministero, non appena concluse le relative operazioni, il numero dei docenti assunti e le relative modalità di impiego.
Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO - f.to Pasquale Capo