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Approvato definitivamente il decreto legge sulla scuola (DL 42/16)

Qualche correzione alla legge 107 e alle procedure di assunzione e di mobilità dei docenti. Incrementati i compensi dei commissari dei concorsi. Discutibili altre modifiche normative.

30/05/2016
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La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del testo approvato dal Senato del Decreto legge 42/16 relativo ad alcune modifiche normative su scuola e ricerca.

Nell’iter parlamentare sono state introdotte emendamenti che sanano alcune anomalie della legge 107/15 e altre norme di carattere generale in parte discutibili.

Riepiloghiamo di seguito i contenuti del provvedimento e le nostre osservazioni.

Correzioni alle deleghe previste dalla legge 107/15

Formazione iniziale dei docenti: nella definizione dei principi per l’esercizio della delega  sul percorso formativo per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole secondarie viene corretta la dizione “apprendistato” (punto 3.2) e correttamente sostituita con “tirocinio”.

Sistema integrato 0-6: nella definizione dei principi per l’esercizio della delega sul “sistema  integrato  di  educazione   e   di istruzione dalla nascita fino a  sei  anni” l’espressione “livelli essenziali” è sostituita da “fabbisogni standard”.

Il passaggio dalle parole “livelli essenziali” alle parole “fabbisogni standard” mette in discussione il ruolo dell’Istruzione nel percorso 0-6. I livelli essenziali (per esempio la congruità dei titoli di studio del personale, l’obbligatorietà della compresenza del personale) riguardano il modello pedagogico licenziato dalle Indicazioni nazionali del 2012, i fabbisogni standard riguardano i bisogni legati ai servizi. La scuola dell’infanzia pubblica e paritaria non è un servizio, per cui è necessario che i livelli essenziali delle prestazioni rimangano il punto di riferimento del sistema integrato.

Modifiche procedure di assunzione a tempo indeterminato dei docenti

Nella legge di conversione sono state introdotte alcune norme relativamente al personale precario e alle assunzioni per il 2016/2017.

  1. Le operazioni di assunzione a tempo indeterminato dei docenti potranno essere effettuate entro il 15 settembre 2016: in questo modo si dovrebbe garantire l’assunzione anche economica che non sarebbe stata possibile mantenendo la scadenza tradizionale del 31 agosto, visto il prolungarsi delle operazioni di mobilità.
  2. Analoga scadenza è definita per la validità delle graduatorie dei concorsi ordinari: se le graduatorie vengono pubblicate entro il 15 settembre sono utili per le assunzioni 2016/2017.
  3. Per la scuola dell’infanzia, che non è stata interessata dal piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/15, si introducono alcuni correttivi che permettono di sanare la situazione dei docenti ancora inclusi nelle graduatorie del concorso 2012 e che non sono stati assunti nel 2015/2016:
    1. Per la quota del 50% riservata ai concorsi, fino alla pubblicazione delle graduatorie del concorso 2016, si utilizzano, nelle regioni ove sono presenti, le graduatorie del concorso 2012
    2. I docenti inclusi nelle graduatorie del concorso del 2012 che non siano assunti nella loro regione, possono presentare domanda volontaria per essere assunti nelle altre regioni indicando l’ordine delle stesse
    3. Chi presenta la domanda di assunzione nelle altre regioni e non accetta la proposta di nomina sarà definitivamente cancellato sia dalla graduatoria del concorso che da quella ad esaurimento (qualora vi sia inserito)
    4. La quota riservata alle assunzioni nelle altre regioni non può superare il 15% dei posti disponibili
    5. Al termine delle assunzioni per il 2016/2017 le graduatorie del concorso 2012 sono soppresse
    6. Le assunzioni dalle graduatorie del concorso 2016 saranno effettuate nel triennio sui posti effettivamente disponibili e non su quelli messi a concorso.

Deroga vincolo assegnazioni provvisorie

È prevista la deroga al vincolo triennale di permanenza per i neo assunti (previsto nella legge 128/14) nella mobilità annuale (assegnazione provvisoria) anche per il prossimo anno scolastico 2016-2017, visto che la legge 107/15 lo ha previsto per la mobilità straordinaria, mentre per le assegnazioni provvisorie la deroga riguardava solo per l’anno in corso. I posti disponibili per le assegnazioni provvisorie saranno non solo quelli disponibili nell’organico dell’autonomia (diritto più potenziamento) ma anche quelli in deroga ai sensi del comma 69 sempre della legge 107/15 (organico di fatto).

Si tratta di un provvedimento molto atteso da parte di tutti i neo assunti, in particolare per gli assunti in fase B e C da GAE, i quali non sanno ancora in quale provincia potranno acquisire la titolarità definitiva. Avere la possibilità di chiedere anche l’assegnazione provvisoria, in caso di trasferimento lontano dal luogo di residenza, è una opportunità che era stata chiesta da tutti i sindacati, come impegno congiunto, al momento della firma definitiva del contratto sulla mobilità l’8 aprile scorso.

Pagamento dei supplenti brevi

Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge fisserà i termini per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie al personale docente e ATA che abbia prestato servizio nelle scuole.

In ogni caso il pagamento del supplente deve avvenire entro il trentesimo giorno che segue l’ultimo giorno del mese in cui si è lavorato. Sempre che vi siano soldi iscritti in bilancio.

Per facilitare, dal punto di vista amministrativo, il pagamento del supplente, quest’ultimo, sarà dotato di un codice identificativo univoco che corrisponderà alla sua partita stipendiale e che lo seguirà fino all’eventuale immissione in ruolo.

Se non verranno rispettati questi termini di pagamento la responsabilità ricadrà sui dirigenti interessati. Gli adempimenti connessi concorreranno inoltre alla valutazione dei dirigenti.

È una misura di per sé positiva, frutto delle infinite denunce fatte dalla FLC CGIL e dagli altri sindacati, che ogni anno hanno dovuto chiedere incontri al MIUR, fare ricorsi, rivolgersi al Parlamento, adire le vie legali, per ottenere che i supplenti fossero pagati e non penalizzati dai ritardi cronici di una procedura di governo lenta e inefficiente.

Positivo anche che si assegni un codice identificativo corrispondente alla partita di spesa per il supplente che lo accompagnerà fino all’eventuale immissione in ruolo.

Non possiamo però non essere scettici rispetto ad un codicillo contenuto nel testo che recita “ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio”. Infatti, è stata finora questa in buona sostanza la ragione che ha impedito il pagamento puntuale dei supplenti: e cioè che il Governo non ha stanziato le risorse sufficienti correndo poi ai ripari per reperirli e determinando il ritardo che rischia così di riprodursi anche nei prossimi anni (se le risorse in bilancio continueranno a scarseggiare).

Francamente penoso il caporalesco richiamo alla responsabilità dei Dirigenti, soprattutto quelli scolastici, che talora in passato proprio per non lasciare senza stipendio i supplenti hanno anticipato i fondi con la cassa della scuola e alla fine li hanno definitivamente persi. Perché, se vi è stata e vi sarà una responsabilità di ritardo nei pagamenti, essa sarà certamente addebitale alla mancanza delle risorse e non certo al Dirigente ministeriale o scolastico che è il primo a voler corrispondere al lavoratore la remunerazione che gli spetta.

Incremento compensi commissari di concorso

È previsto uno stanziamento di 8 milioni di euro per incrementare (raddoppiare) il compenso dei componenti delle commissioni del concorso 2016. L’incremento di questi compensi, come chiesto dai sindacati e come esigenza che lo stesso CSPI aveva posto nel dare il suo parere su decreto, è un fatto certamente positivo.

Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori

L’art. 2 ter introdotto durante l’esame in Senato, riduce il numero minimo di crediti formativi (CFU) riconoscibili dalle Università, per coloro che abbiano frequentato i percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Come è noto, la legge 107/15 al comma 51 prevedeva che i CFU riconoscibili fossero minimo 100 per i percorsi biennali e minimo 150 per quelli triennali. Le modalità di riconoscimento dovevano essere disciplinate, secondo specifiche tabelle di confluenza, con un regolamento del Ministro dell’Istruzione sentiti i ministri competenti.

L’articolo 2 ter, modificando l’ultimo periodo del citato comma 51 della legge 107/15, prevede che:

  • per i percorsi biennali il numero dei crediti riconoscibili scenda da 100 a 40
  • per i percorsi triennali il numero di crediti riconoscibili scenda da 150 a 62.

In ogni caso la richiesta di riconoscimento potrà essere presentata dagli studenti solo dopo l’emanazione del citato Regolamento.

La modifica della normativa sul riconoscimento dei CFU, introdotta dal DL 42/16, testimonia in maniera esemplare, come anche questa parte della Legge 107/15 sia stata elaborata dall’Esecutivo in maniera totalmente autoreferenziale e senza alcuna discussione con i vari soggetti interessati alla problematica, a partire dagli studenti. È stato facile da parte delle istituzioni universitarie dimostrare che un numero tanto grande di CFU da riconoscere rendeva di fatto impossibile definire la corrispondenza tra i crediti acquisiti nei percorsi ITS e quelli relativi a specifici settori scientifici-disciplinari e a specifici percorsi di studio.

La riduzione operata dall’articolo 2 ter è, al tempo stesso, un forte segnale di ridimensionamento del ruolo degli Istituti Tecnici Superiori e una scelta politica chiara e inequivocabile: l’istruzione tecnica superiore rimarrà per i prossimi anni una offerta formativa di nicchia.

Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole

La norma è finalizzata alla prosecuzione degli interventi per il ripristino e il decoro degli edifici scolastici con uno stanziamento di 64 milioni di euro per il 2016. Dunque, le scuole anche per l’a.s. 2016/2017 potranno acquistare i servizi di pulizia e ausiliari direttamente avvalendosi delle stesse imprese che glieli avevano assicurati a marzo 2014. Gli investimenti a favore della scuola pubblica sono sempre un fatto positivo. Tuttavia nel caso della cosiddetta operazione “scuole belle” va detto che il progetto si è rivelato poco efficace e molto gravoso nella sua gestione concreta. Gli stessi finanziamenti avrebbero potuto essere utilizzati più efficacemente per stabilizzare gli organici Ata e internalizzare progressivamente le professionalità chiamate a realizzare il progetto in questione.

Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità

La norma prevede che, a partire dal 2017, siano stanziati 12,2 milioni di euro annui che andranno alle scuole paritarie se accoglieranno studenti disabili.

Il finanziamento del fondo avverrà riducendo il fondo denominato "La Buona scuola", contenuto nel comma 202 della legge 107/15 che prevede finanziamenti per il "miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

Il nostro giudizio su tale provvedimento è decisamente negativo: esclude dall’investimento la scuola pubblica che sempre si è battuta per mantenere alta la qualità dell’inclusione, indirizzando la quota prevista dalla legge 107/15 per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica soltanto alle scuole paritarie.

Le scuole paritarie hanno il dovere di accogliere gli alunni con disabilità, perché rispondono alle regole della scuola pubblica e non hanno quindi bisogno di un incentivo per farlo e se l’incentivo viene programmato da un provvedimento legislativo deve riguardare anche le scuole pubbliche.