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Art. 5 legge 53/03 – Formazione iniziale e reclutamento – nuova bozza

Consegnata alle organizzazioni sindacali la seconda bozza di decreto sulla formazione iniziale e reclutamento

14/01/2005
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Questa mattina, in occasione dell’incontro fra il Ministro e le organizzazioni sindacali, tenutosi al MIUR e avente per oggetto la presentazione del decreto ordinamentale sulla scuola superiore, attuativo della legge 53/03, è stata consegnata alle OOSS la seconda bozza di decreto sulla formazione iniziale e reclutamento.
La prima bozza era circolata nel mese di luglio del 2004, e la FLC CGIL ne aveva fortemente criticato i contenuti ma nulla era seguito a quella prima bozza, fino ad oggi.

I contenuti della bozza attuale non si discostano molto da quelli precedenti, salvo che per qualche significativa differenza:

FORMAZIONE INIZIALE
Si svolge presso le Università e nei corsi accademici di secondo livello, è di pari dignità per tutti i docenti, dalla scuola materna alla scuola secondaria superiore.
Il Ministro, con propri decreti, stabilisce: le classi dei corsi, il profilo formativo e professionale dei docenti, le attività didattiche dei corsi, gli ambiti disciplinari, i crediti distinti per settore disciplinare.
La formazione dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado ha preminenti finalità di approfondimento disciplinare.

ACCESSO AI CORSI
Con decreto interministeriale si determina la programmazione triennale dei posti, rilevati su base regionale e comunicati dalle Regioni e dalle scuole paritarie .
Il Ministro dell’istruzione ripartisce i posti, nelle singole regioni, in modo equilibrato fra le varie università e in numero pari ai posti dichiarati.
Le procedure selettive sono dunque indette dalle Regioni per i posti da ricoprire nella Regione stessa.
Le prove selettive sono volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l’adeguatezza della preparazione..
La laurea magistrale e il diploma accademico si conseguono con la discussione di una tesi e il superamento di un esame di Stato, previa valutazione positiva del tirocinio didattico.
La laurea e il diploma abilitano all’insegnamento.

ACCESSO AI RUOLI E CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO
Gli abilitati con il percorso di cui sopra, sono collocati, dagli uffici scolastici regionali, in apposite graduatorie regionali distinte per gradi di scuola e per classi di abilitazione.
L’ufficio scolastico regionale assegna alle scuole, nell’ordine della graduatoria, i docenti abilitati e il Dirigente Scolastico della scuola accogliente stipula con i docenti contratti di formazione lavoro per un anno di praticantato, sotto la supervisione di un tutor, con assunzione di responsabilità di insegnamento..
Al termine, il docente abilitato discute, con il comitato di valutazione della scuola, una relazione sulle esperienze e attività svolte.
A seguito di giudizio favorevole espresso dal comitato, il Dirigente scolastico stipula, con l’interessato, un contratto di assunzione a tempo indeterminato, con obbligo di permanenza di almeno tre anni nell’istituzione scolastica o formativa presso cui si è svolto il praticantato.
Analogo organismo al comitato di valutazione della scuola statale, dovrà essere previsto anche nella scuola paritaria e nella formazione professionale, ai fini dell’assunzione.

CENTRI DI ATENEO O DI INTERATENEO PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
Tali strutture saranno finalizzate a: organizzare e monitorare le attività di tutorato, provvedere allo svolgimento delle prove d’accesso, organizzare i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni, raccordarsi con enti e istituzioni, collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, tutorato e coordinamento

NORME TRANSITORIE
Un decreto del Ministro disciplinerà i corsi abilitanti speciali art. 1 della legge 143/04.

La FLC CGIL rivendica una sede di confronto politica, in cui discutere i contenuti della bozza di decreto, prima che il Consiglio dei Ministri approvi, con deliberazione preliminare, lo schema di decreto da sottoporre all’iter di consultazione previsto dalla legge.

Molte questioni meritano di essere chiarite, fra l’altro anche la fase transitoria, che si presenta particolarmente complicata, a causa degli interventi sconsiderati di questi anni che hanno gonfiato le graduatorie, prodotto conflitti e hanno prodotto aspettative le più diverse, a cui occorre dare risposte.
Non vorremmo che la risposta fosse la proposta di assunzione Valditara che, se finalmente ammette che la precarietà “è una piaga” della scuola, chiede alle vittime di arrendersi al ricatto accettando di ridurre i propri diritti per risolvere un problema economico, la cui responsabilità è di questo governo.
Non dovrebbe essere il parlamento a difendere i diritti dei cittadini? A tutelarli e a proteggerli dalle ingiustizie e dallo sfruttamento?
La precarietà è, si, una piaga per la qualità del servizio e per i diritti delle persone. La FLC CGIL rivendica dunque l’applicazione della legge 143/04 che prevede l’assunzione su tutti i posti vacanti, secondo principi di uguaglianza e di pari dignità che prevedono l’applicazione a tutti dei diritti contrattuali.
Questa è l’unica forma possibile e costituzionale per rispondere ai problemi di scuola e docenti.

Roma, 14 gennaio 2005